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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 41486/2021

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ente tt, ORDINANZA sul ricorso 7026-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale [OSCURATO:PERSONA] SOVRAINDEBITAMENTO; - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Varese che ha respinto il reclamo dal medesimo presentato nei confronti della declaratoria di insussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento di cui agli art. 7 e ss. della

I. n. 3 del 2012.

2. Considerato che: come questa Corte ha recentemente chiarito, il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della procedura disciplinata dagli artt. 7 e ss. della

I. n. 3 del 2012, successivamente modificata dal d.l. n. 179 del 2012, conv. in I. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento, sicché esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività, in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile, e della decisorietà, in quanto non incide su un diritto del debitore (cfr. Cass. n. 17836 del 2019; Cass. n. 15821 del 2020);

3. Ritenuto che: il ricorso è, quindi, inammissibile, e come tale dev'essere dichiarato, senza alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di controricorso.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio CORTE r» CASS,AZIC''r DEPG

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente tt, ORDINANZA sul ricorso 7026-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale [OSCURATO:PERSONA] SOVRAINDEBITAMENTO; - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Varese che ha respinto il reclamo dal medesimo presentato nei confronti della declaratoria di insussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento di cui agli art. 7 e ss. della I. n. 3 del 2012. 2. Considerato che: come questa Corte ha recentemente chiarito, il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della procedura disciplinata dagli artt. 7 e ss. della I. n. 3 del 2012, successivamente modificata dal d.l. n. 179 del 2012, conv. in I. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento, sicché esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività, in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile, e della decisorietà, in quanto non incide su un diritto del debitore (cfr. Cass. n. 17836 del 2019; Cass. n. 15821 del 2020); 3. Ritenuto che: il ricorso è, quindi, inammissibile, e come tale dev'essere dichiarato, senza alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di controricorso. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio CORTE r» CASS,AZIC''r DEPG