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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12471/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, E. Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in iunzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione n. 352/19 Siep, relativo alla pena di anni uno, mesi undici e giorni ventotto di reclusione, in ragione della sua omessa notifica al condannato, in uno al contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., funzionale alla presentazione di istanza diretta ad ottenere misure alternative.

Il provvedimento oggetto di ricorso fonda il rigetto sulla carenza di sanzione per il caso di omessa notifica al condannato dell'ordine di esecuzione, unitamente al decreto di sospensione dell'esecuzione, rispetto a quella prevista per l'omessa notifica al difensore, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., (notifica al difensore, nella specie, assicurata), richiamando anche precedente di legittimità in termini.

Inoltre, si ritiene che l'eccepita nullità potrebbe, al più, rientrare in quelle di ordine generale, sanabile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., sanatoria che si considera verificata nel caso di specie in cui, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, avvenuto il 21 luglio 2021, il difensore, con atto sottoscritto dal condannato, in data 17 giugno 2019, aveva chiesto misure alternative alla detenzione, evidenziando, peraltro, che in quella stessa sede la difesa aveva prodotto nomina fiduciaria sottoscritta dal condannato. 2.Avverso la descritta ordinanza, hai proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore avv.

A. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 dlisp. att. cod. proc. pen. 2.1.11 primo motivo denuncia inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità.

Si deduce che l'ordine di esecuzione non risulta mai notificato al condannato personalmente, in violazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. che opera quale norma speciale, perché relativa all'esecuzione di perle detentive brevi, rispetto all'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., richiamando giurisprudenza indicata come in termini (Sez. 3, n. 9890 del 2003).

Si deve, per il ricorrente, distinguere tra ordine di carcerazione e ordine di esecuzione di pene detentive brevi: il primo non deve essere notificato al condannato per evitare possibili fughe, il secondo, invece, deve essere notificato per consentire la richiesta di misure alternative. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norme sancite a pena di nullità e vizio di motivazione in relazione all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.In ogni caso, si impugna il decreto di inammissibilità del 21 luglio 2021, relativo alla richiesta di misura alternativa alla detenzione, per omessa dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato.

Questi, con la nomina depositata in data 19 giugno 2019, aveva indicato il domicilio presso il quale effettuare le notifiche e, in ogni caso, l'elezione di domicilio ben si sarebbe potuta effettuare anche a seguito della notifica del decreto ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. peli., mancante nella specie. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, E. Pedicini, ha chiesto con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1.11 Collegio rileva che, secondo l'indirizzo ermeneutico affermato da questa Corte e richiamato anche dal ricorrente, effettivamente l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. va considerata norma speciale rispetto alla previsione di cui all'art. 655 cod. proc. pen.

Sul punto, invero, si è sostenuto (Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003, Varavallo, Rv. 224828) che, nel procedimento di esecuzione, la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mod. nella

I. 19 gennaio 2001, n. 4)1 è posta per la sola esecuzione delle pene detentive ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc pen. che, per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione, prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore d'ufficio a cura del pubblico ministero.

Si è, poi, affermato (Sez. 4, n. 35979 del 27/09/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222577) che in tema di esecuzione, il termine perentorio ai fini della presentazione dell'istanza per la concessione della misura alternativa alla detenzione decorre, a seguito delle modifiche dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per effetto del d.l. n.341 del 2000, convertito dalla legge n. 4 del 2001, dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato ed al difensore.

Ne consegue che è stata ritenuta nulla ed improduttiva di effetti la notifica dei suddetti provvedimenti al condannato presso lo studio professionale del difensore, ancorché il condannato abbia ivi eletto domicilio nel procedimento di cognizione, in quanto detta elezione vale per ogni stato e grado del giudizio ma dopo la sua conclusione, con la pronuncia della sentenza irrevocabile, cessa di avere efficacia e non è più utilizzabile per la fase esecutiva.

Alla stregua di tali orientamenti, dunque, non è corretto il riferimento operato dal Tribunale, nel provvedimento impugnato, ove si indica come sufficiente, ai fini che interessano, la notifica al difensore effettuata ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. 1.2.Tuttavia il Collegio deve rilevare che, nel peculiare caso di specie, è stata presentata, prima dell'esecuzione, istanza da parte del condannato diretta ad ottenere misura alternativa, istanza poi dichiarata inammissibile per vizio della nomina, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., in data 19 luglio 2019.

L'esame degli atti, infatti, consente di acclarare (cfr. istanza del 21 ottobre 2021) che in data 8 ottobre 2021 era stata presentata istanza d i revoca dell'ordine di esecuzione, a mezzo del difensore del condannato e che lo stesso istante, in quella sede evidenziava che, in data 17 giugno 2019, era stata presentata istanza di misura alternativa alla detenzione, proprio a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 352/19 Siep, diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare, con deposito, in data 19 giugno 2019, di nomina fiduciaria con elezione di domicilio sottoscritta dal condannato.

Risulta, poi, che il rintraccio del condannato, agli indirizzi conosciuti o da questi indicati, non era stato possibile come illustrato dal Pubblico ministero nel provvedimento, del 12 ottobre 2021, in atti, nonché nella stessa istanza del 21 ottobre 2021 proposta dal difensore. 2.0rbene il Collegio alla stregua della operata ricostruzione, nella carenza di allegazioni documentali di segno contrario, rileva la carenza di interesse rispetto al primo motivo di ricorso, risultando comunque promossa, da parte del condannato (secondo il Pubblico ministero cori istanza presentata personalmente, circostanza avversata dal difensore con il ricorso) istanza a fronte, evidentemente, dell'avvenuta conoscenza dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione emesso a suo carico, proprio con la finalità di ottenere l'ammissione ad una misura alternativa, finalità alla quale mira la previsione della notifica che, nella specie, si assume carente.

2.1. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si rileva che questo è manifestamente infondato, posto che lo stesso difensore, nel corpo dell'istanza del 21 ottobre 2021, rende conto del mancato rintraccio del condannato ai domicili da questo indicati (cfr. nota del commissariato Casilino nuovo, del 9 gennaio 2020), sicché non risulta affetta da alcun vizio, alla stregua degli atti trasmessi e di quelli indicati dalla stessa difesa, la declaratoria di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.3.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, E. Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in iunzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione n. 352/19 Siep, relativo alla pena di anni uno, mesi undici e giorni ventotto di reclusione, in ragione della sua omessa notifica al condannato, in uno al contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., funzionale alla presentazione di istanza diretta ad ottenere misure alternative. Il provvedimento oggetto di ricorso fonda il rigetto sulla carenza di sanzione per il caso di omessa notifica al condannato dell'ordine di esecuzione, unitamente al decreto di sospensione dell'esecuzione, rispetto a quella prevista per l'omessa notifica al difensore, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., (notifica al difensore, nella specie, assicurata), richiamando anche precedente di legittimità in termini. Inoltre, si ritiene che l'eccepita nullità potrebbe, al più, rientrare in quelle di ordine generale, sanabile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., sanatoria che si considera verificata nel caso di specie in cui, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, avvenuto il 21 luglio 2021, il difensore, con atto sottoscritto dal condannato, in data 17 giugno 2019, aveva chiesto misure alternative alla detenzione, evidenziando, peraltro, che in quella stessa sede la difesa aveva prodotto nomina fiduciaria sottoscritta dal condannato. 2.Avverso la descritta ordinanza, hai proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore avv. A. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 dlisp. att. cod. proc. pen. 2.1.11 primo motivo denuncia inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità. Si deduce che l'ordine di esecuzione non risulta mai notificato al condannato personalmente, in violazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. che opera quale norma speciale, perché relativa all'esecuzione di perle detentive brevi, rispetto all'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., richiamando giurisprudenza indicata come in termini (Sez. 3, n. 9890 del 2003). Si deve, per il ricorrente, distinguere tra ordine di carcerazione e ordine di esecuzione di pene detentive brevi: il primo non deve essere notificato al condannato per evitare possibili fughe, il secondo, invece, deve essere notificato per consentire la richiesta di misure alternative. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norme sancite a pena di nullità e vizio di motivazione in relazione all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.In ogni caso, si impugna il decreto di inammissibilità del 21 luglio 2021, relativo alla richiesta di misura alternativa alla detenzione, per omessa dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato. Questi, con la nomina depositata in data 19 giugno 2019, aveva indicato il domicilio presso il quale effettuare le notifiche e, in ogni caso, l'elezione di domicilio ben si sarebbe potuta effettuare anche a seguito della notifica del decreto ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. peli., mancante nella specie. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, E. Pedicini, ha chiesto con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1.11 Collegio rileva che, secondo l'indirizzo ermeneutico affermato da questa Corte e richiamato anche dal ricorrente, effettivamente l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. va considerata norma speciale rispetto alla previsione di cui all'art. 655 cod. proc. pen. Sul punto, invero, si è sostenuto (Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003, Varavallo, Rv. 224828) che, nel procedimento di esecuzione, la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mod. nella I. 19 gennaio 2001, n. 4)1 è posta per la sola esecuzione delle pene detentive ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc pen. che, per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione, prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore d'ufficio a cura del pubblico ministero. Si è, poi, affermato (Sez. 4, n. 35979 del 27/09/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222577) che in tema di esecuzione, il termine perentorio ai fini della presentazione dell'istanza per la concessione della misura alternativa alla detenzione decorre, a seguito delle modifiche dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per effetto del d.l. n.341 del 2000, convertito dalla legge n. 4 del 2001, dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato ed al difensore. Ne consegue che è stata ritenuta nulla ed improduttiva di effetti la notifica dei suddetti provvedimenti al condannato presso lo studio professionale del difensore, ancorché il condannato abbia ivi eletto domicilio nel procedimento di cognizione, in quanto detta elezione vale per ogni stato e grado del giudizio ma dopo la sua conclusione, con la pronuncia della sentenza irrevocabile, cessa di avere efficacia e non è più utilizzabile per la fase esecutiva. Alla stregua di tali orientamenti, dunque, non è corretto il riferimento operato dal Tribunale, nel provvedimento impugnato, ove si indica come sufficiente, ai fini che interessano, la notifica al difensore effettuata ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. 1.2.Tuttavia il Collegio deve rilevare che, nel peculiare caso di specie, è stata presentata, prima dell'esecuzione, istanza da parte del condannato diretta ad ottenere misura alternativa, istanza poi dichiarata inammissibile per vizio della nomina, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., in data 19 luglio 2019. L'esame degli atti, infatti, consente di acclarare (cfr. istanza del 21 ottobre 2021) che in data 8 ottobre 2021 era stata presentata istanza d i revoca dell'ordine di esecuzione, a mezzo del difensore del condannato e che lo stesso istante, in quella sede evidenziava che, in data 17 giugno 2019, era stata presentata istanza di misura alternativa alla detenzione, proprio a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 352/19 Siep, diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare, con deposito, in data 19 giugno 2019, di nomina fiduciaria con elezione di domicilio sottoscritta dal condannato. Risulta, poi, che il rintraccio del condannato, agli indirizzi conosciuti o da questi indicati, non era stato possibile come illustrato dal Pubblico ministero nel provvedimento, del 12 ottobre 2021, in atti, nonché nella stessa istanza del 21 ottobre 2021 proposta dal difensore. 2.0rbene il Collegio alla stregua della operata ricostruzione, nella carenza di allegazioni documentali di segno contrario, rileva la carenza di interesse rispetto al primo motivo di ricorso, risultando comunque promossa, da parte del condannato (secondo il Pubblico ministero cori istanza presentata personalmente, circostanza avversata dal difensore con il ricorso) istanza a fronte, evidentemente, dell'avvenuta conoscenza dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione emesso a suo carico, proprio con la finalità di ottenere l'ammissione ad una misura alternativa, finalità alla quale mira la previsione della notifica che, nella specie, si assume carente. 2.1. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si rileva che questo è manifestamente infondato, posto che lo stesso difensore, nel corpo dell'istanza del 21 ottobre 2021, rende conto del mancato rintraccio del condannato ai domicili da questo indicati (cfr. nota del commissariato Casilino nuovo, del 9 gennaio 2020), sicché non risulta affetta da alcun vizio, alla stregua degli atti trasmessi e di quelli indicati dalla stessa difesa, la declaratoria di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.3.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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