Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 24209/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1400,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2021 in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova ai fini dell'affermazione di penale responsabilità e in relazione all'art. 195 cod. proc. pen. 3.

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

La doglianza non è, inoltre, sostenuta dal necessario, previo, confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l'imputato sorpreso dall'ufficiale di P.G., escusso in dibattimento, mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore, pur non avendone autorizzazione, su suolo pubblico, essendo irrilevante il fatto che non sia stato visto nell'atto di ricevere denaro o chiavi, in quanto condotte neppure contemplate dalla fattispecie incriminatrice.

Inoltre, l'imputato risultava essere già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, così come accertato in forza di una verifica effettuata al terminale e comunicata al teste via radio.

Questo ultimo dato prevede la trasformazione della fattispecie amministrativa nella più severa ipotesi penale.

Relativamente alla lamentata mancanza di prova della definitività della precedente sanzione amministrativa di cui al verbale di contestazione dell'Il giugno 2019, va richiamato l'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad esempio, la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, Dakir, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1400,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2021 in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova ai fini dell'affermazione di penale responsabilità e in relazione all'art. 195 cod. proc. pen. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La doglianza non è, inoltre, sostenuta dal necessario, previo, confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l'imputato sorpreso dall'ufficiale di P.G., escusso in dibattimento, mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore, pur non avendone autorizzazione, su suolo pubblico, essendo irrilevante il fatto che non sia stato visto nell'atto di ricevere denaro o chiavi, in quanto condotte neppure contemplate dalla fattispecie incriminatrice. Inoltre, l'imputato risultava essere già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, così come accertato in forza di una verifica effettuata al terminale e comunicata al teste via radio. Questo ultimo dato prevede la trasformazione della fattispecie amministrativa nella più severa ipotesi penale. Relativamente alla lamentata mancanza di prova della definitività della precedente sanzione amministrativa di cui al verbale di contestazione dell'Il giugno 2019, va richiamato l'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad esempio, la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, Dakir, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 24209/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris