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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 44706/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 2/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 19/1/2023 che, in esito al giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione con il delitto di lesioni contestato, esclusa la recidiva ed applicate le circostanze attenuanti generiche aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina impropria avendo l'imputato, dopo essersi impossessato di un profumo e di una cover del telefono, esercitato violenza verso il proprietario del negozio, sferrandogli in pugno per assicurarsi il possesso della refurtiva.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia il quale, senza contestare la dinamica dei fatti, si duole della eccessività della pena ed invoca l'applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13/5/2024, intervenuta successivamente alla sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Nelle more del giudizio di cassazione è infatti intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, co. 2, c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

In via conseguenziale, per gli stessi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del primo comma dell'art. 628 c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

Si tratta dell'estensione al delitto di rapina di quanto deciso dalla sentenza n. 120 del 2023 per l'estorsione, delitto caratterizzato anch'esso dall'elevato minimo edittale di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di basso impatto personale e patrimoniale.

La sentenza di appello va dunque annullata con rinvio perché il giudice di appello valuti la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità alla luce del novum normativo introdotto dalla Corte cost. con la sentenza n. 86/2024 (Sez.

U., n. 13681/2016, Rv. 266594, Sez.3, n. 21474/2015, Rv. 263693; Sez.

F., n. 36500/2015, Rv. 264703), dovendosi ribadire che nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013, Rv. 255674; Sez. 3, n. 4595 del 27/6/2017, Rv.271795; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, Rv. 285862; Sez. 2, n. 19938 del 15/5/2024, Rv.286432).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuente della lieve entità del fatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Roma, 25/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 2/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 19/1/2023 che, in esito al giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione con il delitto di lesioni contestato, esclusa la recidiva ed applicate le circostanze attenuanti generiche aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina impropria avendo l'imputato, dopo essersi impossessato di un profumo e di una cover del telefono, esercitato violenza verso il proprietario del negozio, sferrandogli in pugno per assicurarsi il possesso della refurtiva. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia il quale, senza contestare la dinamica dei fatti, si duole della eccessività della pena ed invoca l'applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13/5/2024, intervenuta successivamente alla sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Nelle more del giudizio di cassazione è infatti intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, co. 2, c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via conseguenziale, per gli stessi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del primo comma dell'art. 628 c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. Si tratta dell'estensione al delitto di rapina di quanto deciso dalla sentenza n. 120 del 2023 per l'estorsione, delitto caratterizzato anch'esso dall'elevato minimo edittale di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di basso impatto personale e patrimoniale. La sentenza di appello va dunque annullata con rinvio perché il giudice di appello valuti la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità alla luce del novum normativo introdotto dalla Corte cost. con la sentenza n. 86/2024 (Sez. U., n. 13681/2016, Rv. 266594, Sez.3, n. 21474/2015, Rv. 263693; Sez. F., n. 36500/2015, Rv. 264703), dovendosi ribadire che nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013, Rv. 255674; Sez. 3, n. 4595 del 27/6/2017, Rv.271795; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, Rv. 285862; Sez. 2, n. 19938 del 15/5/2024, Rv.286432). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuente della lieve entità del fatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Roma, 25/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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