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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19759/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23777/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "Complesso NASTASI" - Pal.

A/1 sito in Milazzo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministratore pro - tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via del Bufalo n. 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L11 F206Q), elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille n. 89 bis, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 425/2017, pubblicata in data 12 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal controricorrente e ricorrente incidentale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Milazzo (Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto), il Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" sito in Milazzo, chiedendo che fosse risarcito il danno subito dal magazzino di cui era proprietario, facente parte del predetto Condominio, posto al piano terra, della superficie di mq. 100,00, le cui pareti risultavano impregnate di umidità, provenienti da latitanti zone condominiali.

Si costituiva in giudizio il Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" - Pal.

A/1, sito in Milazzo, via [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda attorea ed eccepiva che l'azione doveva essere diretta nei confronti dei cinque condomìni di cui era composto il complesso.

Nel merito, respingeva gli addebiti mossi dall'attore per carenza di responsabilità, atteso che l'immobile di proprietà dell'istante era privo dei requisiti abitativi e commerciali.

Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 158/2010, depositata il 16 luglio 2010, condannava il Condominio convenuto all'esecuzione degli interventi esterni indicati dal consulente tecnico d'ufficio nonché al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 6.875,12, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le compensava per un terzo e condannava il Condominio alla rifusione, in favore dell'attore, dei residui due terzi e al pagamento del compenso di consulenza tecnica d'ufficio. 2.- Sul gravame interposto, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, dal Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" - Pal.

A/1 sito in Milazzo, la Corte d'appello di Messina, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello principale, accoglieva la domanda risarcitoria in ordine al mancato utilizzo dell'immobile e, per l'effetto, condannava il Condominio al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 20.700,00, oltre interessi.

Respingeva lo spiegato appello incidentale e condannava il Condominio alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, posto che l'azione risarcitoria proposta era stata fatta valere dal danneggiato nei confronti del responsabile del danno, sicché si sarebbe potuta determinare una meramente eventuale questione in via esecutiva, atteso che la concreta esecuzione del comando giudiziale relativo ai lavori da realizzare passava inevitabilmente per l'acquisizione del consenso dei proprietari della rampa e della strada di accesso; b) che la produzione documentale effettuata dalle parti in appello era inammissibile, stante che la certificazione del giugno 1995, attestante l'abitabilità dell'immobile (prodotta dal [OSCURATO:PERSONA]), e il certificato di destinazione d'uso quale magazzino a servizio delle abitazioni (prodotto dal Condominio) erano tardivi; c) che tali documenti avrebbero potuto prodursi in primo grado e che non vi erano i presupposti per ritenere la loro indispensabilità, essendo evidente che la loro rilevanza era imposta già dallo sviluppo del contraddittorio in prime cure, con l'effetto che doveva imputarsi alle parti la mancata produzione tempestiva in giudizio; d) che il valore locativo dell'immobile doveva essere ponderato nonostante la mancanza del certificato di abitabilità; e) che era carente la prova della destinazione a fini commerciali dell'immobile, sicché doveva essere confermata la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva ritenuto trattarsi di un magazzino, alla stregua della qualificazione del bene risalente all'atto di acquisto; f) che il valore locativo doveva essere astrattamente collegato alla possibilità di affitto dell'immobile quale deposito/magazzino, in ragione delle sue cospicue dimensioni e della sua ubicazione in zona centrale; g) che, sulla scorta delle ricerche effettuate dal consulente d'ufficio nelle zone viciniori sugli affitti di locali similari, il canone medio doveva essere determinato nella misura di euro 300,00 mensili, con la conseguenza che, nell'arco temporale in cui si era protratta la lesione - dalla prima contestazione del 29 ottobre 2004 fino alla data della sentenza di primo grado -, non essendo stati chiesti in appello ulteriori danni, spettava la somma di euro 20.700,00; h) che destituite di fondamento erano le censure ulteriori sollevate da entrambe le parti in relazione alle somme riconosciute per il ripristino dell'immobile. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" - Pal.

A/1 sito in Milazzo.

Ha resistito con controricorso l'intimato [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Ha proposto controricorso in replica il Condominio. 4.- Il controricorrente nonché ricorrente incidentale ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso che vi fosse difetto di contraddittorio in ordine all'individuazione dei responsabili dei danni lamentati, imputandone la causazione esclusivamente alle opere fognarie e idriche di pertinenza del Codominio, in quanto tale tenuto a effettuare i lavori necessari, ivi compresi quelli che avrebbero coinvolto l'altrui proprietà, previa acquisizione del consenso dei proprietari della rampa e della strada di accesso.

Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre palazzine del complesso - costituite in autonomi condomini -, in quanto interessate dall'esecuzione dei lavori afferenti ad aree e servizi comuni e per la diretta ascrizione dei danni prodotti ai difetti di impianti comuni, secondo le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Ancora, il ricorrente espone che il Giudicante avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di un supercondominio, secondo la descrizione resa dalla relazione peritale, estendendo l'accertamento della responsabilità a tutto il complesso, alla stregua dell'appartenenza della rete fognaria alle palazzine A/1, B/1 e C/1 e della rampa di accesso e smaltimento delle acque drenate all'intero compendio. 1.1.- Il motivo è infondato.

La doglianza si sostanzia, infatti, nella richiesta di un'indagine di fatto sulla imputazione della responsabilità, ai fini di superare l'assunto su cui si fonda la Corte territoriale circa la riconduzione della causa dei danni alle sole opere di pertinenza del Condominio, la cui riparazione in fase esecutiva avrebbe richiesto la mera autorizzazione dei soggetti interessati.

Tale critica presuppone una diversa lettura delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, laddove avrebbe sostenuto che, pur essendo circoscritta la causa delle infiltrazioni ad un singolo pozzetto e alla singola rampa di pertinenza esclusiva del [OSCURATO:PERSONA].

A/1, la sua attuazione avrebbe richiesto, nella parte ovest, la demolizione e il rifacimento di tutta o di parte della pavimentazione della rampa H, di pertinenza dei corpi di fabbrica A/1, B/1 e C/1, e nella parte sud la demolizione e il rifacimento del marciapiede e di parte della pavimentazione della strada di accesso, di pertinenza dei cinque corpi di fabbrica A, B, A/1, B/1 e C/1.

All'esito, la ricostruzione del nesso eziologico ai fini dell'imputazione della responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, con la correlata valutazione dell'incidenza del comportamento dei soggetti interessati sulla produzione dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, rientra nel compito del giudice di merito, e non è sindacabile mediante ricorso per cassazione, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.

E ciò appunto perché l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez.

L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018).1.2.- Inoltre, l'accertamento della Corte di merito, in ordine al fatto che, a fronte della imputazione della causa dei danni alle sole opere di pertinenza del Condominio (ossia alle opere fognarie e idriche di detto Codominio), la riparazione - a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. -, in fase esecutiva, avrebbe richiesto l'autorizzazione dei soggetti interessati dai lavori, e segnatamente dei proprietari della rampa e della strada di accesso, in corrispondenza del passaggio della conduttura da riparare, comunque non esigeva l'integrazione del contraddittorio.

Infatti, l'azione va proposta esclusivamente nei confronti del danneggiante cui sia ascrivibile la causa del danno, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di altri soggetti interessati, ancorché possa insorgere, in sede di esecuzione, una interferenza in modo riflesso tra il diritto riconosciuto in sentenza (risarcimento del danno in forma specifica) e i diritti degli altri soggetti, nel senso che il danneggiante, per procedere all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i difetti, dovrà procurarsi il consenso degli altri soggetti per il fatto che essi dovranno eseguirsi nella loro proprietà.

Siffatto condizionamento dell'eseguibilità della pronuncia al consenso dei soggetti interessati dai lavori costituisce soltanto un limite intrinseco alla pronuncia giudiziale, che non cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6192 del 05/03/2021; Sez. 2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006). 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di merito posto le spese di entrambi i gradi del giudizio interamente a carico del Condominio.

In ordine a tale aspetto, l'istante evidenzia che, a fronte di una richiesta di risarcimento dei danni materiali invocati dal danneggiato, comprensiva della voce del danno figurativo in relazione alla destinazione commerciale del bene, la sentenza impugnata ha riconosciuto solo in parte la fondatezza della pretesa, ridimensionando la quantificazione dei costi per il ripristino dello stato del cespite e collegando il pregiudizio alla mera destinazione del bene quale deposito/magazzino, il che avrebbe dovuto indurre la Corte a disporre quantomeno una compensazione parziale delle spese di lite. 2.1.- Il motivo è inammissibile.

E tanto perché, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15012 del 11/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7840 del 10/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005). 3.- Si passa, ora, ad affrontare il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il controricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 345 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale - a fronte del riconoscimento del valore locativo dell'immobile danneggiato, nonostante fosse privo del certificato di abitabilità - limitato il danno reddituale all'astratta possibilità di affitto del cespite quale deposito/magazzino, anziché quale locale commerciale.

Secondo l'istante, nel giungere a tali conclusioni, il Giudicante avrebbe trascurato di esaminare la planimetria prodotta unitamente al titolo di acquisto, su sollecitazione del consulente tecnico d'ufficio, che identificava l'immobile quale unità commerciale, planimetria allegata alla relazione peritale e oggetto di specifica trattazione nella comparsa conclusionale del 10 marzo 2017.

Al contempo, la Corte di merito avrebbe considerato tardivo il documento prodotto in sede di gravame, rappresentato dal certificato di abitabilità dell'immobile, senza considerare se l'appellante non avesse potuto produrlo prima e se esso fosse indispensabile per la decisione. 3.1.- La doglianza è infondata.

Infatti, in ordine all'omessa considerazione della planimetria allegata alla relazione peritale, ai fini di comprovare il mutamento della destinazione d'uso del bene (da magazzino a esercizio commerciale), si rileva che, in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa, tale destinazione può essere dimostrata solo all'esito dell'esibizione di uno specifico titolo abilitativo edilizio.

Né tale dimostrazione può provenire dal certificato di agibilità, atteso che tale documento viene rilasciato per attestare le condizioni di sicurezza e salubrità di un immobile (atte in sé a consentire l'utilizzabilità eventuale dell'immobile per usi commerciali), ma non ha la finalità di provare l'attuale destinazione di un immobile, che deve invece risultare dal titolo edilizio (Cons.

Stato, Sez. 6, n. 5041 del 18/07/2019; Sez. 3, n. 3799 del 20/06/2018).

Pertanto, a tali fini la destinazione d'uso giuridicamente rilevante di un immobile - ancor di più allorché il cambio di destinazione riguardi categorie non omogenee ex art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 - è unicamente quella prevista da atti amministrativi pubblici, di carattere urbanistico o catastale (Cons.

Stato, Sez. 6, n. 1712 del 26/03/2013).

Senonché nella fattispecie pacificamente la planimetria evocata non può essere equiparata ad un certificato pubblico di destinazione urbanistica o di destinazione catastale. 3.2.- In secondo luogo, le argomentazioni che hanno indotto il Giudicante ad escludere il risarcimento, secondo il valore locativo del bene (c.d. danno figurativo), quale unità commerciale, sono state indirizzate, non solo a valorizzare l'astratta carenza dei requisiti per l'utilizzabilità del bene quale immobile commerciale, ma anche a evidenziare il difetto di prova sull'utilizzazione in concreto del cespite a fini commerciali, ratio decidendi, quest'ultima, sulla quale nessuna censura è stata sollevata. 3.3.- A fortiori - contrariamente all'assunto del ricorrente incidentale - la Corte ha dato conto delle ragioni della tardività della produzione documentale in sede di gravame, effettuata sia dall'appellante sia dall'appellato (avente rispettivamente ad oggetto la certificazione di abitabilità del giugno 1995 e il certificato di destinazione d'uso del bene quale magazzino a servizio delle abitazioni), sostenendo, all'uopo, che tale produzione sarebbe potuta avvenire in primo grado e che non vi erano i presupposti per ritenere tali documenti indispensabili.

Senonché nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134/2012, e risultante dalla novella attuata mediante la

I. n. 69/2009 - per effetto del regime transitorio stabilito dal suo art. 58, secondo comma (nella fattispecie, il giudizio di primo grado è stato instaurato con citazione notificata il 24 maggio 2005, la sentenza di prime cure è stata depositata il 16 luglio 2010 e il giudizio d'appello è stato instaurato con citazione notificata il 25 marzo 2011) - è ammissibile a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11804 del 05/05/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 20793 del 20/08/2018).

Per l'effetto, il Giudice del gravame ha dato atto che tali documenti potevano essere prodotti già nel giudizio di primo grado.Inoltre, per le ragioni anzidette, in base all'assunto della Corte di merito, tali documenti non avevano il requisito dell'indispensabilità, inteso come idoneità di per sé ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24129 del 03/10/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 24164 del 13/10/2017; Sez.

U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017). 4.- Il secondo motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello liquidato il danno per il periodo che va dalla data della contestazione sino alla data di deposito della sentenza di primo grado, escludendo la spettanza degli ulteriori danni protrattisi dopo tale momento, in ragione del difetto della richiesta dei nocumenti ulteriori in sede di gravame.

Ad avviso del controricorrente, la domanda di risarcimento dei danni spiegata aveva, quale innegabile presupposto logico, l'impossibilità di impiegare produttivamente il locale a causa delle lamentate infiltrazioni, con l'effetto che il momento che segna la cessazione del pregiudizio avrebbe dovuto essere identificato nel venir meno del fatto causativo, senza che gravasse sul danneggiato l'onere di ribadirlo in tutti i gradi del giudizio, non trattandosi di danno ulteriore, ma della prosecuzione di quello già denunciato. 4.1.- La censura è infondata.

Premesso che nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito, nella fattispecie non si tratta di omesso esame, avendo la Corte di merito accolto la domanda risarcitoria, ritenendo che la pretesa azionata fosse limitata alla sola protrazione del pregiudizio sino alla pronuncia della sentenza di prime / / i / cure. / ,/ I / Senonché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, potendo, in sede di legittimità, essere effettuato solo il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012).

A fronte di questa limitazione temporale del pregiudizio invocato, gli ulteriori danni protrattisi nel giudizio di gravame avrebbero dovuto costituire oggetto di una specifica richiesta avanzata in appello, il che non è accaduto.

Né la protrazione di detti danni, dopo la pronuncia di prime cure, ne avrebbe impedito il riconoscimento all'esito di una specifica domanda in sede di gravame.

Infatti, la tipologia di danni di specie - riconducibili al medesimo illecito - corrisponde proprio a quella per la quale può essere eccezionalmente richiesto in appello il risarcimento, con riferimento ai pregiudizi sofferti dopo la sentenza di primo grado, in quanto l'art. 345, primo comma, c.p.c. presuppone che sia stata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primo grado (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18526 del 04/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 18/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010).

Segnatamente si possono domandare in appello, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, in quanto derivati da protrarsi nel tempo, dal rinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di primo grado, di un comportamento scorretto del danneggiante già in precedenza a lui addebitato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 29/01/2003; Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 05/04/1991).Rientrano in tale ambito anche i danni la cui causa abbia attitudine a produrre effetti lesivi, continui e periodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, già giudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo la perduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18526 del 04/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9763 del 18/11/1994; Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 04/07/1986). 5.- In definitiva, il ricorso deve essere disatteso.

In ragione della soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23777/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "Complesso NASTASI" - Pal. A/1 sito in Milazzo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministratore pro - tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via del Bufalo n. 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L11 F206Q), elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille n. 89 bis, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 425/2017, pubblicata in data 12 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal controricorrente e ricorrente incidentale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Milazzo (Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto), il Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" sito in Milazzo, chiedendo che fosse risarcito il danno subito dal magazzino di cui era proprietario, facente parte del predetto Condominio, posto al piano terra, della superficie di mq. 100,00, le cui pareti risultavano impregnate di umidità, provenienti da latitanti zone condominiali. Si costituiva in giudizio il Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" - Pal. A/1, sito in Milazzo, via [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda attorea ed eccepiva che l'azione doveva essere diretta nei confronti dei cinque condomìni di cui era composto il complesso. Nel merito, respingeva gli addebiti mossi dall'attore per carenza di responsabilità, atteso che l'immobile di proprietà dell'istante era privo dei requisiti abitativi e commerciali. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale adito, con sentenza n. 158/2010, depositata il 16 luglio 2010, condannava il Condominio convenuto all'esecuzione degli interventi esterni indicati dal consulente tecnico d'ufficio nonché al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 6.875,12, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le compensava per un terzo e condannava il Condominio alla rifusione, in favore dell'attore, dei residui due terzi e al pagamento del compenso di consulenza tecnica d'ufficio. 2.- Sul gravame interposto, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, dal Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" - Pal. A/1 sito in Milazzo, la Corte d'appello di Messina, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello principale, accoglieva la domanda risarcitoria in ordine al mancato utilizzo dell'immobile e, per l'effetto, condannava il Condominio al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 20.700,00, oltre interessi. Respingeva lo spiegato appello incidentale e condannava il Condominio alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, posto che l'azione risarcitoria proposta era stata fatta valere dal danneggiato nei confronti del responsabile del danno, sicché si sarebbe potuta determinare una meramente eventuale questione in via esecutiva, atteso che la concreta esecuzione del comando giudiziale relativo ai lavori da realizzare passava inevitabilmente per l'acquisizione del consenso dei proprietari della rampa e della strada di accesso; b) che la produzione documentale effettuata dalle parti in appello era inammissibile, stante che la certificazione del giugno 1995, attestante l'abitabilità dell'immobile (prodotta dal [OSCURATO:PERSONA]), e il certificato di destinazione d'uso quale magazzino a servizio delle abitazioni (prodotto dal Condominio) erano tardivi; c) che tali documenti avrebbero potuto prodursi in primo grado e che non vi erano i presupposti per ritenere la loro indispensabilità, essendo evidente che la loro rilevanza era imposta già dallo sviluppo del contraddittorio in prime cure, con l'effetto che doveva imputarsi alle parti la mancata produzione tempestiva in giudizio; d) che il valore locativo dell'immobile doveva essere ponderato nonostante la mancanza del certificato di abitabilità; e) che era carente la prova della destinazione a fini commerciali dell'immobile, sicché doveva essere confermata la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva ritenuto trattarsi di un magazzino, alla stregua della qualificazione del bene risalente all'atto di acquisto; f) che il valore locativo doveva essere astrattamente collegato alla possibilità di affitto dell'immobile quale deposito/magazzino, in ragione delle sue cospicue dimensioni e della sua ubicazione in zona centrale; g) che, sulla scorta delle ricerche effettuate dal consulente d'ufficio nelle zone viciniori sugli affitti di locali similari, il canone medio doveva essere determinato nella misura di euro 300,00 mensili, con la conseguenza che, nell'arco temporale in cui si era protratta la lesione - dalla prima contestazione del 29 ottobre 2004 fino alla data della sentenza di primo grado -, non essendo stati chiesti in appello ulteriori danni, spettava la somma di euro 20.700,00; h) che destituite di fondamento erano le censure ulteriori sollevate da entrambe le parti in relazione alle somme riconosciute per il ripristino dell'immobile. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" - Pal. A/1 sito in Milazzo. Ha resistito con controricorso l'intimato [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi. Ha proposto controricorso in replica il Condominio. 4.- Il controricorrente nonché ricorrente incidentale ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso che vi fosse difetto di contraddittorio in ordine all'individuazione dei responsabili dei danni lamentati, imputandone la causazione esclusivamente alle opere fognarie e idriche di pertinenza del Codominio, in quanto tale tenuto a effettuare i lavori necessari, ivi compresi quelli che avrebbero coinvolto l'altrui proprietà, previa acquisizione del consenso dei proprietari della rampa e della strada di accesso. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre palazzine del complesso - costituite in autonomi condomini -, in quanto interessate dall'esecuzione dei lavori afferenti ad aree e servizi comuni e per la diretta ascrizione dei danni prodotti ai difetti di impianti comuni, secondo le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Ancora, il ricorrente espone che il Giudicante avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di un supercondominio, secondo la descrizione resa dalla relazione peritale, estendendo l'accertamento della responsabilità a tutto il complesso, alla stregua dell'appartenenza della rete fognaria alle palazzine A/1, B/1 e C/1 e della rampa di accesso e smaltimento delle acque drenate all'intero compendio. 1.1.- Il motivo è infondato. La doglianza si sostanzia, infatti, nella richiesta di un'indagine di fatto sulla imputazione della responsabilità, ai fini di superare l'assunto su cui si fonda la Corte territoriale circa la riconduzione della causa dei danni alle sole opere di pertinenza del Condominio, la cui riparazione in fase esecutiva avrebbe richiesto la mera autorizzazione dei soggetti interessati. Tale critica presuppone una diversa lettura delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, laddove avrebbe sostenuto che, pur essendo circoscritta la causa delle infiltrazioni ad un singolo pozzetto e alla singola rampa di pertinenza esclusiva del [OSCURATO:PERSONA]. A/1, la sua attuazione avrebbe richiesto, nella parte ovest, la demolizione e il rifacimento di tutta o di parte della pavimentazione della rampa H, di pertinenza dei corpi di fabbrica A/1, B/1 e C/1, e nella parte sud la demolizione e il rifacimento del marciapiede e di parte della pavimentazione della strada di accesso, di pertinenza dei cinque corpi di fabbrica A, B, A/1, B/1 e C/1. All'esito, la ricostruzione del nesso eziologico ai fini dell'imputazione della responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, con la correlata valutazione dell'incidenza del comportamento dei soggetti interessati sulla produzione dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, rientra nel compito del giudice di merito, e non è sindacabile mediante ricorso per cassazione, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. E ciò appunto perché l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018).1.2.- Inoltre, l'accertamento della Corte di merito, in ordine al fatto che, a fronte della imputazione della causa dei danni alle sole opere di pertinenza del Condominio (ossia alle opere fognarie e idriche di detto Codominio), la riparazione - a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. -, in fase esecutiva, avrebbe richiesto l'autorizzazione dei soggetti interessati dai lavori, e segnatamente dei proprietari della rampa e della strada di accesso, in corrispondenza del passaggio della conduttura da riparare, comunque non esigeva l'integrazione del contraddittorio. Infatti, l'azione va proposta esclusivamente nei confronti del danneggiante cui sia ascrivibile la causa del danno, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di altri soggetti interessati, ancorché possa insorgere, in sede di esecuzione, una interferenza in modo riflesso tra il diritto riconosciuto in sentenza (risarcimento del danno in forma specifica) e i diritti degli altri soggetti, nel senso che il danneggiante, per procedere all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i difetti, dovrà procurarsi il consenso degli altri soggetti per il fatto che essi dovranno eseguirsi nella loro proprietà. Siffatto condizionamento dell'eseguibilità della pronuncia al consenso dei soggetti interessati dai lavori costituisce soltanto un limite intrinseco alla pronuncia giudiziale, che non cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6192 del 05/03/2021; Sez. 2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006). 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di merito posto le spese di entrambi i gradi del giudizio interamente a carico del Condominio. In ordine a tale aspetto, l'istante evidenzia che, a fronte di una richiesta di risarcimento dei danni materiali invocati dal danneggiato, comprensiva della voce del danno figurativo in relazione alla destinazione commerciale del bene, la sentenza impugnata ha riconosciuto solo in parte la fondatezza della pretesa, ridimensionando la quantificazione dei costi per il ripristino dello stato del cespite e collegando il pregiudizio alla mera destinazione del bene quale deposito/magazzino, il che avrebbe dovuto indurre la Corte a disporre quantomeno una compensazione parziale delle spese di lite. 2.1.- Il motivo è inammissibile. E tanto perché, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15012 del 11/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7840 del 10/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005). 3.- Si passa, ora, ad affrontare il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il controricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 345 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale - a fronte del riconoscimento del valore locativo dell'immobile danneggiato, nonostante fosse privo del certificato di abitabilità - limitato il danno reddituale all'astratta possibilità di affitto del cespite quale deposito/magazzino, anziché quale locale commerciale. Secondo l'istante, nel giungere a tali conclusioni, il Giudicante avrebbe trascurato di esaminare la planimetria prodotta unitamente al titolo di acquisto, su sollecitazione del consulente tecnico d'ufficio, che identificava l'immobile quale unità commerciale, planimetria allegata alla relazione peritale e oggetto di specifica trattazione nella comparsa conclusionale del 10 marzo 2017. Al contempo, la Corte di merito avrebbe considerato tardivo il documento prodotto in sede di gravame, rappresentato dal certificato di abitabilità dell'immobile, senza considerare se l'appellante non avesse potuto produrlo prima e se esso fosse indispensabile per la decisione. 3.1.- La doglianza è infondata. Infatti, in ordine all'omessa considerazione della planimetria allegata alla relazione peritale, ai fini di comprovare il mutamento della destinazione d'uso del bene (da magazzino a esercizio commerciale), si rileva che, in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa, tale destinazione può essere dimostrata solo all'esito dell'esibizione di uno specifico titolo abilitativo edilizio. Né tale dimostrazione può provenire dal certificato di agibilità, atteso che tale documento viene rilasciato per attestare le condizioni di sicurezza e salubrità di un immobile (atte in sé a consentire l'utilizzabilità eventuale dell'immobile per usi commerciali), ma non ha la finalità di provare l'attuale destinazione di un immobile, che deve invece risultare dal titolo edilizio (Cons. Stato, Sez. 6, n. 5041 del 18/07/2019; Sez. 3, n. 3799 del 20/06/2018). Pertanto, a tali fini la destinazione d'uso giuridicamente rilevante di un immobile - ancor di più allorché il cambio di destinazione riguardi categorie non omogenee ex art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 - è unicamente quella prevista da atti amministrativi pubblici, di carattere urbanistico o catastale (Cons. Stato, Sez. 6, n. 1712 del 26/03/2013). Senonché nella fattispecie pacificamente la planimetria evocata non può essere equiparata ad un certificato pubblico di destinazione urbanistica o di destinazione catastale. 3.2.- In secondo luogo, le argomentazioni che hanno indotto il Giudicante ad escludere il risarcimento, secondo il valore locativo del bene (c.d. danno figurativo), quale unità commerciale, sono state indirizzate, non solo a valorizzare l'astratta carenza dei requisiti per l'utilizzabilità del bene quale immobile commerciale, ma anche a evidenziare il difetto di prova sull'utilizzazione in concreto del cespite a fini commerciali, ratio decidendi, quest'ultima, sulla quale nessuna censura è stata sollevata. 3.3.- A fortiori - contrariamente all'assunto del ricorrente incidentale - la Corte ha dato conto delle ragioni della tardività della produzione documentale in sede di gravame, effettuata sia dall'appellante sia dall'appellato (avente rispettivamente ad oggetto la certificazione di abitabilità del giugno 1995 e il certificato di destinazione d'uso del bene quale magazzino a servizio delle abitazioni), sostenendo, all'uopo, che tale produzione sarebbe potuta avvenire in primo grado e che non vi erano i presupposti per ritenere tali documenti indispensabili. Senonché nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla I. n. 134/2012, e risultante dalla novella attuata mediante la I. n. 69/2009 - per effetto del regime transitorio stabilito dal suo art. 58, secondo comma (nella fattispecie, il giudizio di primo grado è stato instaurato con citazione notificata il 24 maggio 2005, la sentenza di prime cure è stata depositata il 16 luglio 2010 e il giudizio d'appello è stato instaurato con citazione notificata il 25 marzo 2011) - è ammissibile a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11804 del 05/05/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 20793 del 20/08/2018). Per l'effetto, il Giudice del gravame ha dato atto che tali documenti potevano essere prodotti già nel giudizio di primo grado.Inoltre, per le ragioni anzidette, in base all'assunto della Corte di merito, tali documenti non avevano il requisito dell'indispensabilità, inteso come idoneità di per sé ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24129 del 03/10/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 24164 del 13/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017). 4.- Il secondo motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello liquidato il danno per il periodo che va dalla data della contestazione sino alla data di deposito della sentenza di primo grado, escludendo la spettanza degli ulteriori danni protrattisi dopo tale momento, in ragione del difetto della richiesta dei nocumenti ulteriori in sede di gravame. Ad avviso del controricorrente, la domanda di risarcimento dei danni spiegata aveva, quale innegabile presupposto logico, l'impossibilità di impiegare produttivamente il locale a causa delle lamentate infiltrazioni, con l'effetto che il momento che segna la cessazione del pregiudizio avrebbe dovuto essere identificato nel venir meno del fatto causativo, senza che gravasse sul danneggiato l'onere di ribadirlo in tutti i gradi del giudizio, non trattandosi di danno ulteriore, ma della prosecuzione di quello già denunciato. 4.1.- La censura è infondata. Premesso che nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito, nella fattispecie non si tratta di omesso esame, avendo la Corte di merito accolto la domanda risarcitoria, ritenendo che la pretesa azionata fosse limitata alla sola protrazione del pregiudizio sino alla pronuncia della sentenza di prime / / i / cure. / ,/ I / Senonché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, potendo, in sede di legittimità, essere effettuato solo il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012). A fronte di questa limitazione temporale del pregiudizio invocato, gli ulteriori danni protrattisi nel giudizio di gravame avrebbero dovuto costituire oggetto di una specifica richiesta avanzata in appello, il che non è accaduto. Né la protrazione di detti danni, dopo la pronuncia di prime cure, ne avrebbe impedito il riconoscimento all'esito di una specifica domanda in sede di gravame. Infatti, la tipologia di danni di specie - riconducibili al medesimo illecito - corrisponde proprio a quella per la quale può essere eccezionalmente richiesto in appello il risarcimento, con riferimento ai pregiudizi sofferti dopo la sentenza di primo grado, in quanto l'art. 345, primo comma, c.p.c. presuppone che sia stata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primo grado (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18526 del 04/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 18/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010). Segnatamente si possono domandare in appello, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, in quanto derivati da protrarsi nel tempo, dal rinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di primo grado, di un comportamento scorretto del danneggiante già in precedenza a lui addebitato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 29/01/2003; Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 05/04/1991).Rientrano in tale ambito anche i danni la cui causa abbia attitudine a produrre effetti lesivi, continui e periodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, già giudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo la perduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18526 del 04/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9763 del 18/11/1994; Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 04/07/1986). 5.- In definitiva, il ricorso deve essere disatteso. In ragione della soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulter
Sentenza Cassazione n. 19759/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris