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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 10927/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14180-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 665/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 346/2022; [OSCURATO:PERSONA] professionisti R.G.N.14180/2024 Cron.

Rep.

Ud.26/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.12.2023, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato giusta d.m. 14.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il secondo motivo, la ricorrente principale si duole, in subordine, di violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, cit., per non avere la Corte territoriale ritenuto l’applicabilità in specie del contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013; che, con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3°, l. n. 21/1986, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947, e degli artt. 3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale; che, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991, e degli artt. 1224 e 2033 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decorrenza della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dovesse essere fissata alla data di ciascuna trattenuta e non dalla domanda giudiziale; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024; quanto al secondo motivo, Cass. n. 20684 del 2024; quanto al terzo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023 nonché Cass. n. 23257 del 2024; quanto al quarto motivo, Cass. nn. 24255 e 24528 del 2024);che nemmeno nella memoria depositataex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass.

S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Condanna, inoltre, parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di euro 2.500,00 nonché a versare la somma di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14180-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 665/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 346/2022; [OSCURATO:PERSONA] professionisti R.G.N.14180/2024 Cron. Rep. Ud.26/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.12.2023, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato giusta d.m. 14.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il secondo motivo, la ricorrente principale si duole, in subordine, di violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, cit., per non avere la Corte territoriale ritenuto l’applicabilità in specie del contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013; che, con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3°, l. n. 21/1986, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947, e degli artt. 3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale; che, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991, e degli artt. 1224 e 2033 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decorrenza della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dovesse essere fissata alla data di ciascuna trattenuta e non dalla domanda giudiziale; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024; quanto al secondo motivo, Cass. n. 20684 del 2024; quanto al terzo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023 nonché Cass. n. 23257 del 2024; quanto al quarto motivo, Cass. nn. 24255 e 24528 del 2024);che nemmeno nella memoria depositataex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass. S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Condanna, inoltre, parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di euro 2.500,00 nonché a versare la somma di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove do
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