CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24luglio 202 5 , la Corte di Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata, a mezzo di procuratore speciale, da [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di procedimento con consequenziale intervento in prosecuzione degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativa al periodo di custodia cautelare,in carcere e agli arresti domiciliari, subita dallo stessoTullio [OSCURATO:PERSONA] tra il 10 luglio 2009 e i l 4 novembre 2011 , per il delitto di cui agli artt. 110, 416 cod. pen. e 7 l. 203 del 1991 (capo 28 d ella contestazione provvisoria). [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di far parte di una associazione per delinquere, unitamente, tra gli altri, al fratello [OSCURATO:PERSONA], avente lo scopo di commettere i delitti di reimpiego denaro e di attribuzione fittizia di valori di provenienza delittuosa nel settore dei giochi pubblici e delle scommesse con la costituzione di un blocco economico diretto a controllare il mercato ed impedire una leale e libera concorrenza. Con l’aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203 del 1991. Il Tribunale di Napoli, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati contestati al Grassosub 4,6,13 e 18, che non avevano sorretto la misura cautelare, aveva assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], per i capi 5,7,8 e 9e, con la formula per non aver commesso il fatto , quanto al reato contestato sub 28) dell’imputazione. 2. La Corte territoriale, riconosciuta la legittimazione degli eredi intervenuti in giudizio a seguito del decesso del dante causa [OSCURATO:PERSONA], tratteggiati i caratteri dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, ha osservato che, dalla stessa condotta accertata dalla sentenza assolutoria, si traeva che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di partecipazione all’associazione, unitamente agli altri fratelli (segnatamente [OSCURATO:PERSONA]), era stata esclusa in ragione del fatto che lo st esso non disponeva di alcun reale potere decisionale sulle società delle quali risultava titolare di quote e, dunque, per la accertatanatura fittizia dell’intestazione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Betting 2000, Sistererbet e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di assoluzione aveva pure accertato che [OSCURATO:PERSONA] fosse aconoscenza della finalità della intestazione fittizia e cioè quella di sottrarre i beni del fratello [OSCURATO:PERSONA] a probabili confische di prevenzione. Tali condotte sono state ritenute espressione di grave imprudenza e tali da esplicare funzione sinergica nell'applicazione della misura cautelare. 3. Avverso tale provvedimento ciascuno degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] haproposto, mediante unico atto,proprio ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un motivo, declinato sotto due profili, di seguito enunciat i nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo profilo , i ricorrenti assum ono la violazione dell’art . 314 cod.proc.pen., perché nessuna condotta connotata da colpa grave, negligenza e imprudenza aveva concorso alla formazione dell’errore del giudice della cautela.Con un secondo profilo , i ricorrenti assumono il vizio di carenza di motivazione relativamente alla valenza dimostrativa delle condotte considerate. I ricorrenti, ripercorrendo i fatti rilevanti del procedimento, hanno ricordato che il titolo custodiale era stato fondato sul reato contestato sotto il capo 28). Per tale fattispecie, il GUP del Tribunale di Napoli, in sede di giudizio abbreviato richiesto da altri soggetti, aveva pronunciato condanna per il reato associativo ex art. 416 cod.pen., escludendo l’aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/1991. Secondo i ricorrenti, le reali motivazioni sottese ai due provvedimentisarebbero da cogliere nell’erronea considerazione che il convincimento del giudice cautelare sulla sussistenza di indizi relativi al reato associativo si fondasse su fatti o condotte di [OSCURATO:PERSONA] diverse da quelle corrispondenti ai reati fine, che pure l’accusa aveva ipotizzato, ma che non avevano radicato il provvedimento restrittivo. In altri termini, una volta esclusa la responsabilità per i reati fine, come già era reso evidente dal rigetto delle richieste cautelari agli stessi riferiti, nessuna ulteriore condotta antecedente alla vicenda cautelare avrebbe potuto essere considerata idonea a costituire colpa grave.Ciò in considerazione della effettiva attività imprenditoriale svolta dall’istante.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell’intero procedimento aveva manifestato un atteggiamento collaborativo e trasparente. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazioneha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità deiricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsisono inammissibil i perché manifestamente infondat i . 2. Va premesso che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione atteso che i due giudizi afferiscono a piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondati sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione distinti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idoneia determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 45418 del 25 novembre 2010) che, in sede di giudizio di riparazione ex. art. 314 cod. proc. pen.ed al fine della valutazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenzadi un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto". E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (auto-incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione). 3. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 4. Fatte queste premesse, l'ordinanza impugnata, facendo buon governo dei principi fin qui esposti, con motivazione logica e puntuale, chiaramente differenziando il piano del giudizio cui è chiamato il giudice della riparazione da quello del giudice del merito, ha individuato delle condotte integranti l'elemento ostativo alla concessione del richiesto indennizzo. In particolare, ha posto in rilievo che l’istante aveva assunto la titolarità fittizia di quote anche rilevanti delle società sopra indicate in realtà riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e ciò non per eventuali ragioni fiscali (neppure dedotte) ma proprio per evitare probabili ablazioni sul patrimonio del fratello [OSCURATO:PERSONA],derivanti dallo status giuridico del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Ciò era provato dal diretto e penetrante controllo esercitato da [OSCURATO:PERSONA] sull’attività societaria della srl [OSCURATO:PERSONA] dalla Sisterbet e dal totale disinteresse sulla medesima attività dimostrato da [OSCURATO:PERSONA], formale titolare delle quote. Analogamente, doveva ritenersi per l’atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della società [OSCURATO:SOCIETA]Le intestazioni solo fittizie delle quote di società che gestivano giochi e scommesse on line, andavano appunto messe in relazione con le condotte dellacontestata, associazione a delinquere, appunto capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e da questi organizzata. L’organizzazione erafinalizzata alla commissione di delitti di reimpiego di denaro e di attribuzione fittizia di valori nel settore dei giochi pubblici e delle scommesse, relativamente al reato contestato sub 28),in ordine al quale era stataadottata la misura cautelare. Conseguentemente, la consapevole intestazione solo fittizia delle consistenti quote societarie aveva costitui to, per [OSCURATO:PERSONA], condotta gravemente e macroscopicamente imprudente, idonea a impedire la riparazione. 5. È appena il caso di puntualizzare che, al contrario di quanto afferma no i ricorrenti, la condotta macroscopicamente imprudente è integrata dalla semplice accondiscendenza dimostrata dall’istante. Si tratta di condotta certamente irregolare, che non può non essere concepita come ex ante idonea ad attivare l’intervento dell’autorità giudiziaria procedente. L'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto la sussistenza di condotte inequivocamente indicative dell'inserimento o quantomeno della stretta contiguità del ricorrentecon l’organizzazione criminale gestita dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e che, valutate ex ante nell'ottica del giudice della cautela, hanno esplicato una funzione sinergica nell'applicazione della misura cautelare. 6. In conclusione i ricors i , manifestamente infondat i , va nno dichiarat i inammissibili. Segue la condanna,per ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual