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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40740/2025

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E [OSCURATO:PERSONA]

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria, anche ai fini di valutazione prognostica dell’attualità del pericolo, desunta dal rapporto con l’altro presunto associato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di travisati esiti intercettivi.

2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il suddetto [OSCURATO:PERSONA], da un lato, sarebbe detenuto da diversi anni, di modo che dovrebbe escludersi ogni possibilità di reiterazione di reati espressivi dell’inserimento nei circuiti criminali oggetto della provvisoria imputazione; dall’altro, la genericità della motivazione si scontrerebbe con la particolare invasività della misura adottata, poiché l’indagata è da sempre radicata in Germania.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici e non consentiti.

3.1. Il Tribunale, correttamente, muove dal presupposto che sui gravi indizi di colpevolezza si è già formato il giudicato cautelare, dopo la definizione del subprocedimento di riesame, e non risultano elementi sopravvenuti tali da incidere in favore dell’imputata.

Con tale puntuale precisazione, la ricorrente evita di confrontarsi, reiterando censure – schiettamente fattuali – sul fumus commissi delicti, sia pure per meglio valutare la questione delle necessità cautelari.

3.2. Per il resto, l’ordinanza impugnata illustra compiutamente la sussistenza di tali esigenze e la calibrata scelta della misura, muovendo dalla ricostruzione dei fatti (reinvestimento dei rilevanti proventi del narcotraffico gestito da [OSCURATO:PERSONA]) e stigmatizzando poi la collocazione proprio in Germania di buona parte delle illecite operazioni immobiliari, la piena disponibilità a collaborare nelle illecite transazioni gestite dal padre e dalla madre, la protrazione delle condotte di riciclaggio anche dopo la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e anzi sino all’esecuzione della misura intramuraria e la conseguente necessità di impedire ogni contatto oltre confine.

3.3. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628- 01).

Analogamente, le misure applicate in sostituzione (non peggiorative della posizione dell’indagata, anche rispetto all’impossibilità di ritorno in Germania) risultano adeguatamente giustificate secondo i criteri di cui all’art. 275, comma 1, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria, anche ai fini di valutazione prognostica dell’attualità del pericolo, desunta dal rapporto con l’altro presunto associato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di travisati esiti intercettivi. 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il suddetto [OSCURATO:PERSONA], da un lato, sarebbe detenuto da diversi anni, di modo che dovrebbe escludersi ogni possibilità di reiterazione di reati espressivi dell’inserimento nei circuiti criminali oggetto della provvisoria imputazione; dall’altro, la genericità della motivazione si scontrerebbe con la particolare invasività della misura adottata, poiché l’indagata è da sempre radicata in Germania. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici e non consentiti. 3.1. Il Tribunale, correttamente, muove dal presupposto che sui gravi indizi di colpevolezza si è già formato il giudicato cautelare, dopo la definizione del subprocedimento di riesame, e non risultano elementi sopravvenuti tali da incidere in favore dell’imputata. Con tale puntuale precisazione, la ricorrente evita di confrontarsi, reiterando censure – schiettamente fattuali – sul fumus commissi delicti, sia pure per meglio valutare la questione delle necessità cautelari. 3.2. Per il resto, l’ordinanza impugnata illustra compiutamente la sussistenza di tali esigenze e la calibrata scelta della misura, muovendo dalla ricostruzione dei fatti (reinvestimento dei rilevanti proventi del narcotraffico gestito da [OSCURATO:PERSONA]) e stigmatizzando poi la collocazione proprio in Germania di buona parte delle illecite operazioni immobiliari, la piena disponibilità a collaborare nelle illecite transazioni gestite dal padre e dalla madre, la protrazione delle condotte di riciclaggio anche dopo la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e anzi sino all’esecuzione della misura intramuraria e la conseguente necessità di impedire ogni contatto oltre confine. 3.3. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628- 01). Analogamente, le misure applicate in sostituzione (non peggiorative della posizione dell’indagata, anche rispetto all’impossibilità di ritorno in Germania) risultano adeguatamente giustificate secondo i criteri di cui all’art. 275, comma 1, cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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