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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 45738/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 luglio 1955; avverso la sentenza del 7 aprile 2022, del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 216 e 217

I. fall. irrogando anche le relative sanzioni accessorie fallimentari.

La ricorrente articola un solo motivo d'impugnazione con il quale si duole da un canto che le sanzioni accessorie non sarebbero state concordate dalle parti (cosicché si prospetterebbe un difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza) e, dall'altro, che difetterebbe, comunque, una effettiva motivazione in ordine alla relativa durata.

2. La censura è parzialmente fondata.

Il giudice ben può applicare una misura accessoria non concordata (arg. ex Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), ma in tal caso la statuizione è impugnabile - anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - con ricorso per cassazione anche per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv. 278962).

In concreto, la sentenza impugnata ha applicato le pene accessorie fallimentari senza alcuna effettiva motivazione, attraverso la semplice ed assertiva indicazione di una ritenuta congruità, senza alcun riferimento ai criteri di cui all'ad 133 cod. pen. (necessario parametro di determinazione delle dette sanzioni: Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio al Tribunale di Sondrio, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per un nuovo giudizio sul punto indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sondrio, ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 luglio 1955; avverso la sentenza del 7 aprile 2022, del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 216 e 217 I. fall. irrogando anche le relative sanzioni accessorie fallimentari. La ricorrente articola un solo motivo d'impugnazione con il quale si duole da un canto che le sanzioni accessorie non sarebbero state concordate dalle parti (cosicché si prospetterebbe un difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza) e, dall'altro, che difetterebbe, comunque, una effettiva motivazione in ordine alla relativa durata. 2. La censura è parzialmente fondata. Il giudice ben può applicare una misura accessoria non concordata (arg. ex Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), ma in tal caso la statuizione è impugnabile - anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - con ricorso per cassazione anche per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv. 278962). In concreto, la sentenza impugnata ha applicato le pene accessorie fallimentari senza alcuna effettiva motivazione, attraverso la semplice ed assertiva indicazione di una ritenuta congruità, senza alcun riferimento ai criteri di cui all'ad 133 cod. pen. (necessario parametro di determinazione delle dette sanzioni: Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio al Tribunale di Sondrio, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per un nuovo giudizio sul punto indicato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sondrio, ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensor
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