Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23929/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 26/03/2021 della Corte di appello di Bari, che ha riformato la sentenza in data 24/10/2013 del Tribunale di Foggia, escludendo l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite e rideterminando la pena inflittagli per il reato di tentativo di estorsione.

Rettace

1.1. "Ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c), il ricorrente contesta l'avvenuta violazione dell'art. 23 d.l. 149/2020 e dell'art. 178 cpp co. 1 lett. c), con conseguente nullità assoluta della sentenza, ex art. 179 cpp co. 1".

Il ricorrente premette in fatto che l'impugnazione era stata trattata secondo le norme previste dalla disciplina emergenziale; che non aveva fatto istanza di trattazione orale; che il Pubblico ministero concludeva in forma scritta, così come la stessa difesa; che, tuttavia, «dalla lettura della sentenza si evince che la Corte di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], delibava il merito del proposto appello procedendo non più tramite il rito cartolare, ma in via ordinaria, indi in presenza del difensore del coimputato, [OSCURATO:PERSONA], che era tale in base al procedimento riunito n. 9887/13 R.G., ed in assenza del sottoscritto [difensore n.d.e.], essendo assente anche il ricorrente per sua rinuncia.

In base alle comunicazioni in atti, non consta a questo difensore che il mutamento del rito, da camerale/cartolare a procedimento in presenza, gli sia stato mai comunicato, non essendogli stata partecipata nemmeno l'eventuale istanza di trattazione orale ad opera di qualche parte processuale».

Sulla base di ciò, deduce la nullità assoluta della sentenza, in quanto illegittimamente pronunciata, sulla base dell'erronea indicazione dell'assenza del difensore e senza considerare la memoria difensiva.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dolo del reato, con particolare riferimento alla conoscenza dell'imputato delle precedenti vicende, già intercorse tra la persona offesa e il coimputato.

Secondo il ricorrente i precedenti rapporti tra la persona offesa (Cassano) e il coimputato (Pietroforte) sono essenziali ai fini della configurabilità del reato, sicché la loro conoscenza si imponeva per l'esistenza del dolo del concorrente, al cui riguardo assume che non vi è stato alcun accertamento, con conseguente violazione dell'art. 110 cod.pen..

Aggiunge che la motivazione sul punto è stata completamente omessa.

1.3. Illogicità manifesta della motivazione con riguardo all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità a titolo di concorso nel tentativo di estorsione.

Il ricorrente puntualizza che l'estorsione deve essere accompagnata da una minaccia dotata di oggettiva offensività.

Osserva, quindi, che la frase profferita da [OSCURATO:PERSONA] «in mancanza di rapporti pregressi tra l'odierno ricorrente e la vittima e di altri elementi congiunturali di soggiogamento della parte offesa, risulta essere oggettivamente inoffensiva, specie laddove si rileva che agli atti mancano dati processuali per evincersi che l'odierno ricorrente fosse stato messo a parte del coimputato sui suoi precedenti rapporti con la parte offesa, sui precedenti pagamenti eseguiti da quest'ultima».

Da ciò deduce l'illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata, che non si è preoccupata di spiegare le ragioni per cui dovevano rintracciarsi i caratteri dell'oggettiva offensività nella frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Con successiva memoria ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il ricorrente evidenzia che il processo è stato trattato con le forme ordinarie, per la richiesta di trattazione orale avanzata dal coimputato.

Sostiene, dunque. di non avere ricevuta alcuna comunicazione circa la trasformazione del rito da cartolare a orale, con conseguente violazione degli artt. 23 DL 149/2020 e 178 co. 1 lett. c) c.p.p., per avere la Corte territoriale deciso la causa previo mutamento del rito da camerale/cartolare a dibattimento in presenza, senza previa comunicazione al difensore né dell'istanza di trattazione orale del coimputato, né della celebrazione in presenza, oltre che senza la presenza dell'imputato, rinunciante; lamenta altresì la pretermissione della memoria difensiva.

1.2. Con riguardo alla questione in esame, va preliminarmente rimarcato che in tema di giudizio di appello nei confronti di più imputati, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore di uno solo di essi abbia avanzato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, il processo deve essere trattato nella forma pubblica nei confronti di tutti gli imputati.

Da ciò discende che del tutto correttamente la Corte di appello ha disposto la celebrazione del processo in forma pubblica nei confronti di tutti gli imputati, a ragione della correlata richiesta avanzata da alcuno di essi.

Proprio con riguardo alla trasformazione del rito a seguito della richiesta di alcuno dei coimputati, è stato altresì precisato che «nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.», (Sez. 6 - , Sentenza n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 7750 del 27/10/2021 Ud., dep. il 2022, N., Rv. 282897 - 01).

1.3. Ciò premesso in via generale, va tuttavia osservato come nel caso di specie, dall'esame degli atti, -consentito in ragione della natura processuale della questione- risulta che all'udienza del 26 marzo 2021, fissata per la trattazione orale del processo e per la decisione, l'[OSCURATO:PERSONA] (difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), presenziava in udienza in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] nJ••• Aquiliano (difensore di [OSCURATO:PERSONA]), per averne ricevuta delega orale in tal senso.

In tale udienza il sostituto nulla eccepiva circa l'eventuale nullità verificatasi in punto di trasformazione del rito per essere mancata la correlata comunicazione.

Trattasi di circostanza documentale decisiva, avverso la quale la difesa ricorrente nulla controdeduce specificamente in ricorso, così che la mancata smentita della delega orale al codifensore consente di ritenere sanata l'eventuale omissione dell'avviso della fissazione dell'udienza in presenza, a cui il difensore dell'imputato ha regolarmente partecipato delegandovi un proprio sostituto.

In presenza, dunque, di espressa rinuncia sia dell'imputato, detenuto per altra causa, sia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ebbe a delegare all'udienza altro avvocato, non vi è spazio per ritenere integrata alcuna nullità.

Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo d'impugnazione.

2. Sempre con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente lamenta anche la mancata considerazione della memoria difensiva versata negli atti del giudizio di appello e mai menzionata nella sentenza impugnata.

2.1. Il motivo si mostra anzitutto generico, giacché si sostanzia in una generica enunciazione di omessa considerazione della memoria difensiva, che non viene accompagnata dalla necessaria indicazione di risvolti fattuali e/o giuridici, di portata decisiva, eventualmente illustrati nella memoria di cui si lamenta l'omessa considerazione.

2.2. Bisogna, poi, ribadire che «l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.», (Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 — 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01).

L'effettiva disamina delle argomentazioni difensive nei loro aspetti decisivi ed essenziali si evince dal tenore della sentenza impugnata, dalla cui lettura emerge l'avvenuta confutazione delle tesi difensive a favore di un convincimento di segno opposto, logicamente ed esaurientemente motivato e come tale non sindacabile in sede di legittimità oltre che incompatibile con le antagoniste deduzioni difensive.

3. Le ulteriori argomentazioni sviluppate nel ricorso restituiscono motivi d'impugnazione non scrutinabili in sede di legittimità, in quanto intesi a offrire una ricostruzione fattuale alternativa a quella dei giudici di merito.

Secondo il ricorrente i precedenti rapporti tra la persona offesa (Cassano) e il coimputato (Pietroforte) sono essenziali ai fini della configurabilità del reato, sicché la loro conoscenza si imponeva per l'esistenza del dolo del concorrente, al cui riguardo si assume che non vi è stato alcun accertamento, con conseguente violazione dell'art. 110 cod.pen.; analogamente, assume che la frase profferita da [OSCURATO:PERSONA] «in mancanza di rapporti pregressi tra l'odierno ricorrente e la vittima e di altri elementi congiunturali di soggiogamento della parte offesa, risulta essere oggettivamente inoffensiva, specie laddove si rileva che agli atti mancano dati processuali per evincersi che l'odierno ricorrente fosse stato messo a parte del coimputato sui suoi precedenti rapporti con la parte offesa, sui precedenti pagamenti eseguiti da quest'ultima».

3.1. La Corte di appello ha puntualmente affrontato il tema della condotta concorsuale addebitata a [OSCURATO:PERSONA] e della portata intimidatrice della minaccia: - sotto il profilo della partecipazione, ha sottolineato come l'odierno ricorrente fosse stato l'autore delle telefonate minatorie, nel compimento delle quali veniva accompagnato dal correo Pietroforte, che svolgeva la funzione di palo nel corso delle telefonate; - sotto il profilo della oggettiva offensività della minaccia, ha rimarcato il turbamento riferito dalla vittima, così come provocato dalla minaccia profferita da [OSCURATO:PERSONA]; ha altresì osservato come l'uso del pronome "noi" usato nella frase minacciosa fosse evocativa dell'interessamento di una pluralità di persone nella richiesta di denaro, così rafforzando la portata intimidatrice della frase; La Corte di appello -inoltre- ha risaltato l'azione combinata, la comunione di intenti e la reciproca coscienza e volontà dei correi di aderire alla condotta dell'altro, tanto emergendo, -tra le altre cose- dal fatto che Pietroforte affiancasse [OSCURATO:PERSONA] nel mentre questi effettuava le telefonate minatorie, così facendogli da "palo" proprio nel corso della perpetrazione della condotta estorsiva.

3.2. A fronte di una motivazione adeguata e puntuale, logica e non contraddittoria, il ricorrente oppone un'analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che - di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Deve perciò ribadirsi che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 4\. - 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 26/03/2021 della Corte di appello di Bari, che ha riformato la sentenza in data 24/10/2013 del Tribunale di Foggia, escludendo l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite e rideterminando la pena inflittagli per il reato di tentativo di estorsione. Rettace 1.1. "Ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c), il ricorrente contesta l'avvenuta violazione dell'art. 23 d.l. 149/2020 e dell'art. 178 cpp co. 1 lett. c), con conseguente nullità assoluta della sentenza, ex art. 179 cpp co. 1". Il ricorrente premette in fatto che l'impugnazione era stata trattata secondo le norme previste dalla disciplina emergenziale; che non aveva fatto istanza di trattazione orale; che il Pubblico ministero concludeva in forma scritta, così come la stessa difesa; che, tuttavia, «dalla lettura della sentenza si evince che la Corte di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], delibava il merito del proposto appello procedendo non più tramite il rito cartolare, ma in via ordinaria, indi in presenza del difensore del coimputato, [OSCURATO:PERSONA], che era tale in base al procedimento riunito n. 9887/13 R.G., ed in assenza del sottoscritto [difensore n.d.e.], essendo assente anche il ricorrente per sua rinuncia. In base alle comunicazioni in atti, non consta a questo difensore che il mutamento del rito, da camerale/cartolare a procedimento in presenza, gli sia stato mai comunicato, non essendogli stata partecipata nemmeno l'eventuale istanza di trattazione orale ad opera di qualche parte processuale». Sulla base di ciò, deduce la nullità assoluta della sentenza, in quanto illegittimamente pronunciata, sulla base dell'erronea indicazione dell'assenza del difensore e senza considerare la memoria difensiva. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dolo del reato, con particolare riferimento alla conoscenza dell'imputato delle precedenti vicende, già intercorse tra la persona offesa e il coimputato. Secondo il ricorrente i precedenti rapporti tra la persona offesa (Cassano) e il coimputato (Pietroforte) sono essenziali ai fini della configurabilità del reato, sicché la loro conoscenza si imponeva per l'esistenza del dolo del concorrente, al cui riguardo assume che non vi è stato alcun accertamento, con conseguente violazione dell'art. 110 cod.pen.. Aggiunge che la motivazione sul punto è stata completamente omessa. 1.3. Illogicità manifesta della motivazione con riguardo all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità a titolo di concorso nel tentativo di estorsione. Il ricorrente puntualizza che l'estorsione deve essere accompagnata da una minaccia dotata di oggettiva offensività. Osserva, quindi, che la frase profferita da [OSCURATO:PERSONA] «in mancanza di rapporti pregressi tra l'odierno ricorrente e la vittima e di altri elementi congiunturali di soggiogamento della parte offesa, risulta essere oggettivamente inoffensiva, specie laddove si rileva che agli atti mancano dati processuali per evincersi che l'odierno ricorrente fosse stato messo a parte del coimputato sui suoi precedenti rapporti con la parte offesa, sui precedenti pagamenti eseguiti da quest'ultima». Da ciò deduce l'illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata, che non si è preoccupata di spiegare le ragioni per cui dovevano rintracciarsi i caratteri dell'oggettiva offensività nella frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con successiva memoria ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente evidenzia che il processo è stato trattato con le forme ordinarie, per la richiesta di trattazione orale avanzata dal coimputato. Sostiene, dunque. di non avere ricevuta alcuna comunicazione circa la trasformazione del rito da cartolare a orale, con conseguente violazione degli artt. 23 DL 149/2020 e 178 co. 1 lett. c) c.p.p., per avere la Corte territoriale deciso la causa previo mutamento del rito da camerale/cartolare a dibattimento in presenza, senza previa comunicazione al difensore né dell'istanza di trattazione orale del coimputato, né della celebrazione in presenza, oltre che senza la presenza dell'imputato, rinunciante; lamenta altresì la pretermissione della memoria difensiva. 1.2. Con riguardo alla questione in esame, va preliminarmente rimarcato che in tema di giudizio di appello nei confronti di più imputati, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore di uno solo di essi abbia avanzato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, il processo deve essere trattato nella forma pubblica nei confronti di tutti gli imputati. Da ciò discende che del tutto correttamente la Corte di appello ha disposto la celebrazione del processo in forma pubblica nei confronti di tutti gli imputati, a ragione della correlata richiesta avanzata da alcuno di essi. Proprio con riguardo alla trasformazione del rito a seguito della richiesta di alcuno dei coimputati, è stato altresì precisato che «nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.», (Sez. 6 - , Sentenza n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 7750 del 27/10/2021 Ud., dep. il 2022, N., Rv. 282897 - 01). 1.3. Ciò premesso in via generale, va tuttavia osservato come nel caso di specie, dall'esame degli atti, -consentito in ragione della natura processuale della questione- risulta che all'udienza del 26 marzo 2021, fissata per la trattazione orale del processo e per la decisione, l'[OSCURATO:PERSONA] (difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), presenziava in udienza in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] nJ••• Aquiliano (difensore di [OSCURATO:PERSONA]), per averne ricevuta delega orale in tal senso. In tale udienza il sostituto nulla eccepiva circa l'eventuale nullità verificatasi in punto di trasformazione del rito per essere mancata la correlata comunicazione. Trattasi di circostanza documentale decisiva, avverso la quale la difesa ricorrente nulla controdeduce specificamente in ricorso, così che la mancata smentita della delega orale al codifensore consente di ritenere sanata l'eventuale omissione dell'avviso della fissazione dell'udienza in presenza, a cui il difensore dell'imputato ha regolarmente partecipato delegandovi un proprio sostituto. In presenza, dunque, di espressa rinuncia sia dell'imputato, detenuto per altra causa, sia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ebbe a delegare all'udienza altro avvocato, non vi è spazio per ritenere integrata alcuna nullità. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo d'impugnazione. 2. Sempre con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente lamenta anche la mancata considerazione della memoria difensiva versata negli atti del giudizio di appello e mai menzionata nella sentenza impugnata. 2.1. Il motivo si mostra anzitutto generico, giacché si sostanzia in una generica enunciazione di omessa considerazione della memoria difensiva, che non viene accompagnata dalla necessaria indicazione di risvolti fattuali e/o giuridici, di portata decisiva, eventualmente illustrati nella memoria di cui si lamenta l'omessa considerazione. 2.2. Bisogna, poi, ribadire che «l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.», (Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 — 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01). L'effettiva disamina delle argomentazioni difensive nei loro aspetti decisivi ed essenziali si evince dal tenore della sentenza impugnata, dalla cui lettura emerge l'avvenuta confutazione delle tesi difensive a favore di un convincimento di segno opposto, logicamente ed esaurientemente motivato e come tale non sindacabile in sede di legittimità oltre che incompatibile con le antagoniste deduzioni difensive. 3. Le ulteriori argomentazioni sviluppate nel ricorso restituiscono motivi d'impugnazione non scrutinabili in sede di legittimità, in quanto intesi a offrire una ricostruzione fattuale alternativa a quella dei giudici di merito. Secondo il ricorrente i precedenti rapporti tra la persona offesa (Cassano) e il coimputato (Pietroforte) sono essenziali ai fini della configurabilità del reato, sicché la loro conoscenza si imponeva per l'esistenza del dolo del concorrente, al cui riguardo si assume che non vi è stato alcun accertamento, con conseguente violazione dell'art. 110 cod.pen.; analogamente, assume che la frase profferita da [OSCURATO:PERSONA] «in mancanza di rapporti pregressi tra l'odierno ricorrente e la vittima e di altri elementi congiunturali di soggiogamento della parte offesa, risulta essere oggettivamente inoffensiva, specie laddove si rileva che agli atti mancano dati processuali per evincersi che l'odierno ricorrente fosse stato messo a parte del coimputato sui suoi precedenti rapporti con la parte offesa, sui precedenti pagamenti eseguiti da quest'ultima». 3.1. La Corte di appello ha puntualmente affrontato il tema della condotta concorsuale addebitata a [OSCURATO:PERSONA] e della portata intimidatrice della minaccia: - sotto il profilo della partecipazione, ha sottolineato come l'odierno ricorrente fosse stato l'autore delle telefonate minatorie, nel compimento delle quali veniva accompagnato dal correo Pietroforte, che svolgeva la funzione di palo nel corso delle telefonate; - sotto il profilo della oggettiva offensività della minaccia, ha rimarcato il turbamento riferito dalla vittima, così come provocato dalla minaccia profferita da [OSCURATO:PERSONA]; ha altresì osservato come l'uso del pronome "noi" usato nella frase minacciosa fosse evocativa dell'interessamento di una pluralità di persone nella richiesta di denaro, così rafforzando la portata intimidatrice della frase; La Corte di appello -inoltre- ha risaltato l'azione combinata, la comunione di intenti e la reciproca coscienza e volontà dei correi di aderire alla condotta dell'altro, tanto emergendo, -tra le altre cose- dal fatto che Pietroforte affiancasse [OSCURATO:PERSONA] nel mentre questi effettuava le telefonate minatorie, così facendogli da "palo" proprio nel corso della perpetrazione della condotta estorsiva. 3.2. A fronte di una motivazione adeguata e puntuale, logica e non contraddittoria, il ricorrente oppone un'analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che - di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Deve perciò ribadirsi che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 4\. - 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammiss
Sentenza Cassazione n. 23929/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris