CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19317/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, GiulioRomano che, nel riportarsi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Napoliha integralmente confermato la sentenza di condanna pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarottafraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, nella qualità di legalerappresentante della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, dichiarata fallita con sentenzadel 5 ottobre 2015, distratto un autocarro della società (o comunque ilcorrispettivo ricevuto dalla sua vendita) e per aver sottratto o occultato i libri e lealtre scritture contabili della società «allo scopo di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, non rendendo possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unicomotivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen., la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 216, comma 1, n. 1 e2 e 219 legge fall. e art. 43 cod. pen.In relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, la difesalamenta il mancato accertamento, da parte dei giudici di merito, dell’elementopsicologico del reato ed in particolare del dolo specifico richiesto dalla fattispeciein contestazione, ritenuto sussistente dalla Corte di appello esclusivamente sullabase del mancato rinvenimento delle scritture contabili e della mancatapresentazione della ricorrente alle convocazioni da parte della curatricefallimentare.Quanto alla condotta di bancarotta patrimoniale, prima il Tribunale e poi laCorte di appello, avrebbero attribuito rilievo a circostanze del tutto irrilevanti,come il fatto che la società avesse quattro sedi sociali (e dunque, presumibilmenteuna serie di beni, non rinvenuti in sede di procedura), senza valutare l’effettivaidoneità della condotta distrattiva a porre concretamente in pericolo le ragionicreditorie, tenuto conto del limitatissimo valore dei beni non rinvenuti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Partendo dall’esame dei rilievi afferenti alla contestazione di bancarottafraudolenta documentale, deve osservarsi che la condotta ascritta all’imputata èla sottrazione o l’occultamento delle scritture contabili, che, come noto, rientranotra le condotte materiali integrative del reato di bancarotta documentale“specifica”.Questa Corte, con un orientamento risalente almeno agli anni ‘80 (si veda inmerito Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986, dep. 1987, Bevilacqua, Rv. 175959 - 01)e ripetutamente ribadito nel corso degli anni, fino ad epoca più recente, ha postoin evidenza che in materia di reati fallimentari, la bancarotta fraudolentadocumentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispeciealternative, quella di sottrazione, distruzione e falsificazione, in tutto o in parte,dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico di procurare asé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e quella ditenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione delmovimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede viceversa il dologenerico (sul punto, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 –01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n. 43966del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Autunno, Rv. 269904 – 01).Alle condotte indicate dal legislatore per la prima delle due ipotesi(sottrazione, distruzione, falsificazione), viene pacificamente parificata anche lacondotta di omessa tenuta della contabilità, trattandosi di un’ipotesi dioccultamento assimilabile alla “sottrazione” (sul punto, oltre alle sentenze citatein precedenza, anche Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 –01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01).Per le condotte di “sottrazione o occultamento” delle scritture contabili,dunque, è richiesta la sussistenza di un dolo specifico, consistente nella finalità diprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, danon confondere con il dolo “generico”, richiesto invece dalla seconda ipotesi dibancarotta fraudolenta documentale, ovvero la coscienza e volontà di tenere lescritture in modo irregolare con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa oimpossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa.Ebbene, fin dalla formulazione del capo di imputazione, non si èevidentemente tenuto conto dell’autonomia e dell’alternatività tra le due ipotesi dibancarotta fraudolenta documentale, dando vita, in relazione ad una dellecondotte di bancarotta documentale specifica (sottrazione o occultamento), ad unacommistione tra i coefficienti psicologici richiesti da entrambe le fattispecie di reato(«allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizioai creditori, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio o delmovimento degli affari»).La Corte di appello di Napoli, inoltre, benché il tema fosse stato proposto neimotivi di appello, ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza deldolo specifico richiesto per la condotta in contestazione, limitandosi solo a ribadireche la ricorrente, nella sua veste di legale rappresentante della società, aveval’obbligo di tenere la contabilità e di rappresentare la situazione economica,finanziaria e patrimoniale agli organi della procedura fallimentare e che il mancatoassolvimento di tali obblighi ha comportato l’impossibilità di ricostruire le ragionidel dissesto e la situazione patrimoniale della fallita. Alcun accenno vi è, dunque,al profitto eventualmente perseguito dall’imputata o al tipo di pregiudizio che siintendeva cagionare ai creditori.La motivazione è dunque certamente carente in ordine all’esplicazione di unodegli elementi integrativi del reato.3. Anche in relazione alla condotta di bancarotta patrimoniale distrattiva, lamotivazione della sentenza impugnata si appalesa insoddisfacente.Preliminarmente deve rilevarsi che, dalla lettura del capo b) dell’imputazione(che non risulta essere stato mai modificato o integrato), l’unico bene del quale sicontesta la distrazione è rappresentato da un “autocarro”, targato [OSCURATO:TARGA].Tale premessa consente di ritenere inconferenti i riferimenti, contenuti insentenza, ad altro veicolo di piccola cilindrata (modello Smart) di cui la societàsarebbe risultata intestataria e, ancor più, ad ulteriori beni che la società avrebbe“ragionevolmente” potuto possedere nelle sue quattro sedi sociali.Il capo di imputazione delimita la condotta distrattiva ad un unico bene enessun rilievo può essere pertanto attribuito al mancato rinvenimento di ulterioribeni di cui la società era o si suppone fosse in possesso.Riguardo alla dimostrazione della condotta distrattiva, la Corte di appello diNapoli richiama un orientamento, che questa Corte ritiene di dover ribadire,secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dallamancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei benisuddetti (tra le tante Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710 – 01;Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740 – 01), con l’ulterioreprecisazione secondo cui il giudice non possa comunque ignorare le deduzionieventualmente fornite dall'imputato che siano specifiche e che consentano ilrecupero dei beni ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n.17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 – 01).Ai fini della sussistenza del reato, tuttavia, come ripetutamente posto inevidenza da questa Corte, è altresì necessario che l’atto distrattivo (direttamenteaccertato o ritenuto provato sulla base di deduzioni logiche) abbia un’effettivaidoneità a determinare un pregiudizio per le ragioni creditorie, in aderenza allanatura di reato di “pericolo concreto” della fattispecie di bancarotta distrattiva.Si è osservato, in particolare, che «il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto didepauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimoniosociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delleragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura dellaprocedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre allaconstatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità deldistacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economicoconcretamente idoneo a recare danno ai creditori» (Sez. 5, n. 28941 del14/02/2024, Messina, Rv. 287059 – 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta,Rv. 269562 - 01).Stabilire, anche genericamente, quale fosse la consistenza ed il valore dei benidistratti, dunque, costituisce un accertamento necessario per verificare, secondoun criterio di valutazione ex ante, alla luce delle condizioni specifiche dell’impresae del contesto temporale, se la condotta fosse realmente idonea ad inciderenegativamente sulle ragioni creditorie e sulla funzione di garanzia patrimonialericonducibile ai beni dell’impresa o se invece, per lo scarsissimo o nullo valore deibeni, non possa configurarsi un reale depauperamento del patrimonio.La stessa nozione di condotta “distrattiva”, del resto, allude ad un volontariodistacco di beni dal patrimonio societario, in modo da impedire che su di essi icreditori possano utilmente rivalersi, il che implicitamente presuppone che queibeni abbiano un valore almeno minimamente apprezzabile.Questa Corte, del resto, già in passato, ha rilevato che, a fronte di specifichededuzioni difensive tese ad evidenziare l’assenza di valore di beni non rinvenutinel patrimonio della società fallita (ad esempio perché obsoleti e non più utilizzatinel ciclo produttivo), il giudice di merito non possa esimersi dall’apprezzare il datodella pericolosità concreta della condotta e della sua attitudine a determinare «unvulnus all'integrità della garanzia dei creditori riconducibile allo squilibriopatrimoniale determinato dalla diminuzione patrimoniale relativa ai beni aziendali»(Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01).Nel caso in esame, non risulta svolto alcun accertamento volto a stabilire chetipo di veicolo fosse quello non rinvenuto (secondo la difesa si tratterebbe di unfurgone, il che parrebbe coerente con l’oggetto sociale della fallita che si occupavadi noleggio di biancheria) e se lo stesso, benché fosse stato immatricolato unaquindicina di anni prima rispetto alla dichiarazione di fallimento (come desumibiledalla targa indicata), avesse ancora un valore economico, in modo da poterqualificare la sua mancata messa a disposizione del fallimento come un atto didepauperamento.4. Per le ragioni indicate si impone pertanto un annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli, la quale,nel rivalutare la sussistenza delle condotte di bancarotta contestate, dovrà P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezionedella Corte di appello di NapoliCosì deciso, in data 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]