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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 15045/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14828/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di COMO n. 2024/2019 depositatoil 18/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rilevato: 1) che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto ricorso per la cassazione del decreto 18.2.2020 del Tribunale di Como, che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento del [OSCURATO:SOCIETA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA].; 2)che la ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che questa Corte, con ordinanza n. 27711/2020 depositata in data 03/12/2020, nel procedimento iscritto al RG 11670/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia emessa in sede di reclamo e conseguente conferma della revoca del Fallimento; 3) che, poiché la rinuncia è derivata da un fatto non imputabile alla ricorrente, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite; P.Q.M.

Visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio e compensa le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14828/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di COMO n. 2024/2019 depositatoil 18/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rilevato: 1) che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto ricorso per la cassazione del decreto 18.2.2020 del Tribunale di Como, che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento del [OSCURATO:SOCIETA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA].; 2)che la ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che questa Corte, con ordinanza n. 27711/2020 depositata in data 03/12/2020, nel procedimento iscritto al RG 11670/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia emessa in sede di reclamo e conseguente conferma della revoca del Fallimento; 3) che, poiché la rinuncia è derivata da un fatto non imputabile alla ricorrente, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite; P.Q.M. Visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio e compensa le s
Decreto Cassazione n. 15045/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris