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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 08442/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 13057/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 273/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari d’una casa per civile abitazione, di una corte e di terreni circostanti, esponendo che [OSCURATO:PERSONA], proprietario della porzione di una cascina diruta, posta all’interno della particella di proprietà degli esponenti e perciò interclusa, che per mera tolleranza veniva consentito al Sansalone di raggiungere la già menzionata cascina (avente part. 342, e posta all’interno della part.1197 di proprietà degli esponenti); che ultimamente costui pretendeva di raggiungere altri limitrofi terreni di sua proprietà attraverso la particella degli attori, sebbene i nominati fondi non fossero interclusi, citarono in giudizio il Sansalone perché fosse dichiarato che costui non aveva il diritto di passare sul fondo degli attori per raggiungere gli anzidetti terreni e perché fosse condannato a rimuovere le opere realizzate e a risarcire il danno.

Il convenuto, in via riconvenzionale, chiese riconoscersi servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia o per intervenuta usucapione.

2. Il Tribunale accolse la “negatoria servitutis” e condannò il Sansalone a risarcire il danno.

3. La Corte d’appello di Genova, investita dall’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello.

A differenza di quanto reputato dal Tribunale ritenne che il Sansalone fosse dotato di legittimazione attiva, ma ne valutò, comunque, infondata la pretesa.

4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] proponericorso sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

5. Con i due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ., assumendo, in sintesi, che risultava l’apparenza della servitù, costituita dal fondo naturale battuto dal calpestio, non occorrendo la sussistenza di altre opere; che la Corte locale aveva erroneamente valorizzato la circostanza che i convenuti avevano, in più occasioni, apposto un cancello, stante che la sussistenza di un tale manufatto, secondo l’opinione del ricorrente, costituiva elemento rilevatore della servitù, piuttosto che di esclusione della stessa e il passaggio ne integrava l’esercizio; che, quanto ai gradoni, erano stati gli stessi attori ad ammetterne l’esistenza, sia pure lamentando l’abusiva messa in opera da parte del Sansalone.

6. Il complesso censuratorio non supera il vaglio d’ammissibilità essendo diretto a un improprio riesame di merito delle risultanze di causa precluso in questa sede.

La Corte d’appello aveva fatto luogo all’apprezzamento del ventennio di legge, essendole stata devoluta la domanda d’usucapione, concludendo in senso negativo: le doglianze degli attori in ordine alla messa in opera dei gradoni non recavano indicazione cronologica, nel mentre dai precedenti giudizi era emerso che il Sansalone, con citazione del 1986, aveva lamentato essergli impedito il passaggio con il cancello apposto nel 1983 dalla controparte, non risultando l’esistenza dei gradoni; nell’azione possessoria del 2011 era, poi, emerso che il Sansalone si era nuovamente doluto dell’impedimento all’esercizio del passaggio a causa dell’apposizione di un cancello e aveva denunciato la rimozione dei gradoni da parte dei convenuti.

Da ciò il Giudice d’appello ha tratto il convincimento, in questa sede non censurabile, proprio perché frutto dell’apprezzamento insindacabile delle risultanze di causa, dell’inesistenza di segni univoci comprovanti il requisito dell’apparenza.

In sostanza, non controverso che i resistenti avevano sempre permesso al ricorrente di raggiungere la particella 342, di sua proprietà, interclusa, la sentenza giunge alla conclusione della mancanza di prova a riguardo di un asservimento del fondo attoreo a vantaggio della particella 1187 del Sansalone, non interclusa.

È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

7. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

8. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 13057/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 273/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari d’una casa per civile abitazione, di una corte e di terreni circostanti, esponendo che [OSCURATO:PERSONA], proprietario della porzione di una cascina diruta, posta all’interno della particella di proprietà degli esponenti e perciò interclusa, che per mera tolleranza veniva consentito al Sansalone di raggiungere la già menzionata cascina (avente part. 342, e posta all’interno della part.1197 di proprietà degli esponenti); che ultimamente costui pretendeva di raggiungere altri limitrofi terreni di sua proprietà attraverso la particella degli attori, sebbene i nominati fondi non fossero interclusi, citarono in giudizio il Sansalone perché fosse dichiarato che costui non aveva il diritto di passare sul fondo degli attori per raggiungere gli anzidetti terreni e perché fosse condannato a rimuovere le opere realizzate e a risarcire il danno. Il convenuto, in via riconvenzionale, chiese riconoscersi servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia o per intervenuta usucapione. 2. Il Tribunale accolse la “negatoria servitutis” e condannò il Sansalone a risarcire il danno. 3. La Corte d’appello di Genova, investita dall’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello. A differenza di quanto reputato dal Tribunale ritenne che il Sansalone fosse dotato di legittimazione attiva, ma ne valutò, comunque, infondata la pretesa. 4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] proponericorso sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 5. Con i due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ., assumendo, in sintesi, che risultava l’apparenza della servitù, costituita dal fondo naturale battuto dal calpestio, non occorrendo la sussistenza di altre opere; che la Corte locale aveva erroneamente valorizzato la circostanza che i convenuti avevano, in più occasioni, apposto un cancello, stante che la sussistenza di un tale manufatto, secondo l’opinione del ricorrente, costituiva elemento rilevatore della servitù, piuttosto che di esclusione della stessa e il passaggio ne integrava l’esercizio; che, quanto ai gradoni, erano stati gli stessi attori ad ammetterne l’esistenza, sia pure lamentando l’abusiva messa in opera da parte del Sansalone. 6. Il complesso censuratorio non supera il vaglio d’ammissibilità essendo diretto a un improprio riesame di merito delle risultanze di causa precluso in questa sede. La Corte d’appello aveva fatto luogo all’apprezzamento del ventennio di legge, essendole stata devoluta la domanda d’usucapione, concludendo in senso negativo: le doglianze degli attori in ordine alla messa in opera dei gradoni non recavano indicazione cronologica, nel mentre dai precedenti giudizi era emerso che il Sansalone, con citazione del 1986, aveva lamentato essergli impedito il passaggio con il cancello apposto nel 1983 dalla controparte, non risultando l’esistenza dei gradoni; nell’azione possessoria del 2011 era, poi, emerso che il Sansalone si era nuovamente doluto dell’impedimento all’esercizio del passaggio a causa dell’apposizione di un cancello e aveva denunciato la rimozione dei gradoni da parte dei convenuti. Da ciò il Giudice d’appello ha tratto il convincimento, in questa sede non censurabile, proprio perché frutto dell’apprezzamento insindacabile delle risultanze di causa, dell’inesistenza di segni univoci comprovanti il requisito dell’apparenza. In sostanza, non controverso che i resistenti avevano sempre permesso al ricorrente di raggiungere la particella 342, di sua proprietà, interclusa, la sentenza giunge alla conclusione della mancanza di prova a riguardo di un asservimento del fondo attoreo a vantaggio della particella 1187 del Sansalone, non interclusa. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 7. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 8. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor
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