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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 08365/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il ruolo di udienza del 13/09/2024 e il dispositivo della sentenza n. 42450/2024; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 42450/2024, resa all'esito dell'udienza del 13 settembre 2024, questa sezione della Corte di Cassazione ha definito il procedimento R.G.N. 18935/2024, iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], con il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, nonché in relazione all'istanza di applicazione della pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Rigetta nel resto il ricorso».

2. Nel dispositivo, relativo al detto procedimento e annotato sul ruolo di udienza del 13 settembre 2024, risulta omessa l'indicazione del rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

2. Ne deriva che, al fine di porre rimedio all'errore materiale, deve procedersi alla correzione del dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 13 settembre 2024, relativo al procedimento R.G.N. 18935/2024, nei termini di seguito indicati, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 13/09/2024, relativo al ricorso N.R.G. 18935/2024, dopo le parole «pena sostitutiva» e prima del punto aggiungere le parole «con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il 13 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il ruolo di udienza del 13/09/2024 e il dispositivo della sentenza n. 42450/2024; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 42450/2024, resa all'esito dell'udienza del 13 settembre 2024, questa sezione della Corte di Cassazione ha definito il procedimento R.G.N. 18935/2024, iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], con il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, nonché in relazione all'istanza di applicazione della pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso». 2. Nel dispositivo, relativo al detto procedimento e annotato sul ruolo di udienza del 13 settembre 2024, risulta omessa l'indicazione del rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. 2. Ne deriva che, al fine di porre rimedio all'errore materiale, deve procedersi alla correzione del dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 13 settembre 2024, relativo al procedimento R.G.N. 18935/2024, nei termini di seguito indicati, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. P.Q.M. Nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 13/09/2024, relativo al ricorso N.R.G. 18935/2024, dopo le parole «pena sostitutiva» e prima del punto aggiungere le parole «con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso il 13 dicembre
Sentenza Cassazione n. 08365/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris