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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32748/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del 28 luglio 2021 del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Velletri, eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen..

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente - rievocati i precedenti provvedimenti, anche di dissequestro, dei beni archeologici nel possesso del medesimo, nonché la catalogazione eseguita in data 17 ottobre 2011 (la quale aveva evidenziato che quindici oggetti trovati nel possesso dell'Oliverio non risultavano compresi tra i beni, ben noti, già denunciati nel tempo alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), e la conseguente assoluzione per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con restituzione dei beni - ha eccepito la nullità del decreto di sequestro, che non aveva motivato in ordine alla finalità probatoria del vincolo apposto a quanto ritenuto corpo di reato, nonché dell'ordinanza del Giudice del riesame, la quale aveva illegittimamente integrato il provvedimento indicando le finalità specifiche del sequestro, contrariamente a quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

2.2. Col secondo motivo, quanto alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e dell'art. 50 della Carta dei diritti dell'Unione europea, nonché dell'art. 4 prot. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il ricorrente ha osservato che tutto il materiale sequestrato era già stato oggetto di precedenti sequestri, nell'ambito di procedimenti conclusisi sempre con pronunce favorevoli, e che l'ordinanza - non prendendo posizione sull'eccezione di duplicazione - aveva tra l'altro eseguito un conteggio errato dei beni sequestrati.

In ragione di ciò, non sussisteva invero probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria, e ciò assumeva rilievo anche in sede cautelare, tenuto conto dei principi dettati in tema di sequestro preventivo.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. E' stata depositata memoria dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è infondato.

5.1. In relazione al primo motivo di censura, e tenuto conto che trattasi della richiesta di riesame nei riguardi di sequestro probatorio (ancorché più volte il ricorrente accenni ad un, inesistente, sequestro preventivo, v. anche infra), in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (da ult., Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella e altri, Rv. 267007).

In specie, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, il decreto di sequestro del 28 luglio 2021 ha espressamente dato conto della pendenza di procedimento nei riguardi dell'odierno ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. ("perché, al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva da ignoti beni di provenienza archeologica"), altresì specificando che - come doveva evincersi dall'informativa di p.g. - nei luoghi colà indicati potevano fondatamente reperirsi elementi probatori, ivi compresi reperti di natura archeologica, e che su detti oggetti di ricerca avrebbero dovuto "essere effettuati approfondimenti istruttori, quali rilievi fotografici e consulenze estimative sulla natura, la provenienza e la datazione storica dei reperti".

A questo riguardo il Tribunale del riesame ha appunto osservato, in sede di conferma del decreto di sequestro probatorio, che il sequestro dei reperti si era reso indispensabile per il prosieguo delle indagini, "volte ad accertare l'autenticità, il 'valore e la provenienza dei reperti, attività certo non esauribili con la loro semplice visione degli ausiliari di PG, ma necessitante una consulenza", tutto ciò anche in relazione all'elevato numero dei reperti.

Sì che, a fronte di siffatta chiara finalità istruttoria, andavano disattese le ragioni difensive.

5.1.1. Ciò posto, vero è che il tribunale del riesame, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del Pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (ad es.

Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989).

In specie, peraltro, l'ordinanza impugnata ha appunto ripreso pressoché pedissequamente i rilievi formulati e le finalità illustrate dal Pubblico ministero, osservando che siffatta chiara finalità istruttoria era stata posta a fondamento legittimo del provvedimento censurato.

Alcuna indebita integrazione era stata così operata dal Tribunale adito, il quale aveva in ogni caso dato conto delle doglianze dell'indagato, incentratesi sostanzialmente sulla reiterazione periodica delle iniziative giudiziarie a suo carico. 5.2.

In relazione invece al secondo motivo di impugnazione, per vero da un lato è lo stesso ricorrente ad osservare che le doglianze relative ad un'ipotetica violazione del principio generale del ne bis in idem (che troverebbe giustificazione nei vari sequestri succedutisi nel tempo) sono destinate ad investire il processo di merito futuro; d'altro canto - come è stato già osservato supra - ogni ulteriore riflessione si presenta all'evidenza disallineata rispetto al procedimento, in quanto riferibile a principi e decisioni intervenuti in tema di sequestro preventivo, e non di sequestro probatorio.

In effetti, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto peraltro del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni e altro, Rv. 272927, cit. dal ricorrente).

6. La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del 28 luglio 2021 del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Velletri, eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente - rievocati i precedenti provvedimenti, anche di dissequestro, dei beni archeologici nel possesso del medesimo, nonché la catalogazione eseguita in data 17 ottobre 2011 (la quale aveva evidenziato che quindici oggetti trovati nel possesso dell'Oliverio non risultavano compresi tra i beni, ben noti, già denunciati nel tempo alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), e la conseguente assoluzione per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con restituzione dei beni - ha eccepito la nullità del decreto di sequestro, che non aveva motivato in ordine alla finalità probatoria del vincolo apposto a quanto ritenuto corpo di reato, nonché dell'ordinanza del Giudice del riesame, la quale aveva illegittimamente integrato il provvedimento indicando le finalità specifiche del sequestro, contrariamente a quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e dell'art. 50 della Carta dei diritti dell'Unione europea, nonché dell'art. 4 prot. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il ricorrente ha osservato che tutto il materiale sequestrato era già stato oggetto di precedenti sequestri, nell'ambito di procedimenti conclusisi sempre con pronunce favorevoli, e che l'ordinanza - non prendendo posizione sull'eccezione di duplicazione - aveva tra l'altro eseguito un conteggio errato dei beni sequestrati. In ragione di ciò, non sussisteva invero probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria, e ciò assumeva rilievo anche in sede cautelare, tenuto conto dei principi dettati in tema di sequestro preventivo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. E' stata depositata memoria dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è infondato. 5.1. In relazione al primo motivo di censura, e tenuto conto che trattasi della richiesta di riesame nei riguardi di sequestro probatorio (ancorché più volte il ricorrente accenni ad un, inesistente, sequestro preventivo, v. anche infra), in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (da ult., Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella e altri, Rv. 267007). In specie, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, il decreto di sequestro del 28 luglio 2021 ha espressamente dato conto della pendenza di procedimento nei riguardi dell'odierno ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. ("perché, al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva da ignoti beni di provenienza archeologica"), altresì specificando che - come doveva evincersi dall'informativa di p.g. - nei luoghi colà indicati potevano fondatamente reperirsi elementi probatori, ivi compresi reperti di natura archeologica, e che su detti oggetti di ricerca avrebbero dovuto "essere effettuati approfondimenti istruttori, quali rilievi fotografici e consulenze estimative sulla natura, la provenienza e la datazione storica dei reperti". A questo riguardo il Tribunale del riesame ha appunto osservato, in sede di conferma del decreto di sequestro probatorio, che il sequestro dei reperti si era reso indispensabile per il prosieguo delle indagini, "volte ad accertare l'autenticità, il 'valore e la provenienza dei reperti, attività certo non esauribili con la loro semplice visione degli ausiliari di PG, ma necessitante una consulenza", tutto ciò anche in relazione all'elevato numero dei reperti. Sì che, a fronte di siffatta chiara finalità istruttoria, andavano disattese le ragioni difensive. 5.1.1. Ciò posto, vero è che il tribunale del riesame, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del Pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (ad es. Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989). In specie, peraltro, l'ordinanza impugnata ha appunto ripreso pressoché pedissequamente i rilievi formulati e le finalità illustrate dal Pubblico ministero, osservando che siffatta chiara finalità istruttoria era stata posta a fondamento legittimo del provvedimento censurato. Alcuna indebita integrazione era stata così operata dal Tribunale adito, il quale aveva in ogni caso dato conto delle doglianze dell'indagato, incentratesi sostanzialmente sulla reiterazione periodica delle iniziative giudiziarie a suo carico. 5.2. In relazione invece al secondo motivo di impugnazione, per vero da un lato è lo stesso ricorrente ad osservare che le doglianze relative ad un'ipotetica violazione del principio generale del ne bis in idem (che troverebbe giustificazione nei vari sequestri succedutisi nel tempo) sono destinate ad investire il processo di merito futuro; d'altro canto - come è stato già osservato supra - ogni ulteriore riflessione si presenta all'evidenza disallineata rispetto al procedimento, in quanto riferibile a principi e decisioni intervenuti in tema di sequestro preventivo, e non di sequestro probatorio. In effetti, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto peraltro del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni e altro, Rv. 272927, cit. dal ricorrente). 6. La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Decreto Cassazione n. 32748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris