CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PREVIDENZA E ASSISTENZA2026 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ANDREA,2884 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].);- intimata -avverso la sentenza n. 1294/2021 della CORTE D’APPELLO diPALERMO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1192/2020;Numero registro generale 10482/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 21315/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 23/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], iscritto all’Albo del Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Agrigento in epoca successiva alsuo collocamento in pensione da magistrato ordinario e titolaredi trattamento pensionistico erogato dall’Inps, ha propostoopposizione avverso la cartella notificatagli tramite PECdall’agente della riscossione in data 20 dicembre 2017, con laquale gli è stato chiesto il pagamento in favore della CassaNazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (CNPAF) dellasomma di 1.599,84 euro a titolo di contributi previdenzialirelativi agli anni 2015 e 2016.A sostegno dell’opposizione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di nonessere tenuto ad effettuare alcun versamento, sia perché nonnutre l’aspettativa di alcun ulteriore trattamento pensionisticosia perché non ha mai percepito alcun reddito da attivitàprofessionale.2. Il Tribunale di Agrigento ha dichiarato che il professionistaera tenuto a versare i contributi richiesti e, in accoglimento delladomanda riconvenzionale proposta dalla Cassa, ha condannatoil medesimo al versamento in favore della stessa della sommadi 1.578,12 euro, oltre interessi.3. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corted’appello di Palermo ha rigettato il ricorso di primo grado econdannato l’appellante Miceli al pagamento delle spese deldoppio grado.4. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria. LaCassa Forense ha resistito mediante controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.- 2 -5. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 20N2u6me,r o irle gistro generale 10482/2022Numero sezionale 2884/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 21315/2026di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaDa,t a pubblicazione 23/06/2026c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2729 c.c., dell’art. 112c.p.c., dell’art. 2, comma 1, dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] edegli artt. 2 e 3 della l. n. 319 del 1975, per avere la Corted’appello affermato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avevapresuntivamente esercitato la professione forense sol perchéiscritto all’Albo.Nel motivo si allega che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha mai esercitatola professione forense e non ha diritto di accedere ad alcuntrattamento previdenziale, per cui non ha l’obbligo di versare icontributi, perché ciò avverrebbe “a vuoto”. Si rappresenta,inoltre, che la Cassa, sia in primo grado che in appello, avevasostenuto il proprio diritto ad ottenere il pagamento deicontributi in ragione non già dell’esercizio della professioneforense, ma per il solo fatto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era iscritto,prescindendo dal dato incontroverso che questi non aveva maisvolto la professione e non aveva diritto al trattamentoprevidenziale. Si osserva, infine, che la Corte d’appello avevaaffermato che l’obbligo di versare i contributi sussiste nel solocaso in cui venga esercitata la professione forense, asserendoaltresì che, nella specie, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto taleall’Albo.Ciò posto, nel motivo si deduce che la sentenza impugnata èincorsa nella violazione: a) dell’art. 2697 c.c., in quanto la Cassa- 3 -non aveva dato prova dell’effettivo svolgimento, da Npumaerrtoe re gistro generale 10482/2022Numero sezionale 2884/2026dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell’attività forense; b) dell’art. 115N ucm.epro. cdi. r,a ccolta generale 21315/2026in quanto era stato utilizzato come unico elemento di provDaat a pubblicazione 23/06/2026l’iscrizione all’Albo; c) dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte avevamodificato la causa petendi della domanda, costituita non giàdall’iscrizione del professionista alla Cassa, bensì dallosvolgimento dell’attività professionale; d) dell’art. 2, comma 1,dello Statuto della Cassa, da cui emerge che la mera iscrizioneall’Albo non è sufficiente allo scopo di affermare che l’avvocatoabbia svolto la professione forense; e) dell’art. 2729 c.c., siaperché il mancato svolgimento, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],della professione forense non è un fatto ignoto, ma è un fattocerto e incontroverso, sia perché l’iscrizione all’Albo nondimostra che la professione è stata svolta con continuità; f) degliartt. 2 e 3 della l. n. 319 del 1975, che prevedono il rimborsodei contributi versati qualora sia accertata la mancanza dieffettività e continuità nell’esercizio della professione forense.2. Tramite il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., si prospetta la falsa applicazionedell’art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, oltre che delregolamento di attuazione di tali disposizioni, per avere la Corted’appello affermato la sussistenza dell’obbligo di versarecontributi previdenziali, nonché dell’art. 38 della Costituzione edell’art. 2, comma 1, dello Statuto della Cassa, oltre che degliartt. 2 e 3 della l. n. 319 del 1975, per avere la sentenzaimpugnata affermato la sussistenza dell’obbligo di versare icontributi senza il corrispettivo diritto di accedere ad untrattamento previdenziale.Parte ricorrente rimprovera alla Corte di merito di non averpreso in considerazione i motivi di appello, nei quali non avevamai dedotto di non essere tenuto al versamento dei contributi a- 4 -causa della sua “tarda età”, ma aveva eccepito di non aveNru mmeroa rie gistro generale 10482/2022Numero sezionale 2884/2026esercitato la professione forense e, conseguentemente,N udmie rno odi nra ccolta generale 21315/2026aver diritto, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto della Cassa, aDdat a pubblicazione 23/06/2026alcun trattamento previdenziale e, quindi, di non essereobbligato al versamento dei contributi in qualunque misura,perché essi sarebbero stati versati “a vuoto” in violazionedell’art. 38 Cost., come affermato dalla Consulta nella sentenzan. 67 del 2018.3. I due motivi, che per ragioni di connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati.3.1. Occorre premettere che la sentenza impugnata ha preso lemosse dalla disamina dall’art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247del 2012, e del conseguente Regolamento di attuazioneemanato con delibera del Comitato dei delegati in data 31gennaio 2014, ed ha affermato che, a seguito della riforma del2012, è stato introdotto il principio di automaticità dell’iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione all’Albo degli avvocati(v. pag. 5).Inoltre, ha riportato ampi stralci della sentenza della Cortecostituzionale n. 67 del 2018, traendone le seguenti conclusioni:a) l’iscrizione alla Cassa è automatica per effetto dell’iscrizioneall’Albo degli avvocati, sicché a seguito delle entrate in vigoredella l. n. 247 del 2012 non può più darsi il caso dell’avvocatoiscritto all’Albo ma non alla Cassa; b) il versamento deicontributi è dovuto a prescindere dal fatto che l’accesso alleprestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato,altamente improbabile (v. pag. 9).Infine, con specifico riferimento alla fattispecie in esame haaffermato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] «… in seguito all’iscrizioned’ufficio alla Cassa, sia senz’altro tenuto al versamento deicontributi rimanendo, così, del tutto irrilevante il fatto che lo- 5 -stesso, per come dedotto nell’atto di gravame, non abbiNau mmeroa rie gistro generale 10482/2022Numero sezionale 2884/2026prodotto alcun reddito professionale, essendo, Nauim erof dini rai ccolta generale 21315/2026contributivi, necessario soltanto l’esercizio della professione chDeat a pubblicazione 23/06/2026deve ritenersi presunta dalla stessa iscrizione all’Albo, dellaquale costituisce ineludibile presupposto» (v. pagg. 9 e 10).3.2. La decisione assunta dalla Corte d’appello di Palermo èconforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere inparte corretta (art. 384, ultimo comma, c.p.c.).3.3. Esattamente la Corte di merito ha osservato che, a seguitodell’entrata in vigore dell’art. 21, comma 8, della l. n. 247 del2012, l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] consegue automaticamenteall’iscrizione all’Albo. Così recita il richiamato comma 8:«L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione allaCassa nazionale di previdenza e assistenza forense».Tale disposizione ha innovato il meccanismo di accesso alsistema previdenziale forense, sostituendo il previgente criteriodell’esercizio continuativo dell’attività professionale con quellodella mera iscrizione all’Albo professionale. In questo modo, èstato eliminato il doppio binario che in passato prevedeva, pergli avvocati, la facoltà di iscrizione al proprio ente previdenziale,che si tramutava in obbligo soltanto nel caso di raggiungimentodi determinate soglie reddituali.Poiché l’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] è conseguenza automaticadell’iscrizione dell’interessato all’Albo professionale, il requisitodell’esercizio professionale continuo non condiziona più lalegittimità e la persistenza della iscrizione all’ente previdenziale.Il rapporto previdenziale (nonché il connesso rapportocontributivo) e l’attività professionale rimangono comunquecollegati, giacché a norma del già citato art. 21: a) lapermanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’eserciziodella professione in modo effettivo, continuativo, abituale e- 6 -prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimenNutmoe roa rie gistro generale 10482/2022Numero sezionale 2884/2026primi anni di esercizio professionale (comma 1, prima paNrutmee)r;o dbi r)a ccolta generale 21315/2026le modalità di accertamento dell’esercizio effettivoDa,t a pubblicazione 23/06/2026continuativo, abituale e prevalente della professione, leeccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sonodisciplinate con regolamento e con le modalità nello stessostabilite, con esclusione di ogni riferimento al redditoprofessionale (comma 1, seconda parte); c) la mancanza dellaeffettività, continuità, abitualità e prevalenza dell’esercizioprofessionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, lacancellazione dall’albo (comma 4).Dunque, la mancanza di effettività, continuità e abitualitàdell’attività forense elide il rapporto contributivo, ma soloqualora comporti la cancellazione dall’albo al quale l’avvocato èiscritto.3.4. Come correttamente si rileva nella sentenza impugnata,nello stesso senso depone anche l’art. 1 del Regolamentoapprovato mediante delibera del Comitato dei delegati del 31gennaio 2014. Il comma 1 del citato art. 1, infatti, così dispone:«A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, odalla data di iscrizione all’Albo, se successiva, l’iscrizione allacassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli albiprofessionali forensi, fermo restando il disposto di cui all’articolo4 della legge n. 141 del 1992». Il successivo comma 2, peraltro,prevede che «L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla GiuntaEsecutiva della Cassa, con la decorrenza di cui al comma 1, nonappena sia pervenuta comunicazione dell’iscrizione in un Alboforense».3.5. Altrettanto puntualmente la Corte territoriale ha precisatoche, in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 509 del- 7 -1994, che ha trasformato in persone giuridiche di diritto pNriuvmaertoo re gistro generale 10482/2022Numero sezionale 2884/2026gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assNisumteeron dzi ara ccolta generale 21315/2026(come nel caso della CNAPF), si è verificata una sostanzialDeat a pubblicazione 23/06/2026delegificazione della disciplina relativa al rapporto contributivoed al rapporto previdenziale che tali enti intrattengono con illoro iscritti.Si tratta di affermazione in linea con la giurisprudenza di questaCorte, secondo cui (v. Cass. n. 24628 del 2023), in conseguenzadell’entrata in vigore del d.lgs. n. 509 del 1994 (recantel’attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della l.n. 537 del 1993, in materia di trasformazione in personegiuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie diprevidenza e assistenza), e della connessa delegificazione delladisciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali entiintrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale,che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondereai beneficiari, la determinazione della relativa disciplina è stataaffidata dalla legge all’autonomia regolamentare degli enti, iquali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delleloro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga adisposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass. n.24202 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287 del 2018,Cass. n. 27541 del 2020 e Cass. n. 544 del 2021).3.6. Infine, è senza dubbio corretta anche l’affermazionesecondo cui dalla sentenza della Corte costituzionale n. 67 del2018 si desume che il versamento dei contributi è dovuto aprescindere dal fatto che l’accesso alle prestazioni della Cassasia, per il singolo assicurato, altamente improbabile.Mediante la citata sentenza la Consulta ha, fra le altre cose,dichiarato infondate le questioni di legittimità degli artt. 10 e22, comma 2, della l. n. 576 del 1980, nella parte in cui- 8 -Numero registro generale 10482/2022prevedono che l’avvocato iscritto alla CNPAF, che sia ancheN umero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 21315/2026titolare di pensione di vecchiaia nell’AGO della gestione Inps, Dèat a pubblicazione 23/06/2026tenuto al versamento di un contributo percentuale sul redditoannuale secondo le stesse regole che si applicano nel caso in cuiad iscriversi sia un giovane avvocato. [OSCURATO:PERSONA] leva sul criteriosolidaristico cui si ispira il sistema della Cassa, difatti, la Cortecostituzionale ha affermato che il principio di ragionevolezza(art. 3 Cost.) e quello di adeguatezza dei trattamentiprevidenziali (art. 38, secondo comma, Cost.) non sono insofferenza allorché l’accesso alle prestazioni della Cassa sia inconcreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile inragione di circostanze di fatto legate al caso di specie, qualel’iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica.Sul punto, è utile altresì richiamare le ampie argomentazionicontenute in alcune recenti decisioni di questa Corte,pronunciatesi in tema di calcolo della pensione di vecchiaiaerogata in favore degli iscritti alla CNPAF (cfr. Cass. nn. 4575,4577, 8006 e 12830 del 2026), nelle cui motivazioni si osserva:«… La natura solidaristica del sistema previdenziale in esamefavorisce un collegamento funzionale dei contributi versati allagestione collettiva della Cassa, allontanandosi dallaproporzionalità del rapporto tra contributi e prestazione, piùaderente ad un sistema mutualistico improntato a scambioreciproco, sinallagmatico; … Il tema del carattere solidaristico èstato affrontato ampiamente dalle pronunce della Cortecostituzionale … nelle sentenze n. 201/86 (resa su ordinanze dirimessione antecedenti alla normativa in esame del 1980) e n.67/2018 (in cui, confermata la legittimità costituzionale dell’art.10 L. 576/80, si afferma che anche dopo la trasformazionedella Cassa in ente di diritto privato in forza del D.Lgs. 509/94e l’apertura all’autonomia regolamentare, non è indebolito il- 9 -Numero registro generale 10482/2022criterio solidaristico di base che rimane fondamento essenzialeN umero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 21315/2026di questo sistema integrato, di fonte legale e regolamentareD)a.t a pubblicazione 23/06/2026Tale connotazione solidaristica giustifica e legittimal’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizionedell’avvocato al suo regime previdenziale ed agli obblighicontributivi; l’assicurato, che obbligatoriamente accede alsistema previdenziale della Cassa (fondazione con personalitàgiuridica di diritto privato), “partecipa, nel complesso ed ingenerale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cuiintervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicurazione dinatura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligocontributivo senza che sia necessario alcun più stretto edindividualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tracontribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico cheassicura la corrispondenza al paradigma della tutelaprevidenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost.”» (v.punti 16 e 17 della motivazione).3.7. Partendo dalle corrette premesse di cui si è dato conto inprecedenza la Corte d’appello è giunta all’esatta conclusionesecondo cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a seguito di iscrizione d’ufficio allaCassa, è senz’altro tenuto al versamento dei contributi.A tale considerazione ha poi affiancato il rilievo secondo cui,nella specie, è irrilevante il fatto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non abbiaprodotto alcun reddito professionale, essendo necessario, a solifini contributivi, l’esercizio dell’attività forense, da ritenersi“presunta” dalla stessa iscrizione all’Albo (v. pagg. 9 e 10).È evidente che tale affermazione, sulla quale si appuntano inprevalenza le censure del ricorrente, non è coerente con lecondivisibili conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale inprecedenza sintetizzate. Come osservato, difatti, l’effettivosvolgimento dell’attività forense è condizione necessaria- 10 -affinché permanga l’iscrizione all’albo professionale, mNuam eroin re gistro generale 10482/2022Numero sezionale 2884/2026presenza di tale iscrizione è automatica l’iscrizione alla CNausmserao dei r,a ccolta generale 21315/2026quindi, insorge l’obbligo per il professionista iscritto di versarDeat a pubblicazione 23/06/2026la contribuzione.3.8. Ne consegue che non hanno pregio le censure a mezzodelle quali il ricorrente lamenta l’erroneità dell’affermazionesecondo cui lo svolgimento dell’attività professionale è presuntaper effetto dell’iscrizione all’Albo professionale. Da taleiscrizione, difatti, non deriva la presunzione di svolgimentodell’attività professionale, bensì l’obbligo ex lege di iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, non sono fondate le doglianze tramite le quali sidenuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. edell’art. 2729 c.c., posto che l’obbligo di versare i contributi inquestione non è connesso all’operatività di alcuna regola digiudizio presuntiva, bensì ad un ben preciso effetto scaturentein modo automatico dall’iscrizione all’Albo.3.9. Non è ravvisabile neppure la dedotta violazione degli artt.2 e 3 della l. n. 319 del 1975 («Modifiche delle norme riguardantila previdenza e l’assistenza forense»), che rispettivamentedettano i criteri in base ai quali deve valutarsi la continuità dellosvolgimento dell’attività professionale (art. 22 della l. n. 576 del1980, che rimanda all’art. 2 cit.) e demandano alla giuntaesecutiva della Cassa il compito di provvedere periodicamentealla revisione degli iscritti con riferimento alla continuitàdell’esercizio professionale entro il quinquennio.Si tratta di disposizioni non compatibili con le previsionicontenute nella l. n. 247 del 2012, applicabili ratione temporisalla fattispecie in esame. In proposito, questa Corte ha direcente rilevato (v. Cass. n. 17352 del 2026) che l’art. 21,comma 8, della l. n. 247 del 2012, lega indissolubilmente- 11 -l’iscrizione alla Cassa all’iscrizione all’Albo degli avvNoucmaertoi r.e gistro generale 10482/2022Numero sezionale 2884/2026Pertanto, la disposizione dell’art. 2, terzo comma, della l.N unm.e r3o 1di 9ra ccolta generale 21315/2026del 1975, che prevedeva che l’avvocato che si trova iDnat a pubblicazione 23/06/2026situazione di incompatibilità, anche in assenza di unaccertamento di tale incompatibilità, non potesse essere iscrittoalla Cassa (per cui i contributi versati nello stesso periododovevano ritenersi non dovuti per inesistenza del rapportoprevidenziale), non essendo stata riproposta nella nuovadisciplina non può più ritenersi in vigore essendo incompatibilecon il principio in base al quale l’avvocato iscritto all’Albo deveobbligatoriamente essere iscritto alla Cassa, per cui l’obbligocontributivo permane fin tanto che permane l’iscrizione all’Albo,fatto salvo il peculiare meccanismo di cui all’art. 22, ultimocomma, della legge n. 576 del 1980, norma espressamenterichiamata dall’art. 4 del Regolamento citato.3.10. Non giova alla prospettazione di parte ricorrente, infine,neppure il richiamo a Cass. n. 10267 del 2021, in quantoGestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,a carico di un professionista iscritto ad albo o elenco. È rispettoa tale diversa questione, invero, che assume rilievo il datodell’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di unaprofessione che dia luogo ad un reddito non assoggettato acontribuzione da parte della cassa di riferimento.4. Con il terzo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. edell’art. 2909 c.c., per avere la Corte d’appello accolto il terzomotivo di appello condannando tuttavia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della somma di 1.599,44 euro, indicata nella cartellaopposta, in luogo della minor somma di 1.578,12 euro, oggetto- 12 -Numero registro generale 10482/2022della condanna pronunciata dal Tribunale in accoglimento dellaN umero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 21315/2026domanda riconvenzionale spiegata dalla Cassa. Data pubblicazione 23/06/2026Parte ricorrente sottolinea che il motivo di appello non eradiretto a modificare in senso a sé sfavorevole la decisione delGiudice di primo grado, evidenziando che il Tribunale, avendoaccolto la domanda riconvenzionale, aveva ritenutoimplicitamente nulla la cartella. Sottolinea, altresì, che la Corted’appello non si era resa conto che il motivo di impugnazioneera diretto ad ottenere una integrazione della motivazione resadal Tribunale e, di sua iniziativa, aveva ribaltato la decisionesenza che nessuna delle parti gliene avesse fatto richiesta,proposto appello.5. Il motivo è da ritenersi fondato nei termini di seguitoprecisati.5.1. A proposito del terzo motivo di appello, nella sentenzaimpugnata si legge che esso è stato parzialmente accolto perchéla censura: a) non è fondata laddove l’appellante, cioèl’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito la nullità della cartella per mancataallegazione alla PEC di copia della cartella mancantedell’attestazione di conformità all’originale, in quanto taledoglianza, quand’anche fondata, non è suscettibile di condurread una pronuncia di annullamento della cartella stessa, la cuivalidità investe accertamenti su aspetti diversi da quelli afferentialla regolarità della notifica; b) è fondata, invece, laddove siosserva che, rigettate le doglianze di forma e di merito avversola cartella, quest’ultima avrebbe dovuto continuare ad essere iltitolo esecutivo per la riscossione delle somme in essa indicate,sicché il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarareassorbita la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa solo- 13 -in via subordinata, per il caso di annullamento della caNrutmeerlola re gistro generale 10482/2022Numero sezionale 2884/2026stessa per motivi di carattere formale. Numero di raccolta generale 21315/20265.2. È vero che, come sostiene la controricorrente, in linea dDait a pubblicazione 23/06/2026principio al giudice d’appello è sempre consentito, senza violareil principio del contraddittorio, sostituire anche d’ufficio lamotivazione che ritenga scorretta.Tuttavia, nella specie, la Corte di merito non si è limitata amotivare diversamente la statuizione adottata dal Tribunale, maha riformato la sentenza di primo grado rigettando in toto ilricorso in opposizione proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per tale viarendendo irretrattabile il contenuto della cartella di pagamentoimpugnata, il cui importo è superiore alla pronunciacondannatoria emessa dal primo Giudice (1.599,44 euro inluogo di 1.578,12 euro).Così decidendo, quindi, la pronuncia è incorsa nella violazionedel divieto di riforma in senso peggiorativo per l’appellante dellasentenza di primo grado. Secondo il costante indirizzo di questaCorte, difatti, in assenza di impugnazione incidentale della parteparzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può esserepiù sfavorevole, nei confronti dell’impugnante, di quanto non siastata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dareluogo ad una reformatio in peius in danno di quest’ultimo dellaparte della decisione non interessata dalla impugnazione (cfr.Cass. n. 24459 del 2022, nonché Cass. n. 2028 del 2012, Cass.n. 23240 del 2011, Cass. n. 14063 del 2006, Cass. n. 10965 del2004, Cass. n. 10996 del 2003 e Cass. n. 8804 del 2001).6. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, va accolto ilterzo motivo di ricorso, mentre i primi due devono essererigettati. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’esserecassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corted’appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad- 14 -Numero registro generale 10482/2022un nuovo esame del terzo motivo dell’appello attenendosi aNl umero sezionale 2884/2026Numero di raccolta generale 21315/2026divieto di reformatio in peius sopra ricordato. Quale giudice dDealt a pubblicazione 23/06/2026rinvio, alla Corte d’appello è demandato il compito di regolare lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e ilsecondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’appellodi Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvederein ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno2026La PresidenteRossana Mancino- 15 -