CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, perpetrato mediante un by pass monofase costituito da due cavi di sezione in rame realizzato a monte del contatore e collegato alla presa Enel; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi peraltro le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (rispetto, in particolare, a pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti, è generico: quanto all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, limitandosi esso a fare riferimento a quanto asserito in appello circa il sito ove sarebbe stata collocata la presa Enel senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata in cui si fa riferimento al by-pass collegante, tramite un tubo, al muro interno il contatore Enel; quanto all'altra aggravante del mezzo fraudolento esso non si confronta con l'orientamento di questa Corte secondo cui l'allacciamento abusivo integra il mezzo fraudolento in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore (cfr. tra tante Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che, quanto al trattamento sanzionatorio, contesta il giudizio di comparazione in termini dì equivalenza fra opposte circostanze, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, in ogni caso non deducibile implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), tenuto conto, nel caso di specie, della evidenziata mancanza di elementi positivi di valutazione in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle am