CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 37668/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2021 ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, aveva disposto la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 T.U. stup., 3 e 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110. Il Tribunale di Brescia, quale giudice di rinvio, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha applicato nei confronti del predetto la misura gradata degli arresti domiciliari, subordinandone l'efficacia alla definitività del provvedimento impugnato. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione per la lacunosa indicazione delle ragioni per le quali misure diverse da quella degli arresti domiciliari siano state reputate inidonee a soddisfare le esigenze cautelari, in relazione alla genericità del riferimento alle modalità e circostanze del fatto ed alla valutazione della personalità dell'indagato, senza considerare il tempo decorso dai fatti e le giustificazioni fornite dall'imputato sul possesso dell'arma e sulla sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, aveva disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, solo limitatamente alla valutazione dell'inadeguatezza di misura diversa dalla custodia in carcere, con particolare riguardo agli arresti domiciliari, dichiarando inammissibili tutti i motivi che investivano la gravità degli indizi e la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale si è, pertanto, uniformato alla sentenza di annullamento, escludendo la necessità della custodia in carcere, applicando la misura gradata degli arresti donniciliari, dopo aver evidenziato, in linea con quanto già sottoposto al vaglio anche della Corte di Cassazione, l'estrema gravità dei fatti per il possesso di un'arma da fuoco con matricola abrasa alterata nella impugnatura e nella lunghezza della canna, del relativo munizionamento, e per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, che rendevano evidente l'inadeguatezza di una misura diversa da quella detentiva "in ragione delle allarmanti modalità dei gravi fatti accertati in sede di perquisizione domiciliare, e della pericolosità dell'indagato per i rapporti da lui tenuti con la criminalità sarda". In definitiva, la necessità di misura detentiva risulta essere stata già adeguatamente motivata in relazione alle concrete modalità dei fatti che deponevano inequivocabilmente per l'esistenza di collegamenti con il crimine organizzato, seppure non fossero emersi elementi utili a ricostruire in modo più 2 q'/( specifico detti legami nel contesto della più ampia indagine che aveva riguardato altri soggetti ritenuti partecipi di una associazione criminale sarda. La mancata indicazione di tali elementi di collegamento ha quindi giustificato l'annullamento dell'ordinanza per la scelta della custodia in carcere, ma è stato evidentemente confermato che l'assenza di elementi specifici di collegamento con associazione indagata non escludeva comunque la necessità di una misura detentiva a fronte della ravvisata inutilità di una diversa misura a contenere il pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto dei rilevati precedenti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, delle caratteristiche dell'arma e delle peculiari modalità di occultamento in un'area costituita da due cunicoli paralleli, scavata al di sotto del soggiorno, al piano terra della propria abitazione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rdL [OSCURATO:PERSONA]