CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOe da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato e l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso confermava la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per diverse condotte di usura, rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: non vi sarebbe alcuna risposta alle deduzioni proposte con l'appello con le quali si allegava che con riguardo all'usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - contestata al capo b) della rubrica- il tasso del 10% era riferito all'anno e non al trimestre; 2.2. vizio di motivazione: non sarebbe stato giustificato il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 644 comma 5 n. 3) cod. pen. in relazione al capo b) di imputazione; la motivazione offerta al riguardo sarebbe apparente in quanto non descriverebbe la concreta situazione economica degli offesi. 2.3. Vizio di motivazione: la valutazione di attendibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dell'usura contestata al capo d) della rubrica non si sarebbe confrontata con le allegazioni difensive contenute nell'atto di appello, con specifico riguardo al profilo intrinseco dell'attendibilità; 2.4. Violazione di legge (art. 522 cod. proc. pen.) in relazione all'usura contestata al capo d): vi sarebbe una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dato che nel capo di imputazione si contestava una usura "per dazione", mentre la persona offesa, le cui dichiarazioni erano alla base dell'accertamento di responsabilità, riferiva di una usura "per promessa". 2.5. Vizio di motivazione in ordine all'usura contestata al capo d): la motivazione non indicherebbe prove sufficienti per la conferma della responsabilità, tenuto anche conto della carenza delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa; 2.6. vizio di motivazione con riguardo all'usura contestata al capo g): non sarebbero state considerate le allegazioni difensive in ordine alla scarsa credibilità della persona offesa; 2.7. violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo g): le fonti di prova poste a sostegno della conferma della responsabilità, e segnatamente le dichiarazioni della persona offesa, non consentono di ritenere provati tutti gli eventi descritti nell'articolato capo di imputazione; 2.8. vizio di motivazione in relazione al capo g): le dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di ritenere provati i dettagliati fatti contestati nel capo di imputazione che descrive l'usura della quale lo stesso sarebbe vittima; 2.9 violazione di legge: la contestazione parcellizzata delle condotte di usura nel capo g) di imputazione avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di estinzione per prescrizione di parte delle condotte, con conseguente rimodulazione della pena; 2.10. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante il ricorrente vantasse un unico precedente;2.11. Violazione di legge: in appello vi sarebbe condanna al pagamento della provvisionale, non inflitta in primo grado, nonostante non vi fosse stato appello della parte civile. 3. Ricorreva anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, che deduceva l'illegittimità del computo della sanzione che sarebbe stata determinata al di sotto del minimo legale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso proposi dall'imputato nei confronti dell'usura contestata al capo b) della rubrica sono fondati. In materia di oneri motivazionali incombenti sul giudice dell'impugnazione il collegio riafferma che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). Nel caso di specie la Corte territoriale non ha fornito una adeguata risposta alle doglianze difensive proposte con l'appello, valutando con insufficiente accuratezza sia la credibilità dei contenuti accusatori degli offesi, che la sussistenza degli elementi per ritenere configurata l'aggravante dello stato di bisogno. La attendibilità della [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta sulla base di valutazioni sommarie, limitate alla valorizzazione del fatto che la stessa curava la contabilità dell'azienda di famiglia. La carenza del doveroso scrutinio in ordine alla capacità dimostrativa di tale testimonianza decisiva si ripercuoteva anche sulle valutazioni in ordine alla sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno. 2. Analoghe valutazione devono essere effettuate con riguardo all'usura contestata al capo d): anche in questo caso la motivazione risulta carente in quanto non coerente con la specificità dell'atto d'appello. Lo scarno percorso argomentativo tracciato per giungere alla conferma della responsabilità non tiene conto delle doglianze difensive avanzate sia nei confronti della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, che con riguardo alla natura dell'usura contestata (per "dazione", piuttosto che per "promessa").Il percorso argomentativo posto alla base della conferma di responsabilità si profila assertivo e non coerente con le richieste di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove devolute con il primo atto di impugnazione. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello competente, che procederà ad una nuova analisi della attendibilità della testimonianza posta affondamento dell'accertamento di responsabilità, con specifico riguardo alla condotta contestata nel capo di imputazione, che descrive con puntualità il "versamento" da parte della persona offesa di somme ed assegni il cui ammontare, secondo l'accusa, non è riconducibile ad una semplice restituzione del prestito maggiorata degli interessi legali. 3. Infine: la sentenza deve essere annullata anche con riguardo all'accertamento di responsabilità relativo al capo g) di imputazione, tenuto conto che, a fronte dell'estremo dettaglio della condotta contestata nell'articolato capo di imputazione e della specificità dei motivi di appello - che denunciavano la vaghezza delle dichiarazioni dell'offeso e la mancanza dí conferme di tipo documentale alle stesse -, la sentenza offre una motivazione stringata ed assertiva. Anche in relazione a tale capo la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame sia in ordíne all'attendibilità della testimonianza decisiva della vittima, che alla natura usuraia del rapporto. 4. Le doglianza relativa alla condanna alla provvisionale, che interviene solo nel secondo grado dì giudizio, si considera assorbita. Vale tuttavia la pena di ricordare che le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che non viola il principio devolutivo, né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Sez. Un., Sentenza n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179 - 01). Tale principio di diritto è stato confermato dalla successiva giurisprudenza che ha chiarito che è illegittima, per violazione del principio devolutivo, la statuizione della sentenza d'appello che, in mancanza di impugnazione della parte civile, condanni l'imputato al pagamento di una provvisionale, quando la sentenza di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla "specifica domanda" o l'abbia rigettata, trattandosi di punto della decisione sul quale è preclusa la cognizione del giudice del gravame (Sez. 4 - , Sentenza n. 23128 del 20/01/2021 Rv. 281402 - 01 4. Le ulteriori doglianze proposte dall'imputato e quelle proposte dal pubblico ministero relative al trattamento sanzionatorio sono assorbite.5. In conclusione: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno: il nuovo giudizio concernerà la valutazione della credibilità dei contenuti accusatori delle persone offese, che dovrà essere effettuata, tenendo conto delle allegazioni difensive contenute nell'atto di appello e della descrizione delle condotte effettuata nei capi di imputazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co