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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 25655/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che, qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p., venga disponga la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova./ / [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse della soc.

PENE- [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con cui era stata richiesta la revoca o la declaratoria di inefficacia del sequestro preventivo disposto dal medesimo GIP in fase di indagini preliminari, funzionale alla confisca per equivalente, relativamente al profitto dei reati tributari di cui ai capi 7) ed 8) dell'imputazione, fino alla concorrenza della somma di 255.037,88 euro.

In particolare, si procede per i reati di frode fiscale (art. 2, d.

Igs. 74/00) commessi in data 30.09.2011 e 29.07.2010, oggetto di sentenza di applicazione della pena limitatamente al reato sub 7), irr. 12.04.2017, e di sen- tenza di non luogo a procedere in relazione al capo 8), senza che a tali sentenze sia seguito il provvedimento di confisca del profitto oggetto del sequestro preven- tivo 27.05.2013, eseguito su un immobile mediante trascrizione del 7.06.2013.

IN particolare, con l'ordinanza impugnata, il g.e. ha disposto ex art. 12-bis, d.

Igs. 74/00 nei confronti dell'Oggianu la confisca obbligatoria del profitto del reato di cui al capo 7), anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di 14.250 euro, rigettando l'istanza di restituzione delle cose sequestrate.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i due motivi di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale sotto il profilo della nullità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone il rigetto dell'istanza di restituzione delle cose in sequestro.

In sintesi, si censura l'ordinanza laddove afferma che non vi sarebbe da parte dell'istante interesse a promuovere l'incidente di esecuzione per i fini propo- sti con l'atto d'introito.

Si lamenta il ricorrente perché il GIP, anziché procedere de plano ex art. 666, co. 2, c.p.p. sull'istanza del PM con cui era stata richiesta la confisca obbligatoria a seguito della ricezione dell'istanza difensiva da parte del GIP, con richiesta di "parere del PM", avrebbe invece dovuto fissare l'udienza ca- merale ex art. 127, c.p.p.

2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale sotto il profilo della nullità dell'ordinanza nella parte in cui di- spone la confisca ex art. 12-bis, d.

Igs. 74/00.In sintesi, premesso che il GIP ha disposto la confisca del profitto a seguito dell'istanza con cui un terzo interessato chiedeva l'eliminazione del sequestro pre- ventivo applicato su un bene immobile di proprietà del condannato, il GIP avrebbe dovuto procedere nelle forme dell'art. 130, c.p.p., fissando l'udienza camerale ex art. 127, c.p.p., laddove ha invece provveduto de plano, con conseguente abnor- mità del provvedimento perché non previsto dalla legge.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 26.04.2022, depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Se- zione, ha chiesto che la Corte di Cassazione, qualificata l'impugnazione come op- posizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p., disponga la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, conformemente alle conclusioni del PG, deve essere riqualifi- cato in opposizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rigettato l'istanza avanzata dalla predetta società, in ragione della sua carenza di interesse a proporre incidente di esecu- zione, e, rilevato che nella sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. passata in giudi- cato in data 12.4.2017, per mero errore materiale, non era stata disposta la con- fisca di quanto in sequestro, ha disposto la confisca obbligatoria in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 7) oggetto della sentenza di applicazione pena.

3. Orbene, all'omessa pronuncia della confisca obbligatoria nella sentenza di patteggiamento, come correttamente rileva il PG, è possibile porre rimedio con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p., procedendosi in tali casi a norma dell'art.667 comma 4 c.p.p., secondo cui Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'in- teressato.

Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato ed il difensore.

In tal caso si procede a norma dell'art. 666.

Come affermato da questa Sezione (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015), la confisca del profitto del reato non costituisce pena accessoria, bensì misura abla- toria con finalità ripristinatoria (diretta o per equivalente, a seconda dell'oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l'istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione decide ai sensi dell'art. 676 cod. proc.

PEN., con ordinanza impugnabile solo con l'opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente).

4. Nel caso di specie il GIP ha provveduto con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 667 quarto comma c.p.p.

Così qualificato il provvedimento oggetto di ricorso, lo stesso è suscettibile di opposizione davanti al giudice che l'ha pronunciato.

5. Il ricorso è dunque qualificabile come opposizione, ai sensi dell'articolo 568, ult. co., c.p.p., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi (tra le altre, Sez. 5, n. 503 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Viti, Rv. 262166; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017 - dep. 29/08/2017, [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 271460 - 01), con con- seguente trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecu- zione competente a decidere.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che, qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p., venga disponga la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova./ / [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse della soc. PENE- [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con cui era stata richiesta la revoca o la declaratoria di inefficacia del sequestro preventivo disposto dal medesimo GIP in fase di indagini preliminari, funzionale alla confisca per equivalente, relativamente al profitto dei reati tributari di cui ai capi 7) ed 8) dell'imputazione, fino alla concorrenza della somma di 255.037,88 euro. In particolare, si procede per i reati di frode fiscale (art. 2, d. Igs. 74/00) commessi in data 30.09.2011 e 29.07.2010, oggetto di sentenza di applicazione della pena limitatamente al reato sub 7), irr. 12.04.2017, e di sen- tenza di non luogo a procedere in relazione al capo 8), senza che a tali sentenze sia seguito il provvedimento di confisca del profitto oggetto del sequestro preven- tivo 27.05.2013, eseguito su un immobile mediante trascrizione del 7.06.2013. IN particolare, con l'ordinanza impugnata, il g.e. ha disposto ex art. 12-bis, d. Igs. 74/00 nei confronti dell'Oggianu la confisca obbligatoria del profitto del reato di cui al capo 7), anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di 14.250 euro, rigettando l'istanza di restituzione delle cose sequestrate. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i due motivi di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale sotto il profilo della nullità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone il rigetto dell'istanza di restituzione delle cose in sequestro. In sintesi, si censura l'ordinanza laddove afferma che non vi sarebbe da parte dell'istante interesse a promuovere l'incidente di esecuzione per i fini propo- sti con l'atto d'introito. Si lamenta il ricorrente perché il GIP, anziché procedere de plano ex art. 666, co. 2, c.p.p. sull'istanza del PM con cui era stata richiesta la confisca obbligatoria a seguito della ricezione dell'istanza difensiva da parte del GIP, con richiesta di "parere del PM", avrebbe invece dovuto fissare l'udienza ca- merale ex art. 127, c.p.p. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione della legge processuale sotto il profilo della nullità dell'ordinanza nella parte in cui di- spone la confisca ex art. 12-bis, d. Igs. 74/00.In sintesi, premesso che il GIP ha disposto la confisca del profitto a seguito dell'istanza con cui un terzo interessato chiedeva l'eliminazione del sequestro pre- ventivo applicato su un bene immobile di proprietà del condannato, il GIP avrebbe dovuto procedere nelle forme dell'art. 130, c.p.p., fissando l'udienza camerale ex art. 127, c.p.p., laddove ha invece provveduto de plano, con conseguente abnor- mità del provvedimento perché non previsto dalla legge. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 26.04.2022, depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Se- zione, ha chiesto che la Corte di Cassazione, qualificata l'impugnazione come op- posizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p., disponga la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, conformemente alle conclusioni del PG, deve essere riqualifi- cato in opposizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rigettato l'istanza avanzata dalla predetta società, in ragione della sua carenza di interesse a proporre incidente di esecu- zione, e, rilevato che nella sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. passata in giudi- cato in data 12.4.2017, per mero errore materiale, non era stata disposta la con- fisca di quanto in sequestro, ha disposto la confisca obbligatoria in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 7) oggetto della sentenza di applicazione pena. 3. Orbene, all'omessa pronuncia della confisca obbligatoria nella sentenza di patteggiamento, come correttamente rileva il PG, è possibile porre rimedio con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p., procedendosi in tali casi a norma dell'art.667 comma 4 c.p.p., secondo cui Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'in- teressato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato ed il difensore. In tal caso si procede a norma dell'art. 666. Come affermato da questa Sezione (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015), la confisca del profitto del reato non costituisce pena accessoria, bensì misura abla- toria con finalità ripristinatoria (diretta o per equivalente, a seconda dell'oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l'istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione decide ai sensi dell'art. 676 cod. proc. PEN., con ordinanza impugnabile solo con l'opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente). 4. Nel caso di specie il GIP ha provveduto con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 667 quarto comma c.p.p. Così qualificato il provvedimento oggetto di ricorso, lo stesso è suscettibile di opposizione davanti al giudice che l'ha pronunciato. 5. Il ricorso è dunque qualificabile come opposizione, ai sensi dell'articolo 568, ult. co., c.p.p., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi (tra le altre, Sez. 5, n. 503 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Viti, Rv. 262166; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017 - dep. 29/08/2017, [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 271460 - 01), con con- seguente trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecu- zione competente a decidere. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova. Così deciso, il
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