CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 29725/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1969Marzano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo di dichiararel'inammissibilità del ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto per ilricorrente [OSCURATO:PERSONA].udito l'avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] DavidePietro (CUI: 060FXTC) e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostitutoprocessuale dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], nominadichiarata oralmente all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (CUI:060FXTC) e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso insistendonell'accoglimento dei motivi dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 ottobre 2025, la Corte di appello di Catanzaro, inriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31 maggio 2022,riduceva la pena inflitta agli imputati a quella di anni quattro di reclusione edeuro 3000,00 di multa, confermandola nel resto.In particolare, gli imputati, all’esito di giudizio svolto nelle forme del ritoabbreviato, venivano ritenuti responsabili dei seguenti reati:a) reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 110 cod. pen., 23legge n. 110 del 1975 per avere detenuto presso la propria abitazioneplurime armi clandestine;b) reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 648 cod. pen. relativo allearmi di cui al capo a);c) reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895 del1967 per avere detenuto un’arma da guerra;e) reato contravvenzionale di cui agli artt. 81 cod., 110, 697cod. pen.Al fine di una migliore comprensione si riportano sinteticamente ifatti: a seguito di un ordinario controllo sulle armi legittimamentedetenute dall’odierno ricorrente, i Carabinieri rinvenivano casualmente interra un bossolo cal. 7,65 non riferibile alle armi controllate. Chiedevano,quindi, a [OSCURATO:PERSONA] di consegnare eventuali ulteriori armi detenute. Questi,dapprima, forniva loro una pistola semiautomatica marca Walther cheveniva materialmente prelevata dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], dall’armadio nellacamera da letto; quindi, ad ulteriore richiesta dei militari, Licataconsegnava un borsone chiuso con un lucchetto, la cui chiave venivadetenuta dal medesimo ricorrente, contenente le armi di cuiall ’ imputazione.Nel confutare i motivi di appello, quanto al concorso nella detenzionedelle armi clandestine, la Corte territoriale argomentava in ordine allapiena consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] della detenzione delle armiclandestine, desumendola sia dalla lunga convivenza con il coniuge, siadalle dichiarazioni contrastanti ed illogiche rese dai due imputati inoccasione degli interrogatori, sia dal fatto che ella aveva personalmenteprelevato la pistola dall’armadio ove, in precedenza, l’aveva occultata,secondo la ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza. In dirittoargomentava la responsabilità ritenendo provato il concorso sia per averela donna contribuito alla conservazione delle armi clandestine, avendocollaborato nell’ occultarne una, sia per non aver fatto nulla per evitare ilperpetuarsi della situazione illecita, nonostante ne fosse a conoscenza.Quanto alla detenzione di arma da guerra, la penna pistola, ritenevainfondati i motivi di ricorso, osservando che l’art. 1 legge n. 110 del 1975considera armi da guerra, le armi c.d. camuffate, quale è quella inquestione.Ha ritenuto fondata, invece, la censura relativa alla dosimetria dellapena, avendo ritenuto non adeguata quella inflitta allo stato diincensuratezza degli imputati nonché alla condotta collaborativa per avereconsegnato spontaneamente le armi a richiesta della [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti.G. [OSCURATO:PERSONA] e G. [OSCURATO:PERSONA], con due ricorsi. Con il primo ricorso, datato 26.2.2026,articolano due motivi.2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., la difesa denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione. In particolare, con riferimento al capo c) dell’imputazione,contestato ai sensi degli artt. 110, 2 e 4 legge n. 895 del 1967, lamenta che laCorte di appello abbia respinto, con motivazione inadeguata, il motivo di ricorsocon il quale si chiedeva la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 23legge n. 110 del 1975. In particolare, lamenta che la c.d. penna pistola sia stataconsiderata arma da guerra nonostante non avesse spiccata potenzialitàoffensiva e ciò in violazione del disposto dell’art. 1 legge n. 895 del 1967, il qualesubordina detta qualificazione non solo al c.d. camuffamento delle armi da fuoco,ma anche alla loro “spiccata potenzialità offensiva”, come deve desumersi dallalettura congiunta dei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge n. 110 del 1975. Poiché,nel caso di specie, pur essendo l’arma “camuffata” non era di spiccatapotenzialità offensiva, doveva escludersi la sua riconducibilità alle armi daguerra, ma doveva qualificarsi come arma clandestina e, quindi, sanzionata anorma dell’art. 23 della legge n. 110 del 1975.Sotto altro profilo, in relazione al medesimo capo di imputazione, denunciamancanza di motivazione con riferimento alla censura relativa alla contestazionedella fattispecie sanzionata dall’art. 4 legge n. 110 del 1975. Osserva che nellasentenza di primo e secondo grado non viene descritta alcuna condottadell’imputato riferibile al “porto” e che, nonostante specifica impugnazione sulpunto, la Corte territoriale non ha motivato, pur tenendo conto della fattispecienella determinazione della pena.2.2. Con il secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen. denuncia violazione di legge e difetto di motivazione conriferimento alla dosimetria della pena e alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche.Con riferimento alla pena, osserva che la Corte territoriale, pur avendoritenuto sproporzionata, alla luce dell’incensuratezza dell’imputato, la pena baseinflitta dal giudice di primo grado in cinque anni di reclusione, erroneamentequalificata come pena media nella cornice edittale (da due a otto anni direclusione), l’aveva poi rideterminata in anni 4 di reclusione, ovvero, ancora unavolta nella misura media edittale, in tal modo assumendo anche una motivazionecontraddittoria rispetto alla annotata incensuratezza e mancante rispetto aglisproporzionati aumenti a titolo di continuazione (mesi sei per ogni reato).Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, osserva che la Corte territoriale ha totalmente omesso di motivare sulpunto, nonostante la difesa avesse censurato la decisione del giudice di primogrado per avere motivato in ordine al negativo comportamento processuale degliimputati, nonostante la consegna spontanea delle armi, la sottoposizione adinterrogatorio di garanzia, la scelta del rito abbreviato, l’incensuratezza, lacircostanza che le armi erano risultate “pulite” ovvero non utilizzate percommettere reati. Rileva che la pena risulta sproporzionata e bisognosa diintervento correttivo per renderla conforme al principio di ragionevolezza e allafinalità rieducativa della pena.3. Con altro ricorso datato 28.2.2026, la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanzedella motivazione. Osserva che il giudice di primo grado ha valorizzato ledichiarazioni autoaccusatorie dell’imputato per desumerne la responsabilità,salvo poi averle valutate negativamente nella parte in cui erano volte ascagionare la moglie e, quindi, interessate. Inoltre, lamenta che il giudice diprimo grado non abbia valorizzato le circostanze positive già in precedenzaenunciate (incensuratezza, immediata ammissione, scelta del rito abbreviato,estraneità a circuiti criminali) e che su tale censura la Corte territoriale abbiatotalmente omesso di motivare. Osserva che la circostanza che si sia in presenzadi una c.d. “doppia conforme”, non esime la Corte territoriale dal motivare su unpunto che costituisce specifico oggetto di censura.4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro propone ricorsoanche [OSCURATO:PERSONA] con due ricorsi. Con il primo, datato 26.2.2026,propone i medesimi motivi già formulati dalla difesa del coimputato conriferimento alla qualificazione della condotta di cui al capo c), alla dosimetriadella pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base diargomentazioni che ricalcano integralmente quelle già illustrate con riferimentoall’imputato [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, si omette di riferire nuovamente.Propone, invece, un autonomo motivo di ricorso con riferimento allariconosciuta responsabilità a titolo di concorso con il coimputato nei medesimireati. Osserva che la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale è illogicae contraddittoria e pronunciata sia eludendo le censure sollevate, sia inviolazione di legge con riferimento al ritenuto concorso nei reati. Osserva chenon era confluito in atti alcun elemento che consentisse di desumere ilcoinvolgimento della ricorrente nella detenzione, porto e ricettazione delle armi eche era insufficiente al fine di configurare il concorso la circostanza che ella fosseconsapevole del possesso delle armi da parte del marito, ma non della loroilliceità, mancando elementi dai quali desumere quelle condotte che lagiurisprudenza ha individuato come idonee a fornire un contributo allacommissione del reato. Lamenta che, nonostante specifica censura sul punto, laCorte ha argomentato solo sulla consapevolezza della ricorrente in ordine alladetenzione di armi clandestine da parte del marito, aggiungendo che ella nullaaveva fatto per rimuovere tale situazione e, anzi, aveva anche provveduto adoccultare una pistola, in tal modo contribuendo alla realizzazione del reato e,quindi, escludendo la possibilità di qualificare la condotta come mera connivenza.Evidenzia che la motivazione non è conforme ai principi di legittimità in ordinealla detenzione, non essendoci prova che ella avesse la autonoma disponibilitàdelle armi, che erano custodite in un borsone chiuso con un lucchetto, la cuichiave era nella disponibilità del marito e che l’unica condotta ascrivibile allaricorrente era il segmento di condotta costituito dall’aver riposto in un armadio,su richiesta del ricorrente, un sacchetto contenente un’arma, nessun altrocontributo causale essendo riferibile a fatto della ricorrente, posto che la meraconsapevolezza della detenzione non integra concorso; ella non aveva obbligo didenuncia, la sua condotta non aveva protratto gli effetti del reato, avendo ella,nell’ immediatezza, consegnato l’arma e non avendo assunto alcuncomportamento ostruzionistico, che non vi sono elementi per affermare ella fosseconsapevole del fatto che nel sacchetto vi era un’arma illecita.Quanto al delitto di ricettazione, osserva che, diversamente da quantoaffermato dalla Corte territoriale, la difesa si era confrontata con gli argomentidella sentenza impugnata osservando che nessun elemento consentiva diritenere che ella avesse commesso la condotta sanzionata dalla normacontestata, posto che le armi erano state ricevute solo dal coniuge, che ella maine aveva avuto la disponibilità e, quindi, non l’aveva ricevuta né occultata.Con il secondo ricorso datato 28.2.2026, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] reitera ilmotivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.con riferimento al concorso della ricorrente nella fattispecie di detenzione dellearmi. Ribadisce che la motivazione della sentenza è illogica laddove deduce laresponsabilità dell’imputata a titolo di concorso dal fatto che ella sia apparsapoco credibile ed evidenzia che la contraddittorietà manifestata è stata legataallo stress del momento. Evidenzia che il giudice del merito ha sottovalutato lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] detenesse regolarmente alcune armi ed ha erroneamenteinterpretato il dato della convivenza come concorso. Contesta, inoltre, la valenzaprobatoria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA],nonché l’argomento logico fondato sul fatto che la pistola sarebbe stataconsegnata ai militari operanti dall’imputata. Con riferimento al primo punto,denuncia una erronea interpretazione della deposizione del collaboratore, il qualeha riferito che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del possesso di armi da parte delmarito, circostanza che non chiarisce la posizione della ricorrente, pacificoessendo che [OSCURATO:PERSONA] detenesse anche armi in modo legittimo. Evidenzia, inoltre,che non è stata vagliata l’attendibilità del dichiarante, il quale ha fornito leinformazioni quando già la vicenda era stata oggetto di articoli di stampa.Con riferimento al secondo punto, osserva che la sentenza non ha chiarito leragioni per le quali dalla condotta di consegna della pistola possa desumersi laprova della consapevolezza della detenzione anche delle altre armi e trascural’evoluzione temporale della vicenda, la quale evidenzia che la pistola era stataconsegnata da [OSCURATO:PERSONA] alla moglie pochi minuti prima della consegna aiCarabinieri. Deduce da tali argomenti, che non vi sia prova degli elementicostitutivi del concorso di persone nel reato di detenzione di armi che richiedeuna condotta causalmente efficiente, non essendo sufficiente la convivenza e lamera conoscenza del possesso delle armi.Con il secondo motivo, censura la decisione per non aver riconosciutoall’imputata le circostanze attenuanti generiche. Rappresenta che, a fronte dielementi positivi dedotti dalla difesa, la Corte territoriale non ha fornito alcunriscontro all’istanza e che la circostanza che si sia in presenza di una c.d. “doppiaconforme” non esame dal valutare le specifiche censure sollevate.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo che vengadichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato quello di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono parzialmente fondati e devono essere accolti per quanto diragione. I motivi comuni ad entrambi i ricorrenti vengono trattaticongiuntamente.2. Quanto al motivo di ricorso relativo alla qualificazione della condottacontestata al capo c), si osserva che l’art. 2 della legge n. 895 del 1967 puniscela detenzione illegale di “armi da guerra o tipo guerra”.L’art. 1 della legge n. 110 del 1975 dispone che, agli effetti della leggepenale, sono armi da guerra “le armi di ogni specie che, per la loro spiccatapotenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamentodelle truppe nazionali o estere...”. Tali tipologie di armi sono, quindi, individuatesulla base di due criteri: uno di tipo soggettivo ovvero le truppe che le hanno indotazione; un altro relativo alla potenzialità offensiva.Al di fuori di tale ipotesi tipica, il legislatore ha previsto altre categorie diarmi che vengono equiparate a quelle da guerra. Il comma 2, prima partequalifica come “armi tipo guerra” quelle che, pur non rientrando nella previsionedel comma 1, tuttavia possono utilizzare lo stesso munizionamento o sonodisposte al funzionamento a raffica o presentano caratteristiche balistiche e diimpiego comuni con quelle da guerra. In questo caso, quindi, il trattocaratteristiche non è il riferimento soggettivo, bensì il munizionamento e lecaratteristiche di offensività.Il comma 2, seconda parte, della norma citata, infine, dispone che “aglieffetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi dafuoco camuffate di cui all’art. 1-bis comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 527 del 1992”.L’art. 1-bis citato qualifica “armi da fuoco camuffate” le armi fabbricate otrasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto”.Il tenore letterale della norma di cui al comma 2 seconda parte induce aritenere che l’equiparazione agli effetti penali si fonda, in questo caso, sulla meranatura di arma camuffata, indipendentemente dalla potenzialità offensiva e dalriferimento soggettivo. La ratio dell’equiparazione deve essere individuata nellapericolosità derivante dal carattere subdolo dell’arma stessa.In questo senso depone anche la circostanza che, laddove il legislatore havoluto attribuire rilevanza alla potenzialità offensiva al fine di includere,nell’ambito di quelle da guerra, armi diverse da quella di cui al comma 1, lo hafatto espressamente, chiarendo le caratteristiche che le armi devono avereovvero utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o esserepredisposte al funzionamento automatico per il tipo a raffica oppure presentarecaratteristiche balistiche o di impiego analogo a quello delle armi da guerra.Al contrario, per le armi camuffate, tale precisazione non viene fatta, avendoil legislatore attribuito rilevanza alla pericolosità integrata dal camuffamento.La Corte territoriale ha respinto l’argomento difensivo sulla base del tenoreletterale della norma. L’argomento, pur sinteticamente esposto, conduce aconclusioni analoghe a quelle espresse da questa Corte. Il motivo deve essere,quindi, rigettato in quanto infondato.3. Quanto al reato di cui all’art. 4 della legge n. 895 del 1967 contestato alcapo c), si osserva che, benché la norma incriminatrice venga enunciata nellarubrica dell’imputazione, tuttavia, la condotta non viene descritta in fatto. D’altrocanto, né nella sentenza impugnata, né in quella di primo grado risulta riportataalcuna motivazione relativa alla condotta di porto dell’arma, nonostante sulpunto vi sia stato specifico motivo di censura. Si osserva, altresì, che non risultaapplicato uno specifico aumento a titolo di continuazione per la condotta di portodi cui al capo c), né nella sentenza di primo grado, nella quale si applica unaumento per il capo c) senza distinguere tra le due fattispecie, né in quella disecondo grado.In relazione a tale punto della sentenza, pertanto, deve disporsil’annullamento senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati, dovendoessere escluso il reato di porto d’arma illegalmente detenuta.4. Per quanto riguarda il concorso nella detenzione contestato a [OSCURATO:PERSONA],in linea di principio, va ribadito che, ai fini della configurabilità della penaleresponsabilità, a titolo di concorso, in ordine al reato di detenzione illegale diun'arma, è necessaria la coscienza e la volontà di contribuire con il propriooperato alla perpetrazione dell'illecito: secondo un risalente, ma condivisibileinsegnamento di questa Corte, è cioè necessario che ciascuno dei compartecipiabbia la disponibilità materiale dell'arma, e si trovi, quindi, in una situazione difatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n.4494 del 29/09/1987, Rv. 178089; Sez. 1, n. 45940, del 15/11/2011, Rv.251585). Infatti, la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra,di per sé, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, l'elementotipico della fattispecie di concorso (Sez. 1, n. 4494 del 29/09/1987, Rv 178089).Oppure, è necessario che il concorrente abbia partecipato alla detenzioneagevolando o cooperando consapevolmente con l'attività del detentore materiale,ad es. contribuendo alla custodia, atteso che la semplice consapevolezza che altrisiano armati non integra di per sé, ne' sotto il profilo soggettivo né sotto quelloo g g e t t i v o , l ' e l e m e n t o t i p i c o d e l l a f a t t i s p e c i e d i c o n c o r s o(Sez. 1, n. 4494 del 29/09/1987, dep. 1988, Rv. 178089 – 01)Nella fattispecie, sia il Tribunale sia la Corte hanno motivato in ordine alleragioni che hanno indotto a ritenere l’imputata pienamente consapevole delladisponibilità delle armi. A tal fine, hanno valorizzato la circostanza che la coppiacoabitasse da molti anni, che il borsone contenente le armi clandestine fossestato situato, almeno da qualche settimana, nel ripostiglio, cui la donna accedevaregolarmente; che ella avesse quantomeno assistito, se non personalmenteeffettuato, il posizionamento della pistola nell’armadio in occasione dell’arrivo deicarabinieri. Hanno, inoltre, riferito in ordine a conversazioni intercorse tra i dueimputati nell’occasione che hanno una ragionevole spiegazione solo ove la donnafosse consapevole del carattere illecito della detenzione.Sul punto, il Collegio osserva che la conclusione cui è pervenuto il giudice dimerito con riferimento alla detenzione illegale di armi attribuita a [OSCURATO:PERSONA] non èadeguatamente motivata né sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato, nésotto quello soggettivo.Quanto al concorso nella detenzione, i giudici di merito non hanno fattocorretta applicazione dei principi in precedenza enunciati in ordine al concorsonella detenzione, non avendo enunciato elementi idonei ad individuare l’apportocausale fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla condotta incriminata. Gli elementi forniti,costituiti dalla consapevolezza della presenza di armi in casa e dal fatto che lapistola sia stata consegnata agli operanti dalla donna non costituiscono elementisufficienti ad illustrare l’apporto causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla illecitadetenzione. La mera consapevolezza della presenza di armi in casa integraconcorso solo ove sia accompagnata da una condotta volta, quantomeno, aprotrarre la condotta i l lecita, ad es. nella forma della custodia odell’occultamento, in quanto, diversamente, integra una mera connivenza che, diper sé, non è indicativa di autonoma disponibilità delle armi, salvo che sussistauno specifico obbligo di attivarsi per rimuovere la situazione illecita ex art. 40cod. pen. che, nel caso di specie, non è configurabile.D’altro canto, la valenza probatoria attribuita alla condotta della donna inrelazione alla pistola 7,65 sconta una incertezza ricostruttiva dell’episodio. Perpoter desumere che la condotta sia consistita in un consapevole occultamento diun’arma di cui si conosceva l’illecita detenzione è necessario che venga chiaritonei suoi esatti profili la condotta sia sotto il profilo dell’apporto materiale fornitodalla donna all’occultamento, sia sotto il profilo psicologico della consapevolezzadel carattere illecito della detenzione. La ricostruzione dell’episodio è risultata,invece, incerta.Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, non risultano indicatielementi univoci e inequivoci per ritenere che ella fosse consapevole delcarattere illegale della detenzione. In particolare, con riferimento alle armicontenute nel borsone consegnato da [OSCURATO:PERSONA] agli operanti, non costituisce datoprobatorio significativo, ai fini della prova del dolo, il fatto che la donna potesseavere avuto contezza del fatto che la borsa conteneva armi. Posto che,pacificamente, [OSCURATO:PERSONA] deteneva più armi in modo legale, la mera consapevolezzadi detenzione di ulteriori armi non consente, in sé, di desumerne anche laconsapevolezza del carattere illecito della detenzione.In questo senso, non fornisce elementi di prova utili, né inequivoci, latestimonianza resa dal collaboratore di giustizia. Secondo quanto riportato nellasentenza del giudice di appello, questi avrebbe riferito di aver appreso da terziche [OSCURATO:PERSONA] deteneva armi nella propria abitazione e che di ciò era consapevole lamoglie, [OSCURATO:PERSONA]. Tale deposizione non costituisce prova della consapevolezza delcarattere illecito della detenzione di alcune delle armi possedute, ma solo delfatto, pacifico, che [OSCURATO:PERSONA] possedesse armi e del fatto che la moglie ne fosseconsapevole. Non è utile, però, a delineare i confini di tale consapevolezza, nécon riferimento all’oggetto specifico della detenzione né al carattere lecito oillecito di alcune delle armi.Né, d’altro canto, risultano chiari i motivi per i quali la condotta assuntadalla donna rispetto alla pistola cal. 7,65, già in sé equivoca in ragione dellaincerta ricostruzione dell’episodio, siano indicativi del medesimo atteggiamentosoggettivo rispetto alla detenzione delle altre armi.Tali considerazioni relative alla mancata indicazione di elementi idonei aprovare l’elemento soggettivo del delitto di illecita detenzione delle armi, siestendono, a fortiori, al delitto di ricettazione, non essendo stati indicati elementidai quali desumere che la donna avesse partecipato all’acquisto o fosseconsapevole delle modalità di acquisto delle armi, né del loro carattere illecito.Per i medesimi motivi, non risultano convincenti gli argomenti spesi conriferimento alla detenzione della c.d. penna pistola di cui al capo c).5. Quanto alla dosimetria della pena, si osserva che la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così comeper fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133cod. pen. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio dicassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico e siasorretta da sufficiente motivazione. Inoltre, qualora la pena non superi la mediaedittale, che deve essere calcolata dividendo per due il numero di mesi e di anniche separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato cosìottenuto al minimo, non necessita di una specifica e dettagliata motivazione(Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953-01). Nel caso in esame, la Corteterritoriale ha determinato la pena base in anni quattro di reclusione, conriferimento al più grave delitto di ricettazione, sanzionato con la pena da due adotto anni di reclusione. Ne consegue che la pena base individuata è inferiore allamedia (anni cinque di reclusione) e non richiedeva, quindi, specifica motivazioneche, comunque, è stata fornita, avendo la Corte ritenuto di doverla ridurrerispetto a quella individuata in primo grado, in ragione sia dello stato diincensuratezza sia della collaborazione prestata nel consegnare le armi. Dettamotivazione è stata espressa anche con riguardo agli aumenti operati a titolo dicontinuazione, anche essi sensibilmente ridotto rispetto a quelli applicati in primogrado.6. Del tutto mancante, invece, nonostante esplicita censura la motivazionesulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, siosserva che, in presenza di specifico motivo di gravame, la Corte territoriale ètenuta a motivare sulle ragioni per le quali ritiene di disattendere le istanzedifensive, motivazione che, nel caso in esame, è del tutto mancante.7. Alla luce di quanto esposto, la sentenza deve essere annullata senzarinvio relativamente alla condotta di porto contestata al capo c), dovendoescludersi la contestazione della fattispecie.Deve essere annullata relativamente ai capi a), b) e c) contestati a [OSCURATO:PERSONA],con rinvio per nuovo giudizio su detti capi ad altra sezione della Corte di appellodi Catanzaro perché, in applicazione dei principi enunciati e colmando le lacunemotivazionali evidenziate, riesamini la posizione della ricorrente con riferimentoall’elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati ai capi menzionati.Deve essere annullata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] al punto della decisione relativo al diniego delle circostanzeDeve essere, nel resto, rigettato il ricorso relativamente alla posizione diLicata [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale deve dichiararsi irrevocabile la sentenza inrelazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai capi a), b) e c), quantoal delitto di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967, ed e). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui all'art. 4 della legge n.895 del 1967, ricompreso nel capo c) della rubrica, reato che esclude. Annulla lasentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente aicapi a), b), c), quanto al reato di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967, ed e),con rinvio per nuovo giudizio su detti capi ad altra sezione della Corte di appellodi Catanzaro. Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DavidePietro, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nelresto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara irrevocabile l'affermazione dipenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi a), b), c), quanto alreato di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967, ed e).Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]