CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27982/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 390/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 30 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 30 gennaio 2020 la Corte di appello di Bologna rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità gambiana) per la riforma dell'ordinanza resa il 18 aprile 2018 dal Tribunale di Bologna, dispositiva del rigetto della domande di tale persona volte a ottenere l'accertamento dello status di rifugiato, l'accertamento dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, in subordine, per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1 La motivazione alla base di tale decisione è, per quanto qui ancora interessa, nel senso che, quanto alla richiesta protezione umanitaria: è da condividere v l'affermazione propria dell'ordinanza impugnata secondo cui non sussistono seri motivi di carattere umanitario "afferenti alla vulnerabilità personale e sociale dell'appellante nell'ipotesi di rientro nel proprio paese di origine in quanto né i disordini da cui è ancora interessato il paese d'origine e la criticità nel rispetto di alcuni diritti fondamentali", desumibili dal contenuto della fonte di informazione nella sentenza specificamente indicata, "arrivano ad un livello tale da poter configurare un grave motivo umanitario che impedisce sotto il profilo oggettivo, il rientro del richiedente nel suo Paese"; tale motivazione "non è stata oggetto di specifica censura essendo irrilevanti le argomentazioni contenute in atto di appello circa il periodo in cui il ricorrente ha soggiornato in Libia in quanto le vicende occorse in un paese diverso da quello di origine non possono fondare la richiesta come proposta dall'appellante". 2. Per la cassazione di tale sentenza, nella parte relativa alla conferma della decisione di rigetto della domanda volta a ottenere il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, Jallow ricorre sulla base di unico, articolato, motivo di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce, per le ragioni nell'atto illustrate, che la sentenza impugnata è caratterizzata da erronea applicazione degli artt. 5, comma 6 e 32, comma 3, del t.u. immigrazione n. 268 del 1998, nonché da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio di merito oggetto di discussione fra le parti. 2. Il ricorso, caratterizzato da alquanta astrattezza, è inammissibile, in quanto: a) il ricorrente non illustra, neppure in sintesi, il contenuto del motivo di appello dedicato alla domanda di protezione umanitaria, con particolare riferimento ai fatti dai quali egli desumeva la fondatezza di tale pretesa; b) egli afferma che il giudice di appello ha esaminato il contenuto di fonti "che hanno analizzato la situazione del Gambia relativa al 2016/2017, pertanto certamente non più attuali", ma, a sostegno dell'affermazione, menziona un decreto del Tribunale di Milano che riferisce di "dati raccolti nell'anno 2014 dal [OSCURATO:PERSONA]" (pag 6 ricorso), un "Report di monitoraggio del 30/04/2017" (pag 7 ricorso), uno studio di una Università italiana del 27 gennaio 2020 (pag. 9 del ricorso) senza precisare che il contenuto di tale studio era conoscibile in data anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni (et pour cause, dal momento che dalla sentenza impugnata risulta che l'udienza di precisazione delle conclusioni si svolse il 23 aprile 2019); sì che l'argomento, in sé fallace, rivela la sola volontà del ricorrente di provocare un riesame del merito dell'accertamento compiuto con la sentenza impugnata (sulla base del contenuto di fonte di informazioni nella sentenza specificamente indicata), in questa sede non consentito; c) nessuna censura il ricorrente muove: all'affermazione, caratterizzante la sentenza impugnata, secondo cui egli non mosse alcuna specifica contestazione alla motivazione caratterizzante l'ordinanza del Tribunale di Bologna, dal giudice di appello fatta propria; al giudizio, conforme a diritto, di irrilevanza "delle argomentazioni contenute in atto di appello circa il periodo in cui il ricorrente ha soggiornato in Libia in quanto le vicende occorse in un paese diverso da quello di origine" non possono rientrare, solo in quanto tali, nella valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria; per mero debito ragione evidenziandosi che, in tema di protezione umanitaria, se è vero che l'art. 8, comma 3, del t.u. immigrazione impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e "ove occorra" nel Paese in cui è transitato, è altrettanto vero che tale valutazione si impone solo allorché l'esperienza vissuta nello Stato di transito presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (in questo • senso, cfr. Cass. n. 13758 del 2020; Cass. n. 28781 del 2020); Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo svolto difese la, vittoriosa, parte intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de