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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09356/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29028-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, con sede in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 99. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 avverso il decreto, n.r.g. 304/2020, del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato in data 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione, ex artt. 98-99 l.fall., avverso l’avvenuta parziale ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, breviter, Fallimento) dei crediti dalla stessa azionati.

Contestò, in particolare, l’esclusione di alcuni importi, concernenti le voci “aggio”, “interessi di mora” e “spese di notifica”, riguardanti la sua domanda tempestiva contrassegnata con il n. 3 e quella tardiva contraddistinta dal n. 6.

Per entrambe, infatti, il giudice delegato aveva negato l’insinuazione per le somme corrispondenti alle menzionate causali relativamente alle cartelle di cui non era stata provata la notifica alla società fallita anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

2. L’adito Tribunale di Siracusa, pronunciatosi nella contumacia del Fallimento, con decreto del 14/15 ottobre 2020, n. 304, ha accolto solo parzialmente quell’opposizione.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, il giudice di merito: i) quanto alla natura giuridica dell'aggio spettante al concessionario della riscossione, ne ha riconosciuto la concorsualità esclusivamente ove la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta in data precedente alla dichiarazione di fallimento e, sotto altro profilo, ha negato che il predetto aggio partecipi della natura pubblicistica del tributo e, dunque, del privilegio che assiste quest’ultimo; ii) ha ritenuto ritualmente notificate, ante fallimento, solo alcune delle cartelle esattoriali di cui alla richiesta di insinuazione tempestiva, indicandole puntualmente, Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 nonché lo specifico avviso di accertamento di cui alla richiesta di insinuazione tardiva e, in coerenza con le premesse in precedenza esplicitate, ha ammesso allo stato passivo sia i compensi dovuti a titolo di aggio coattivo che gli interessi di mora, attribuendo ai primi la natura di crediti chirografari e ai secondi natura di crediti privilegiati nella parte derivanti da crediti dello stesso rango; iii) ha considerato indimostrata la notifica di altre cartelle (asseritamente notificate a mezzo posta elettronica certificata), valutando come insufficiente a provare la regolarità della notifica «la copia cartacea delle ricevute di accettazione e consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario» e, dunque, non ha ammesso i relativi importi; iv) neppure ha ammesso i crediti richiesti con riguardo agli avvisi di accertamento, specificamente indicati, rispetto ai quali non era stata prodotta alcuna documentazione afferenti la loro notificazione.

3. Avverso questo decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..

Neppure in questa sede il Fallimento svolge difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, «ai sensi dell'art. 360, comma primo, punto 3), c.p.c. e 99, ultimo comma, L.F.: violazione e falsa applicazione dell'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, anche in relazione all'art. 93 L.F.».

Si assume che il decreto impugnato, riconducendo alla notificazione della cartella esattoriale in data anteriore alla dichiarazione di fallimento l'insorgere del diritto del concessionario al compenso per la riscossione (in sintesi, l'aggio), erroneamente ha concluso che il ruolo (o l'estratto di ruolo) depositato dal Concessionario con la richiesta di ammissione allo stato passivo, non costituisca idoneo fondamento per il riconoscimento dei compensi di Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 riscossione del concessionario, pure in detto ruolo contenuti e descritti.

1.1. Tale doglianza si rivela infondata.

1.2. Invero, è opportuno richiamare, preliminarmente, la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11883 del 2020; Cass. n. 9370 del 2015; Cass. n. 6646 del 2013) secondo la quale è necessario tenere ben distinta l'esistenza del credito tributario - che sorge in relazione ai diversi anni d'imposta quando si realizza il relativo presupposto impositivo (credito certamente preesistente alla dichiarazione di fallimento) - e l'attività di esazione di detto credito a seguito del mancato pagamento.

1.2.1. Orbene, tale attività riferibile all'esattore dà luogo ad una procedura di "riscossione speciale", definita per l'appunto "esattoriale" il cui dispiegarsi comporta che il concessionario - una volta ricevuto il ruolo formato dall'amministrazione finanziaria (che costituisce il titolo esecutivo) - proceda sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale, equiparabile al precetto, con cui chiede al contribuente il pagamento delle somme portate dal ruolo.

In caso, poi, di mancato pagamento, l'esattore procede alla esecuzione in via coattiva espressamente disciplinata dalla normativa tributaria e, in particolare, dal d.P.R. n. 602 del 1973, che detta norme per la riscossione delle imposte sul reddito la cui applicazione è stata estesa dal d.lgs. n. 46 del 1999 anche a tutte le altre imposte, diverse da quelle sui redditi, da riscuotersi mediante ruolo (cfr., le già citate Cass. n. 11883 del 2020 e Cass. n. 6646 del 2013).

1.2.2. In realtà, è solo in virtù dello svolgimento della predetta attività di riscossione e di eventuale esecuzione che all'esattore compete un aggio sulle somme riscosse.

Se tale attività viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la sola Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 notifica della cartella di pagamento, non è dubbio che all'esattore competa l'aggio di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17.

Nel caso, invece, in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, che comporta che i diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, trattandosi di crediti non ancora sorti, sono estranei alla procedura concorsuale e ad essa inopponibili (cfr., ancora Cass. n. 11883 del 2020 e Cass. n. 6646 del 2013.

Si vedano pure Cass. n. 3216 del 2012; Cass. n. 8765 del 2011; Cass. n. 11953 del 2003).

1.2.3. Ne consegue che neppure può trovare applicazione l'art.55 legge fall., in tema di ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione, che è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione (cfr. Cass. n. 11883 del 2020; Cass. n. 8765 del 2011).

1.2.4. Ebbene, tale principio riveste carattere prevalente rispetto alla normativa tributaria e quest'ultima, del resto, non si pone in contrapposizione con esso.

Il d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1, prevede, invero, che l'attività del concessionario viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo e riscosse, mentre, a sua volta, il comma 3 del medesimo articolo prevede che la percentuale sull'aggio a carico del debitore è da questi dovuta soltanto ove questi non effettui il pagamento nei termini di legge previsti dopo la notifica della cartella di Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 pagamento (cfr. Cass. n. 6646 del 2013).

Pertanto, proprio perché il curatore fallimentare non può comunque effettuare il detto pagamento nei termini previsti dal citato d.lgs., se ne deduce che non può comunque farsi carico alla procedura del pagamento della percentuale dell'aggio, risultando questo a carico dell'amministrazione finanziaria.

1.2.5. Ulteriore conferma si rinviene nel d.lgs. n. 112 del 1999, all'art. 33, laddove lo stesso espressamente prevede che, qualora i debitori d'imposta siano sottoposti a procedure concorsuali, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure secondo le modalità prescritte dal d.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e segg. relative alla ammissione al passivo del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa.

L’appena menzionata norma, in altri termini, esclude la necessità che l'esattore debba procedere ad iniziare la procedura di esecuzione esattoriale a partire dall'atto prodromico costituito dalla notifica della cartella di pagamento prescrivendo la sola insinuazione al passivo sulla base del ruolo.

Ciò, del resto, risulta in conformità con quanto prescritto dall'art. 51 l.fall., che stabilisce che dopo la dichiarazione di fallimento non può darsi corso ad alcuna procedura esecutiva individuale (tranne le previste eccezioni) e tale principio deve intendersi applicabile anche alle procedure esecutive a carattere esattoriale, dovendo anche i crediti tributari soggiacere alla regola della par condicio creditorum (cfr., Cass. n. 11883 del 2020; Cass. n. 6646 del 2013).

1.2.6. Quanto fin detto trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte dalla quale risulta che l'attività svolta per l'emissione della cartella di pagamento e della relativa notifica non riveste carattere necessitato ai fini dell'ammissione al passivo, posto che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti dagli artt. 92 e ss. l.fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (cfr., sempre Cass. n. 6646 del 2013; vedasi anche: Cass. n. 5063 del 2008; Cass. n. 12019 del 2011).

1.2.7. Si è poi giunti a precisare ulteriormente che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato nè la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titoli di diverso tenore quali ad esempio titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente, etc. (cfr. Cass., SU, n. 4126 del 2012).

Il tribunale fallimentare, pertanto, una volta accertata la sussistenza del titolo per l'insinuazione del credito, deve limitarsi ad ammettere lo stesso al passivo, con riserva eventualmente dell'esito della contestazione davanti alle [OSCURATO:PERSONA] se proposta (cfr. Cass., SU, n. 11214 del 1997).

1.2.8. Occorre, pertanto, riaffermare il principio secondo cui, nel caso in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore.

Se, al contrario, l'attività di esazione viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento, non è dubbio che all'esattore competa l'aggio di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, con la necessità, tuttavia, che il concessionario alla riscossione dimostri l'esistenza del fatto costitutivo del suo diritto di credito relativo all'aggio attraverso la prova della notificazione della cartella di pagamento prima della dichiarazione di fallimento.

1.3. La natura concorsuale del credito per aggio costituisce, dunque, un fatto costitutivo della pretesa azionata ed integra, pertanto, un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio, con la conseguenza che ben poteva il giudice dell'opposizione rilevare la mancanza della prova del fatto costitutivo principale del diritto di credito relativo all'aggio, la cui dimostrazione spettava al concessionario alla riscossione.

1.4. Giova ricordare, altresì, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che, stante il disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 (cfr. Cass., SU n. del 2021; Cass. n. 16112 del 2019; Cass. n. 31190 del 2017; si veda pure Cass. n. 14332 del 2019).

1.4.1. Orbene, da tale pacifico indirizzo ermeneutico «non si può far derivare il principio della sufficienza della produzione del ruolo (ovvero dell'estratto) ai fini dell'ammissione allo stato passivo anche del credito per l'aggio, giacché il ruolo è sufficiente per l'ammissione allo stato passivo del credito tributario ovvero previdenziale perché è la legge (art. 87, cit.) che espressamente lo prevede e non certo perché dal ruolo (ovvero dall'estratto di ruolo) possa evincersi la data della notifica della cartella di pagamento.

Se così è, allora, risulta evidente come il concessionario alla riscossione sia tenuto a dimostrare - mediante la produzione delle relate di notifica - che le cartelle di pagamento siano state notificate anteriormente al fallimento, perché solo in quel caso il relativo credito riveste natura concorsuale» (cfr. Cass. n. 11883 del 2020).

Risulta non decisiva, peraltro, la data di notifica delle cartelle così come risultante dall'estratto di ruolo, che evidentemente, in parte qua, non è munito di alcuna efficacia probatoria, non trattandosi - in punto di notifica della cartella - di copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario alla riscossione.

Invero, l'estratto di ruolo rappresenta la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle sole pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 11883 del 2020; Cass. n. 11794 del 2016; Cass. n. 32998 del 2019).

2. Il secondo motivo di ricorso prospetta, «ai sensi dell'art. 360, comma primo, punto 3), c.p.c., e 99, ultimo comma, L.F., violazione e falsa applicazione degli articoli 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, 1, lett.

F), e 4, comma 6, del d.P.R. n. 68/2005, 1, lett. i-ter), del d.lgs. n. 82/2005, nonché degli articoli 156 e 160 c.p.c.».

Si contesta l’assunto del decreto impugnato secondo cui il Concessionario della riscossione avrebbe dovuto Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -9- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 depositare copia informatica dei messaggi di accettazione e consegna, contenenti le cartelle esattoriali oggetto di notifica, in modo che il tribunale potesse valutare la conformità del formato e della notifica di queste ultime alla normativa di cui al combinato disposto del d.lgs. n. 82/2005, nonché del d.P.R. n. 602/1973, comma 2 dell'art. 26 (nel testo in vigore dal 31 maggio 2010) in materia di notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali, da eseguirsi con le forme del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (norma quest'ultima contenuta nel Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, e non, come erroneamente indicato dal giudice a quo, C.A.D. ovvero sia Codice dell'[OSCURATO:PERSONA], definizione riferibile al sopra indicato provv. 82/2005).

Richiamandosi le disposizioni di cui all’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 ed all’art. 1, lett. f), del d.P.R. n. 68 del 2005, nonché il principio reso da Cass. n. 30948 del 2019, si assume che «la prova [..] che la cartella esattoriale, in qualsiasi forma essa sia stata allegata al messaggio pec (di cui nell'opposizione allo stato passivo sono stati allegate le copie cartacee dell'accettazione e consegna) sia stata consegnata all'indirizzo pec del destinatario è condizione necessaria e sufficiente a dimostrare che la stessa sia stata (con le forme dello strumento informatico) ritualmente notificata».

2.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento.

2.2. Invero, il tribunale ha ritenuto (cfr. pag. 5 del decreto impugnato) non essere stata «adeguatamente provata la notifica, a mezzo PEC, delle cartelle n. 29820150011485040, n. 298201 50011733716 e n. 29820150011733817, essendo state prodotte in giudizio unicamente delle copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, come tali inidonee a costituire prova della notifica».

L’opponente - ha proseguito il giudice a quo - «non ha quindi prodotto tutta la documentazione richiesta dalle norme che disciplinano la Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -10- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 notifica a mezzo pec, necessaria per dimostrare compiutamente l'avvenuta regolare notifica della cartella, né ha provato di avere inviato effettivamente un documento informatico in possesso delle precise ed ineludibili specifiche tecniche fissate dalle norme di attuazione in materia, quindi l'originale della cartella, come tale immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza».

Una siffatta motivazione lascia agevolmente intendere che, secondo il tribunale, era mancata la prova dell’effettivo invio delle cartelle in questione come allegati dei menzionati messaggi di posta elettronica certificata, ancor prima, dunque, della conformità degli eventuali relativi files ai requisiti tecnici specificamente previsti dalla normativa di riferimento.

2.2.1. L’odierna censura della ricorrente, invece, è focalizzata esclusivamente su questo secondo aspetto, la cui concreta rilevanza, però, postula la certezza dell’invio, in allegato ai messaggi predetti, delle cartelle in questione, invece negata dal tribunale.

2.3. Va qui solo aggiunto, da un lato, che un eventuale errore di percezione del tribunale consistito, magari, nel non essersi accorto della presenza di allegati (in thesi, le cartelle di cui si discute) nei medesimi messaggi, configurerebbe, se del caso, un vizio revocatorio da farsi valere, dunque, ove ancora temporalmente possibile, con lo specifico rimedio previsto dall’art. 395 cod. proc. civ.; dall’altro, che nessun rilievo assumerebbe, nella specie, il principio di non contestazione (che, peraltro, ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.

Cfr. Cass. n. 6172 del 2020), posto che la notifica delle cartelle in questione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data anteriore al suo fallimento, costituiva, come si è ampiamente detto in precedenza, un fatto costitutivo del preteso diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad ottenere l’insinuazione al passivo Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -11- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 di quest’ultima anche per l’aggio invocato quale compenso per l’attività di riscossione.

E’ noto, peraltro, che «in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove» (cfr. Cass. n. 12973 del 2018; Cass. n. 19734 del 2017; Cass. n. 16554 del 2015).

3. Il terzo motivo lamenta, «ai sensi dell'art. 360, comma primo, punto 3), c.p.c. e art. 99, ultimo comma, L.F.: errata e falsa applicazione dell'art.2752 c.c.».

Si lamenta il mancato riconoscimento del rango privilegiato all’ammesso credito per aggio del concessionario.

3.1. Trattasi di doglianza inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., essendosi ormai consolidato l’orientamento secondo cui, l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in relazione al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso, e non è quindi assistito dal relativo privilegio (cfr. Cass. n. 24588 del 2019; Cass. n. 25932 del 2015; Cass. n. 7868 del 2014; Cass. n. 11230 del 2013).

Né l’odierna ricorrente offre significativi elementi e/o argomentazioni per superare tale indirizzo ermeneutico.

Ric. 2020 n. 29028 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -12- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022

4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Fallimento rimasto solo intimato, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1° marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29028-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, con sede in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 99. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 avverso il decreto, n.r.g. 304/2020, del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato in data 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione, ex artt. 98-99 l.fall., avverso l’avvenuta parziale ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, breviter, Fallimento) dei crediti dalla stessa azionati. Contestò, in particolare, l’esclusione di alcuni importi, concernenti le voci “aggio”, “interessi di mora” e “spese di notifica”, riguardanti la sua domanda tempestiva contrassegnata con il n. 3 e quella tardiva contraddistinta dal n. 6. Per entrambe, infatti, il giudice delegato aveva negato l’insinuazione per le somme corrispondenti alle menzionate causali relativamente alle cartelle di cui non era stata provata la notifica alla società fallita anteriormente alla dichiarazione di fallimento. 2. L’adito Tribunale di Siracusa, pronunciatosi nella contumacia del Fallimento, con decreto del 14/15 ottobre 2020, n. 304, ha accolto solo parzialmente quell’opposizione. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, il giudice di merito: i) quanto alla natura giuridica dell'aggio spettante al concessionario della riscossione, ne ha riconosciuto la concorsualità esclusivamente ove la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta in data precedente alla dichiarazione di fallimento e, sotto altro profilo, ha negato che il predetto aggio partecipi della natura pubblicistica del tributo e, dunque, del privilegio che assiste quest’ultimo; ii) ha ritenuto ritualmente notificate, ante fallimento, solo alcune delle cartelle esattoriali di cui alla richiesta di insinuazione tempestiva, indicandole puntualmente, Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 nonché lo specifico avviso di accertamento di cui alla richiesta di insinuazione tardiva e, in coerenza con le premesse in precedenza esplicitate, ha ammesso allo stato passivo sia i compensi dovuti a titolo di aggio coattivo che gli interessi di mora, attribuendo ai primi la natura di crediti chirografari e ai secondi natura di crediti privilegiati nella parte derivanti da crediti dello stesso rango; iii) ha considerato indimostrata la notifica di altre cartelle (asseritamente notificate a mezzo posta elettronica certificata), valutando come insufficiente a provare la regolarità della notifica «la copia cartacea delle ricevute di accettazione e consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario» e, dunque, non ha ammesso i relativi importi; iv) neppure ha ammesso i crediti richiesti con riguardo agli avvisi di accertamento, specificamente indicati, rispetto ai quali non era stata prodotta alcuna documentazione afferenti la loro notificazione. 3. Avverso questo decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Neppure in questa sede il Fallimento svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, «ai sensi dell'art. 360, comma primo, punto 3), c.p.c. e 99, ultimo comma, L.F.: violazione e falsa applicazione dell'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, anche in relazione all'art. 93 L.F.». Si assume che il decreto impugnato, riconducendo alla notificazione della cartella esattoriale in data anteriore alla dichiarazione di fallimento l'insorgere del diritto del concessionario al compenso per la riscossione (in sintesi, l'aggio), erroneamente ha concluso che il ruolo (o l'estratto di ruolo) depositato dal Concessionario con la richiesta di ammissione allo stato passivo, non costituisca idoneo fondamento per il riconoscimento dei compensi di Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 riscossione del concessionario, pure in detto ruolo contenuti e descritti. 1.1. Tale doglianza si rivela infondata. 1.2. Invero, è opportuno richiamare, preliminarmente, la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11883 del 2020; Cass. n. 9370 del 2015; Cass. n. 6646 del 2013) secondo la quale è necessario tenere ben distinta l'esistenza del credito tributario - che sorge in relazione ai diversi anni d'imposta quando si realizza il relativo presupposto impositivo (credito certamente preesistente alla dichiarazione di fallimento) - e l'attività di esazione di detto credito a seguito del mancato pagamento. 1.2.1. Orbene, tale attività riferibile all'esattore dà luogo ad una procedura di "riscossione speciale", definita per l'appunto "esattoriale" il cui dispiegarsi comporta che il concessionario - una volta ricevuto il ruolo formato dall'amministrazione finanziaria (che costituisce il titolo esecutivo) - proceda sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale, equiparabile al precetto, con cui chiede al contribuente il pagamento delle somme portate dal ruolo. In caso, poi, di mancato pagamento, l'esattore procede alla esecuzione in via coattiva espressamente disciplinata dalla normativa tributaria e, in particolare, dal d.P.R. n. 602 del 1973, che detta norme per la riscossione delle imposte sul reddito la cui applicazione è stata estesa dal d.lgs. n. 46 del 1999 anche a tutte le altre imposte, diverse da quelle sui redditi, da riscuotersi mediante ruolo (cfr., le già citate Cass. n. 11883 del 2020 e Cass. n. 6646 del 2013). 1.2.2. In realtà, è solo in virtù dello svolgimento della predetta attività di riscossione e di eventuale esecuzione che all'esattore compete un aggio sulle somme riscosse. Se tale attività viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la sola Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 notifica della cartella di pagamento, non è dubbio che all'esattore competa l'aggio di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17. Nel caso, invece, in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, che comporta che i diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, trattandosi di crediti non ancora sorti, sono estranei alla procedura concorsuale e ad essa inopponibili (cfr., ancora Cass. n. 11883 del 2020 e Cass. n. 6646 del 2013. Si vedano pure Cass. n. 3216 del 2012; Cass. n. 8765 del 2011; Cass. n. 11953 del 2003). 1.2.3. Ne consegue che neppure può trovare applicazione l'art.55 legge fall., in tema di ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione, che è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione (cfr. Cass. n. 11883 del 2020; Cass. n. 8765 del 2011). 1.2.4. Ebbene, tale principio riveste carattere prevalente rispetto alla normativa tributaria e quest'ultima, del resto, non si pone in contrapposizione con esso. Il d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1, prevede, invero, che l'attività del concessionario viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo e riscosse, mentre, a sua volta, il comma 3 del medesimo articolo prevede che la percentuale sull'aggio a carico del debitore è da questi dovuta soltanto ove questi non effettui il pagamento nei termini di legge previsti dopo la notifica della cartella di Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 pagamento (cfr. Cass. n. 6646 del 2013). Pertanto, proprio perché il curatore fallimentare non può comunque effettuare il detto pagamento nei termini previsti dal citato d.lgs., se ne deduce che non può comunque farsi carico alla procedura del pagamento della percentuale dell'aggio, risultando questo a carico dell'amministrazione finanziaria. 1.2.5. Ulteriore conferma si rinviene nel d.lgs. n. 112 del 1999, all'art. 33, laddove lo stesso espressamente prevede che, qualora i debitori d'imposta siano sottoposti a procedure concorsuali, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure secondo le modalità prescritte dal d.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e segg. relative alla ammissione al passivo del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa. L’appena menzionata norma, in altri termini, esclude la necessità che l'esattore debba procedere ad iniziare la procedura di esecuzione esattoriale a partire dall'atto prodromico costituito dalla notifica della cartella di pagamento prescrivendo la sola insinuazione al passivo sulla base del ruolo. Ciò, del resto, risulta in conformità con quanto prescritto dall'art. 51 l.fall., che stabilisce che dopo la dichiarazione di fallimento non può darsi corso ad alcuna procedura esecutiva individuale (tranne le previste eccezioni) e tale principio deve intendersi applicabile anche alle procedure esecutive a carattere esattoriale, dovendo anche i crediti tributari soggiacere alla regola della par condicio creditorum (cfr., Cass. n. 11883 del 2020; Cass. n. 6646 del 2013). 1.2.6. Quanto fin detto trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte dalla quale risulta che l'attività svolta per l'emissione della cartella di pagamento e della relativa notifica non riveste carattere necessitato ai fini dell'ammissione al passivo, posto che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti dagli artt. 92 e ss. l.fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (cfr., sempre Cass. n. 6646 del 2013; vedasi anche: Cass. n. 5063 del 2008; Cass. n. 12019 del 2011). 1.2.7. Si è poi giunti a precisare ulteriormente che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato nè la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titoli di diverso tenore quali ad esempio titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente, etc. (cfr. Cass., SU, n. 4126 del 2012). Il tribunale fallimentare, pertanto, una volta accertata la sussistenza del titolo per l'insinuazione del credito, deve limitarsi ad ammettere lo stesso al passivo, con riserva eventualmente dell'esito della contestazione davanti alle [OSCURATO:PERSONA] se proposta (cfr. Cass., SU, n. 11214 del 1997). 1.2.8. Occorre, pertanto, riaffermare il principio secondo cui, nel caso in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore. Se, al contrario, l'attività di esazione viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento, non è dubbio che all'esattore competa l'aggio di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, con la necessità, tuttavia, che il concessionario alla riscossione dimostri l'esistenza del fatto costitutivo del suo diritto di credito relativo all'aggio attraverso la prova della notificazione della cartella di pagamento prima della dichiarazione di fallimento. 1.3. La natura concorsuale del credito per aggio costituisce, dunque, un fatto costitutivo della pretesa azionata ed integra, pertanto, un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio, con la conseguenza che ben poteva il giudice dell'opposizione rilevare la mancanza della prova del fatto costitutivo principale del diritto di credito relativo all'aggio, la cui dimostrazione spettava al concessionario alla riscossione. 1.4. Giova ricordare, altresì, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che, stante il disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 (cfr. Cass., SU n. del 2021; Cass. n. 16112 del 2019; Cass. n. 31190 del 2017; si veda pure Cass. n. 14332 del 2019). 1.4.1. Orbene, da tale pacifico indirizzo ermeneutico «non si può far derivare il principio della sufficienza della produzione del ruolo (ovvero dell'estratto) ai fini dell'ammissione allo stato passivo anche del credito per l'aggio, giacché il ruolo è sufficiente per l'ammissione allo stato passivo del credito tributario ovvero previdenziale perché è la legge (art. 87, cit.) che espressamente lo prevede e non certo perché dal ruolo (ovvero dall'estratto di ruolo) possa evincersi la data della notifica della cartella di pagamento. Se così è, allora, risulta evidente come il concessionario alla riscossione sia tenuto a dimostrare - mediante la produzione delle relate di notifica - che le cartelle di pagamento siano state notificate anteriormente al fallimento, perché solo in quel caso il relativo credito riveste natura concorsuale» (cfr. Cass. n. 11883 del 2020). Risulta non decisiva, peraltro, la data di notifica delle cartelle così come risultante dall'estratto di ruolo, che evidentemente, in parte qua, non è munito di alcuna efficacia probatoria, non trattandosi - in punto di notifica della cartella - di copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario alla riscossione. Invero, l'estratto di ruolo rappresenta la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle sole pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 11883 del 2020; Cass. n. 11794 del 2016; Cass. n. 32998 del 2019). 2. Il secondo motivo di ricorso prospetta, «ai sensi dell'art. 360, comma primo, punto 3), c.p.c., e 99, ultimo comma, L.F., violazione e falsa applicazione degli articoli 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, 1, lett. F), e 4, comma 6, del d.P.R. n. 68/2005, 1, lett. i-ter), del d.lgs. n. 82/2005, nonché degli articoli 156 e 160 c.p.c.». Si contesta l’assunto del decreto impugnato secondo cui il Concessionario della riscossione avrebbe dovuto Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -9- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 depositare copia informatica dei messaggi di accettazione e consegna, contenenti le cartelle esattoriali oggetto di notifica, in modo che il tribunale potesse valutare la conformità del formato e della notifica di queste ultime alla normativa di cui al combinato disposto del d.lgs. n. 82/2005, nonché del d.P.R. n. 602/1973, comma 2 dell'art. 26 (nel testo in vigore dal 31 maggio 2010) in materia di notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali, da eseguirsi con le forme del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (norma quest'ultima contenuta nel Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, e non, come erroneamente indicato dal giudice a quo, C.A.D. ovvero sia Codice dell'[OSCURATO:PERSONA], definizione riferibile al sopra indicato provv. 82/2005). Richiamandosi le disposizioni di cui all’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 ed all’art. 1, lett. f), del d.P.R. n. 68 del 2005, nonché il principio reso da Cass. n. 30948 del 2019, si assume che «la prova [..] che la cartella esattoriale, in qualsiasi forma essa sia stata allegata al messaggio pec (di cui nell'opposizione allo stato passivo sono stati allegate le copie cartacee dell'accettazione e consegna) sia stata consegnata all'indirizzo pec del destinatario è condizione necessaria e sufficiente a dimostrare che la stessa sia stata (con le forme dello strumento informatico) ritualmente notificata». 2.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento. 2.2. Invero, il tribunale ha ritenuto (cfr. pag. 5 del decreto impugnato) non essere stata «adeguatamente provata la notifica, a mezzo PEC, delle cartelle n. 29820150011485040, n. 298201 50011733716 e n. 29820150011733817, essendo state prodotte in giudizio unicamente delle copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, come tali inidonee a costituire prova della notifica». L’opponente - ha proseguito il giudice a quo - «non ha quindi prodotto tutta la documentazione richiesta dalle norme che disciplinano la Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -10- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 notifica a mezzo pec, necessaria per dimostrare compiutamente l'avvenuta regolare notifica della cartella, né ha provato di avere inviato effettivamente un documento informatico in possesso delle precise ed ineludibili specifiche tecniche fissate dalle norme di attuazione in materia, quindi l'originale della cartella, come tale immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza». Una siffatta motivazione lascia agevolmente intendere che, secondo il tribunale, era mancata la prova dell’effettivo invio delle cartelle in questione come allegati dei menzionati messaggi di posta elettronica certificata, ancor prima, dunque, della conformità degli eventuali relativi files ai requisiti tecnici specificamente previsti dalla normativa di riferimento. 2.2.1. L’odierna censura della ricorrente, invece, è focalizzata esclusivamente su questo secondo aspetto, la cui concreta rilevanza, però, postula la certezza dell’invio, in allegato ai messaggi predetti, delle cartelle in questione, invece negata dal tribunale. 2.3. Va qui solo aggiunto, da un lato, che un eventuale errore di percezione del tribunale consistito, magari, nel non essersi accorto della presenza di allegati (in thesi, le cartelle di cui si discute) nei medesimi messaggi, configurerebbe, se del caso, un vizio revocatorio da farsi valere, dunque, ove ancora temporalmente possibile, con lo specifico rimedio previsto dall’art. 395 cod. proc. civ.; dall’altro, che nessun rilievo assumerebbe, nella specie, il principio di non contestazione (che, peraltro, ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. Cfr. Cass. n. 6172 del 2020), posto che la notifica delle cartelle in questione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data anteriore al suo fallimento, costituiva, come si è ampiamente detto in precedenza, un fatto costitutivo del preteso diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad ottenere l’insinuazione al passivo Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -11- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 di quest’ultima anche per l’aggio invocato quale compenso per l’attività di riscossione. E’ noto, peraltro, che «in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove» (cfr. Cass. n. 12973 del 2018; Cass. n. 19734 del 2017; Cass. n. 16554 del 2015). 3. Il terzo motivo lamenta, «ai sensi dell'art. 360, comma primo, punto 3), c.p.c. e art. 99, ultimo comma, L.F.: errata e falsa applicazione dell'art.2752 c.c.». Si lamenta il mancato riconoscimento del rango privilegiato all’ammesso credito per aggio del concessionario. 3.1. Trattasi di doglianza inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., essendosi ormai consolidato l’orientamento secondo cui, l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in relazione al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso, e non è quindi assistito dal relativo privilegio (cfr. Cass. n. 24588 del 2019; Cass. n. 25932 del 2015; Cass. n. 7868 del 2014; Cass. n. 11230 del 2013). Né l’odierna ricorrente offre significativi elementi e/o argomentazioni per superare tale indirizzo ermeneutico. Ric. 2020 n. 29028 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -12- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29028/2020 Numero sezionale 2348/2022 Numero di raccolta generale 9356/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Fallimento rimasto solo intimato, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1° marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]