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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 12738/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 883-2024R.G., relativo al ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] Michele,in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; MANCINI Carlo, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Pierpaolo; - intimato – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 6263 /2023, pubblicata il 27 giugno2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 28 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente , in euro 2.200 , di cui euro 2.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 883-2024R.G., relativo al ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] Michele,in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; MANCINI Carlo, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Pierpaolo; - intimato – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 6263 /2023, pubblicata il 27 giugno2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 28 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente , in euro 2.200 , di cui euro 2.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma,
Sentenza Cassazione n. 12738/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris