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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03893/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 29/4/2021 della Corte di appello di Roma, che in parziale riforma di quella del Tribunale di Roma in data 29/1/2021 ha rideterminato la pena irrogata al ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine alla riduzione della pena per le generiche, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte, che, pur avendo riqualificato e in concreto escluso la recidiva, ha tuttavia dato conto del quantitativo della droga e ritenuto che la pena fosse insuscettibile di una più marcata riduzione.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] relli / Anna PeTh zellis ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 29/4/2021 della Corte di appello di Roma, che in parziale riforma di quella del Tribunale di Roma in data 29/1/2021 ha rideterminato la pena irrogata al ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine alla riduzione della pena per le generiche, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte, che, pur avendo riqualificato e in concreto escluso la recidiva, ha tuttavia dato conto del quantitativo della droga e ritenuto che la pena fosse insuscettibile di una più marcata riduzione. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] relli / Anna PeTh zellis ,
Sentenza Cassazione n. 03893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris