CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 9 / 01 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10797 del ruolo generale dell’anno 201 4 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], estinta, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, rappresentati e difes i da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti – solidarietà passiva del cessionario - ivamente inesistenti –reverse charge - procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico, n. 172, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 28/22/13, depositata il 4 marzo 2013; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, esercente l’attività di compravendita di auto usate, una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, a titolo di responsabilità solidale con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per il pagamento dell’iva non versata; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la cartella di pagamento non era priva di motivazione, risultando in essa chiaramente evidenziato che la stessa era stata emessa a titolo di solidarietà nel pagamento dell’iva non versata; circa l’acquisto ad un valore inferiore a quello normale, le considerazioni espresse dall’Agenzia delle entrate erano contraddittorie e, inoltre, non v’era alcuna prova in ordine alla consapevolezza della frode perpetrata dalla società cedente;l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], quale ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], estinta, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, depositando controricorso; parte ricorrente ha, altresì, depositato una istanza del 7 giugno 2019 di sospensione del giudizio per avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.6, d.l. 119/2018, nonché una successiva memoria e documentazione comprovante l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e il relativo pagamento; ritenuto che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, trasmessa in data 30 maggio 2019, relativa alla cartella di pagamento di cui alla presente controversia, nonché copia del modello di pagamento F24 attestante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto; in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 13, d.l. n. 118/2019, va dichiarata l’estinzione del processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte: dichiara l’estinzionedel processo con spe