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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06436/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5987-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2462/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza 29 luglio 2021, n. 2462 della Corte d’appello di Milano che ha rigettato l’appello da essa proposta.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va verificata l’ammissibilità del ricorso, sotto il profilo del valido conferimento della procura speciale di cui all’art.365 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato, in via telematica, una procura alle liti su foglio separato, priva di data e di riferimento al presente giudizio per cassazione o alla sentenza impugnata, risultando conferita “per ogni fase e grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare e in sede gravame”. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione dell’applicabilità o meno al caso in esame dell’orientamento per cui il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (cfr., tra le tante, Cass. n. 16607/2021), alla luce di quanto prescrive il terzo comma dell’art.83 c.p.c., sia questione che esclude l’evidenza decisoria del ricorso e che la causa vada quindi rinviata alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5987-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2462/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza 29 luglio 2021, n. 2462 della Corte d’appello di Milano che ha rigettato l’appello da essa proposta. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va verificata l’ammissibilità del ricorso, sotto il profilo del valido conferimento della procura speciale di cui all’art.365 c.p.c. Il ricorrente ha depositato, in via telematica, una procura alle liti su foglio separato, priva di data e di riferimento al presente giudizio per cassazione o alla sentenza impugnata, risultando conferita “per ogni fase e grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare e in sede gravame”. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione dell’applicabilità o meno al caso in esame dell’orientamento per cui il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (cfr., tra le tante, Cass. n. 16607/2021), alla luce di quanto prescrive il terzo comma dell’art.83 c.p.c., sia questione che esclude l’evidenza decisoria del ricorso e che la causa vada quindi rinviata alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale
Sentenza Cassazione n. 06436/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris