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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38817/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];‹, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria difensiva tempestivamente depositata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità o perché denunciano vizi di motivazione non consentiti in questa sede o comunque perché sono manifestamente infondati.

2. Il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha escluso che il condannato abbia subito un pregiudizio concreto e attuale in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscirnento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905).

In particolare, ha osservato che l'Amministrazione, come si evince dalla relazione di sintesi e cla altri atti presenti nel fascicolo, ha dato corso allTinvocata estensione dell'attività trattamentale sia pure con ritardi e limitazioni t lle carenze di personale e 011e difficoltà organizzative sicché non poteva dirsi compromesso o comunque inciso il diritto del detenuto ad un trattamento individualizzato con completa osservazione della personalità nei termini previsti dall'art. 13 Ord. pen.

Trattasi di argomentazioni non solo plausibili in fattolma arche giuridicamente corretto posto che anche in presenza di una posizione soggel:tiva astrattamente riferibile a un diritto soggettivo, è ben possibile che l'Amministrazione penitenziaria possa esercitare i suoi poteri discrezionali, definendo le modalità di esercizio del diritto medesimo.

Costituisce ormai ius recepturn, infatti, che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo.

E in tali casi, il magistrato di sorveglianza, investito del reclamo da parte del detenuto, deve effettuare un controllo giurisdizionale che rimane circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo attingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria, fermo restando che il sindacato giurisdizionale deve estendersi anche al piano della ragionevolezza e della proporzione delle scelte dell'Amministrazione, in specie quando esse incidano su diritti fondamentali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];‹, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria difensiva tempestivamente depositata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità o perché denunciano vizi di motivazione non consentiti in questa sede o comunque perché sono manifestamente infondati. 2. Il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha escluso che il condannato abbia subito un pregiudizio concreto e attuale in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscirnento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). In particolare, ha osservato che l'Amministrazione, come si evince dalla relazione di sintesi e cla altri atti presenti nel fascicolo, ha dato corso allTinvocata estensione dell'attività trattamentale sia pure con ritardi e limitazioni t lle carenze di personale e 011e difficoltà organizzative sicché non poteva dirsi compromesso o comunque inciso il diritto del detenuto ad un trattamento individualizzato con completa osservazione della personalità nei termini previsti dall'art. 13 Ord. pen. Trattasi di argomentazioni non solo plausibili in fattolma arche giuridicamente corretto posto che anche in presenza di una posizione soggel:tiva astrattamente riferibile a un diritto soggettivo, è ben possibile che l'Amministrazione penitenziaria possa esercitare i suoi poteri discrezionali, definendo le modalità di esercizio del diritto medesimo. Costituisce ormai ius recepturn, infatti, che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. E in tali casi, il magistrato di sorveglianza, investito del reclamo da parte del detenuto, deve effettuare un controllo giurisdizionale che rimane circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo attingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria, fermo restando che il sindacato giurisdizionale deve estendersi anche al piano della ragionevolezza e della proporzione delle scelte dell'Amministrazione, in specie quando esse incidano su diritti fondamentali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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