Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44693/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 9 novembre 2021, confermava la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato (per avere prima sottratto il portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] e poi, tramite la chiave di un lucchetto ivi custodita, avere aperto la porta del vano soffitta della ditta dove lavorava ed ove era custodita la somma di 300.000 euro di cui si era impossessato) e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 648 cod.pen., per avere ricevuto dal padre parte della somma rubata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, lamentando l'omesso esame, ai fini della valutazione della loro gravità, precisione e coerenza, di alcuni fatti provati in causa, documentalmente e a mezzo testimoni; in particolare: 1.1.1 oltre alla deposizione del teste Cogo, vi era una ulteriore prova della presenza di Tarallo in ora sospetta sul soppalco ove era avvenuto il furto, rappresentato dalla deposizione del teste Susanna; 1.1.2 dai verbali di ripristino di sequestro penale e dalla richiesta rivolta alla Banca d'Italia risultava che le banconote trovate in possesso di Tarallo e sequestrate in sede di perquisizione erano quello in possesso delle persone offese Ceolin-Presacco al momento dello loro sottrazione; 1.1.2 il cospicuo deposito di denaro contante a casa di Tarallo, secondo la Corte di appello, avrebbe trovato la sua giustificazione nel timore dello stesso di subire azioni esecutive da parte dell'Erario, ma tale dato era smentito dal fatto che l'Erario avrebbe potuto facilmente soddisfarsi sul bene immobile di proprietà dei coniugi Tarallo. 1.2 Il Procuratore generale eccepisce la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in quanto la Corte di appello non aveva ottemperato al suo compito di una valutazione globale ed unitaria degli indizi. 1.3 I! Procuratore generale rileva che già nei motivi di appello si era lamentata l'omessa valutazione da parte del giudice di due indizi gravi, e cioè che nessuno si era introdotto dall'esterno e che il nascondiglio era pressoché introvabile, ma la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le indagini svolte dall'investigatore privato, che pure aveva deposto in aula come testimone, avessero un valore probatorio inferiore agli accertamenti che avrebbe potuto svolgere la polizia giudiziaria.

Inoltre, non erano stati considerati in maniera unitaria gli indizi consistenti nei fatti che: il furto era stata commesso da chi frequentava l'immobile ed aveva fatto credere che il ladro venisse da fuori; il furto era stato commesso da chi 2 'r`s conosceva il nascondiglio; il fatto era avvenuto alle 7.30 del mattino in orario di lavoro; per accedere al nascondiglio si doveva utilizzare una chiave e non risultavano effrazioni; chi normalmente accedeva alla soffitta erano i titolari ed il magazziniere, cioè Tarallo; le banconote da euro 500,00 erano custodite in gruppi da 10 ed unite con una graffetta, come quelle trovate a casa di Tarallo ed usate da quest'ultimo per pagare [OSCURATO:PERSONA] e la moglie; i testi Faggion, Cogo e Susanna avevano riconosciuto Tarallo nelle immagini della videosorveglianza.

2. Il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria scritta. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fatto buon uso dei principi dettati da questa Corte per la valutazione degli indizi: non erano stati valutati la anomala e reiterata presenza di Tarallo nel soppalco, il fatto che le banconote trovate in possesso di Tarallo erano unite da una graffetta, come quelle sottratte, che le banconote riconsegnate alla persona offesa a seguito del decreto di sequestro (poi restituite a Tarallo) facevano parte di quelle in possesso di Ceolin (come da documentazione prodotta in atti), la rilevante disponibilità economica di Tarallo; si proponevano quindi argomentazioni analoghe a quella del Procuratore generale.

3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il difensore della parte civile depositava memoria di replica, con la quale chiedeva accogliersi il ricorso presentato, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, alla concessione di una provvisionale ed alla rifusione delle spese, con sospensione condizionale della pena, se concedibile, subordinata quanto meno al pagamento della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che, trovandosi di fronte ad una cd. doppia conforme di assoluzione, il ricorso del Pubblico Ministero è ammesso solo per violazione di legge, mentre nel caso in esame viene attaccata la motivazione della sentenza di appello; e ciò a prescindere dalla considerazione che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la 3 (>. deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364).

Nel caso in esame il Pubblico Ministero e la parte civile ricorrente chiedono una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello, che ha risposto punto per punto a tutte le censure proposte negli appelli e riproposte nel ricorso per cassazione (e nella memoria della parte civile), e precisamente ritenendo che gli indizi rappresentati dalla presenza di Tarallo nei luoghi, dal possesso in capo a Tarallo di banconote da 500 euro tenute da graffette, dai movimenti economici di Tarallo dopo il furto e dal fatto che l'autore del furto dovesse essere comunque una persona interna all'azienda non avessero quella gravità, precisione e concordanza da poter fondare una sentenza di condanna (come già ritenuto dalla sentenza di primo grado) in quanto possibili di spiegazioni alternative; trattasi di valutazioni di merito, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità..

Quanto al fatto che le banconote restituite alla parte civile in seguito al decreto di sequestro erano le stesse che erano pervenute ai signori [OSCURATO:PERSONA] nel corso di attività svolta negli stati dell'Est (pag.6 memoria parte civile e pagine da 4 a 7 del ricorso del Procuratore generale) si deve rilevare come trattasi di motivo nuovo, non proposto né nell'appello del Pubblico Ministero, né in quello della parte civile, come tale inammissibile: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01) 2.11 ricorso deve, pertanto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 9 novembre 2021, confermava la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato (per avere prima sottratto il portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] e poi, tramite la chiave di un lucchetto ivi custodita, avere aperto la porta del vano soffitta della ditta dove lavorava ed ove era custodita la somma di 300.000 euro di cui si era impossessato) e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 648 cod.pen., per avere ricevuto dal padre parte della somma rubata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, lamentando l'omesso esame, ai fini della valutazione della loro gravità, precisione e coerenza, di alcuni fatti provati in causa, documentalmente e a mezzo testimoni; in particolare: 1.1.1 oltre alla deposizione del teste Cogo, vi era una ulteriore prova della presenza di Tarallo in ora sospetta sul soppalco ove era avvenuto il furto, rappresentato dalla deposizione del teste Susanna; 1.1.2 dai verbali di ripristino di sequestro penale e dalla richiesta rivolta alla Banca d'Italia risultava che le banconote trovate in possesso di Tarallo e sequestrate in sede di perquisizione erano quello in possesso delle persone offese Ceolin-Presacco al momento dello loro sottrazione; 1.1.2 il cospicuo deposito di denaro contante a casa di Tarallo, secondo la Corte di appello, avrebbe trovato la sua giustificazione nel timore dello stesso di subire azioni esecutive da parte dell'Erario, ma tale dato era smentito dal fatto che l'Erario avrebbe potuto facilmente soddisfarsi sul bene immobile di proprietà dei coniugi Tarallo. 1.2 Il Procuratore generale eccepisce la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in quanto la Corte di appello non aveva ottemperato al suo compito di una valutazione globale ed unitaria degli indizi. 1.3 I! Procuratore generale rileva che già nei motivi di appello si era lamentata l'omessa valutazione da parte del giudice di due indizi gravi, e cioè che nessuno si era introdotto dall'esterno e che il nascondiglio era pressoché introvabile, ma la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le indagini svolte dall'investigatore privato, che pure aveva deposto in aula come testimone, avessero un valore probatorio inferiore agli accertamenti che avrebbe potuto svolgere la polizia giudiziaria. Inoltre, non erano stati considerati in maniera unitaria gli indizi consistenti nei fatti che: il furto era stata commesso da chi frequentava l'immobile ed aveva fatto credere che il ladro venisse da fuori; il furto era stato commesso da chi 2 'r`s conosceva il nascondiglio; il fatto era avvenuto alle 7.30 del mattino in orario di lavoro; per accedere al nascondiglio si doveva utilizzare una chiave e non risultavano effrazioni; chi normalmente accedeva alla soffitta erano i titolari ed il magazziniere, cioè Tarallo; le banconote da euro 500,00 erano custodite in gruppi da 10 ed unite con una graffetta, come quelle trovate a casa di Tarallo ed usate da quest'ultimo per pagare [OSCURATO:PERSONA] e la moglie; i testi Faggion, Cogo e Susanna avevano riconosciuto Tarallo nelle immagini della videosorveglianza. 2. Il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria scritta. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fatto buon uso dei principi dettati da questa Corte per la valutazione degli indizi: non erano stati valutati la anomala e reiterata presenza di Tarallo nel soppalco, il fatto che le banconote trovate in possesso di Tarallo erano unite da una graffetta, come quelle sottratte, che le banconote riconsegnate alla persona offesa a seguito del decreto di sequestro (poi restituite a Tarallo) facevano parte di quelle in possesso di Ceolin (come da documentazione prodotta in atti), la rilevante disponibilità economica di Tarallo; si proponevano quindi argomentazioni analoghe a quella del Procuratore generale. 3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore della parte civile depositava memoria di replica, con la quale chiedeva accogliersi il ricorso presentato, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, alla concessione di una provvisionale ed alla rifusione delle spese, con sospensione condizionale della pena, se concedibile, subordinata quanto meno al pagamento della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che, trovandosi di fronte ad una cd. doppia conforme di assoluzione, il ricorso del Pubblico Ministero è ammesso solo per violazione di legge, mentre nel caso in esame viene attaccata la motivazione della sentenza di appello; e ciò a prescindere dalla considerazione che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la 3 (>. deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364). Nel caso in esame il Pubblico Ministero e la parte civile ricorrente chiedono una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello, che ha risposto punto per punto a tutte le censure proposte negli appelli e riproposte nel ricorso per cassazione (e nella memoria della parte civile), e precisamente ritenendo che gli indizi rappresentati dalla presenza di Tarallo nei luoghi, dal possesso in capo a Tarallo di banconote da 500 euro tenute da graffette, dai movimenti economici di Tarallo dopo il furto e dal fatto che l'autore del furto dovesse essere comunque una persona interna all'azienda non avessero quella gravità, precisione e concordanza da poter fondare una sentenza di condanna (come già ritenuto dalla sentenza di primo grado) in quanto possibili di spiegazioni alternative; trattasi di valutazioni di merito, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.. Quanto al fatto che le banconote restituite alla parte civile in seguito al decreto di sequestro erano le stesse che erano pervenute ai signori [OSCURATO:PERSONA] nel corso di attività svolta negli stati dell'Est (pag.6 memoria parte civile e pagine da 4 a 7 del ricorso del Procuratore generale) si deve rilevare come trattasi di motivo nuovo, non proposto né nell'appello del Pubblico Ministero, né in quello della parte civile, come tale inammissibile: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01) 2.11 ricorso deve, pertanto
Sentenza Cassazione n. 44693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris