CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e di euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 10,9 di cocaina lordi e cessione di una bustina contenente sostanza analoga - con la recidiva semplice). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionato- rio. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospen- sione condizionale della pena. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata conces- sione della non menzione della pena nel certificato del casellario giudiziario. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, lo svolgimento dell'attività di cessione di stupefa- centi in una nota piazza di spaccio, il possesso di quarantanove dosi singole medie di cocaina atte a soddisfare un considerevole numero di acquirenti e il precedente rico- noscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di furto. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. L'imputato si limita ad evidenziare gli elementi che hanno consentito di ricono- scere le circostanze attenuanti generiche, che però, con motivazione lineare e coe- rente, non sono stati ritenuti idonei a qualificare il fatto come di speciale tenuità. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso sull'entità eccessiva della pena irro- gata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è di molto superiore al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giu- dice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alle modalità della condotta, della personalità dell'imputato (recidivo), alla mancanza di segni di resipiscenza e all'intensità del dolo (desumibile dall'aver agito in zona notoriamente frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti e in orario notturno).Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, le modalità del fatto non possono essere considerate rudimentali e l'entità della pena irrogata non era eccessiva. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 5. In ordine al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale circa il diniego della sospensione condizionale della pena, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedi- bilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534). Con riferimento al quarto motivo di ricorso, il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua con- cessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è ne- cessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813). Nel caso di specie, la Corte d'appello si è allineata ai predetti principi giurispru- denziali, al fine di negare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, formulando una specifica prognosi secondo cui il Vitale non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati ed evidenziando il precedente penale, il carico pendente per il reato di riciclaggio e l'assenza di una volontà di reinserimento in un contesto di legalità. Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddit- - torietà e l'illogicità della motivazione 'della seeeza impugnata, si uriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni :singoli- elementi drtito ritenuti inidonei dal giudice a quo a riconoscere tali benefici, senza valutare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata. 6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro