CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3000 Srl, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata con atto separato allegato, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]”, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 54 in Roma; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI),in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata con atto separato allegato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1851, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 02.09.2020; Oggetto: IMU - Accertamento - Fabbricati e terreni edificabili ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla [OSCURATO:SOCIETA], titolare di fabbricati ed aree edificabili nel Comune, l’avviso di accertamento n. 2664, con il quale accertava una maggiore imposta IMU in relazione all’anno 2012, per una somma complessiva di Euro 105.986,00 con riferimento, soltanto, ai fabbricati posseduti. 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano la quale, con ampia motivazione ed in parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto dei versamenti operati dalla società - che aveva prodotto copie di bonifici di cui non risultava attestata la spedizione, e tanto meno la ricezione da parte dell’Ente impositore, in considerazione della non contestazione dei versamenti - riduceva comunque la somma della “maggior imposta accertata ad Euro 77.321,92”. 3. [OSCURATO:PERSONA] 3000 Srl spiegava appello avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava l’impugnativa, confermando integralmente la sentenza della CTP. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo strumento d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, perché riportante una motivazione soltanto apparente, e per essere incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost. e degli artt. 132, n. 4, e 118, disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR emesso una sentenza motivata “per relationem” con riferimento alla sentenza di primo grado senza però compiere un’autonoma valutazione critica, non avendo cura di indicare le ragioni della propria adesione, e senza dar conto delle censure fatte valere dall’appellante. 2. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 10, primo comma, L. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto che la società non potesse emendare un errore materiale in sede contenziosa, ed avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso dei versamenti dell’IMU effettuati in eccesso nei termini di legge. 3. Mediante il suo primo strumento di impugnazione (ric. p. 13), la società lamenta l’acriticità ed apoditticità della motivazione “per relationem” adottata dalla CTR. Invero, tale struttura della motivazione è resa legittima dalla norma di cui all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale prevede, al comma 1, novellato dalla L. n. 69 del 2009, che “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. La possibilità del riferimento a precedenti conformi, così esplicitamente consentita, non deve ritenersi limitata ai precedenti di legittimità, secondo un'istanza di tutela pervasiva della funzione nomofilattica, ma “si estende, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile, anche a quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni edi schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni,nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”, Cass. sez. L, 6.9.2016, n. 17640 (conf. Cass. sez. III, 20.10.2021, n. 29017). 3.1 Nel caso di specie la CTR dà atto che il contribuente si è limitato, in sede di ricorso in appello, a riproporre le stesse doglianze già presentate dinanzi alla CTP, conseguendone che la [OSCURATO:PERSONA], in totale accoglimento dell’ampio percorso logico motivazionale dei primi giudici, si è così espressa: “Parte appellante, già soccombente nel giudizio di grado inferiore, ha impugnato la sentenza producendo appello contenente le medesime argomentazioni ed eccezioni già avanzate con il ricorso introduttivo, senza nulla aggiungere, e senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza … Le conclusioni dei primi Giudici … sono complete ed esaustive avendo motivato su ogni singolo aspetto e del ricorso e delle controdeduzioni avversarie. [OSCURATO:PERSONA], condividendo le conclusioni dei primi giudici in punto, qui richiamate per relationem, ritiene doversi confermare la sentenza di primo grado, non rilevando dalle argomentazioni difensive e dalla successiva memoria integrativa elementi tali idonei a modificare le conclusioni dei giudici di prime cure” (sent. CTR, p. 2). La motivazione adottata dalla CTR, pertanto, è presente ed agevolmente intellegibile. La contribuente non si confronta con le affermazioni della CTR, non replica alle sue tesi, non dimostra in qual modo abbia contrastato gli argomenti sostenuti dai giudici di primo grado, non limitandosi a riprodurre le proprie originarie contestazioni. Il primo motivo di ricorso risulta quindi infondato, e deve perciò essere respinto. 4. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, la ricorrente censura la sentenza del giudice dell’appello nella misura in cui la contribuente sostiene di aver dimostrato di aver eseguito integralmente il richiesto pagamento dell’IMU in riferimento ai fabbricati posseduti, seppur con un codice errato, avendo versato somme maggiori del dovuto in riferimento ai terreni edificabili e, trattandosi quindi di un mero errore materiale, lo stesso è suscettibile di emenda anche in sede contenziosa (ric., p. 18). Il motivo di ricorso non appare suscettibile di accoglimento, in relazione ad una pluralità di profili. 4.1 In primo luogo, la contribuente afferma che “i fatti sono pacifici, sicché deve ritenersi che l’utilizzazione nel modello F24 di un codice (3916 –3917 aree edificabili) al posto di un altro (3918 – 3919 fabbricati) è stata dovuta ad un mero errore materiale del contribuente, riconosciuto come tale, in sede contenziosa, sia dal Comune sia dallo stesso contribuente” (ric., p. 20), ma in tal modo la ricorrente incorre in una petizione di principio, e comunque non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Risulta incontestato che l’atto impositivo impugnato in questa sede avesse ad oggetto (soltanto) l’IMU dovuta per il possesso di fabbricati, come pure che la contribuente fosse titolare anche di aree edificabili. Al riguardo la CTR, avendo integralmente aderito a quanto già statuito dai giudici di prima istanza, ha confermato che “quanto eccepito dalla ricorrente su un dichiarato errore di versamento in più a titolo di IMU terreni non può però rientrare nell’oggetto del presente contenzioso, né sussistono elementi né i dati necessari per valutare quanto solo affermato in proposito dalla ricorrente. Peraltro, qualora fosse stata versata una maggiore imposta a tale titolo rispetto al dovuto, sarà sempre possibile richiederne per altra via il rimborso di quanto risulterà essere versato in eccesso, ma non la compensazione con quanto dovuto ad altro titolo” (cfr. controric., p. 6 s.). Pertanto, secondo i giudici del merito, il contribuente non ha assicurato la prova di aver effettuato un versamento dell’IMU in eccesso in riferimento ai terreni. Non si confronta con questa chiara motivazione la ricorrente, non illustra come avrebbe provato la circostanza, non chiarisce in base a quale disciplina ritiene eventualmente applicabile un regime di compensazione. In ogni caso, evidentemente, i “fatti” non sono affatto pacifici. 4.2 In secondo luogo, tramite le proprie affermazioni la ricorrente domanda una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non fornita - o comunque non adeguata - la prova del versamento eccedente il dovuto a titolo di IMU per i terreni. Così facendo la ricorrente pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, senza neppure rivolgere alla decisione impugnata una critica specifica, così da domandare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. sez. VI-III, 4.7.2017, n. 8758; Cass. sez. VI-I, 3.12.2019, n. 31546; Cass. SS. UU., 7.4.2014, n. 8053). 5. Il ricorso introdotto dalla società deve essere pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. 5.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, anche del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a t