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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08196/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 31 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen..

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, che contestano un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di rapina, e al più ne invocano la derubricazione in furbo, oltre che fondati su doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, non censurabile, pertanto, in sede di legittimità, risultano meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti ampiamente ribadito la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto ex art.628 cod. pen., dimostrando l'infondatezza delle deduzioni difensive, reiterate in questa sede; Considerato che il terzo motivo di impugnazione, anch'esso comune ad entrambi gli imputati, che contesta, peraltro del tutto genericamente, il mancato riconoscimento delle attenuanti in misura prevalente sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, che evidentemente sussiste nel caso di specie, avendo il secondo giudice giustificato il bilanciamento in termini di mera equivalenza sulla base della pericolosità sociale manifestata dagli imputati e delle loro condizioni di vita; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 31 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, che contestano un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di rapina, e al più ne invocano la derubricazione in furbo, oltre che fondati su doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, non censurabile, pertanto, in sede di legittimità, risultano meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti ampiamente ribadito la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto ex art.628 cod. pen., dimostrando l'infondatezza delle deduzioni difensive, reiterate in questa sede; Considerato che il terzo motivo di impugnazione, anch'esso comune ad entrambi gli imputati, che contesta, peraltro del tutto genericamente, il mancato riconoscimento delle attenuanti in misura prevalente sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, che evidentemente sussiste nel caso di specie, avendo il secondo giudice giustificato il bilanciamento in termini di mera equivalenza sulla base della pericolosità sociale manifestata dagli imputati e delle loro condizioni di vita; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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