CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 12181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 11555anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Milano e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimati avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Milano datata 17 novembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 marzo 2023 dal Consigliere r elatore d ott. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG11155/2022 camera di consiglio9.3.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. — E’ impugnat a per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Milano ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento espulsivo del [OSCURATO:PERSONA] del capoluogo lombardo. 2. ― Uno è il motivo di impugnazione. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il ricorrente deduce la n ullità del provvedimento impugnato, per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. . S ostiene, in sintesi,che il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva disatteso la propria richiesta di permesso di soggiorno,avrebbe omesso di verificare l’esistenza delle condizioni per il rilascio del permesso per protezione speciale. 2. ― Il ricorso è infondato . Il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca o annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego(Cass. Sez. U.16 ottobre 2006, n. 22217; di recente: Cass. 19 settembre 2020, n. 18788). Ora, ilricorrente non deduce di aver sollecitato il Giudice di pace alla verifica delle condizioni ostative all’espulsione di cui all’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998― di cui, del resto nemmeno assume vi sia stata allegazione in sede di merito― , ma si limita a lamentare che il provvedimento impugnato non abbia esaminato la propria generica doglianza quanto all’omesso scrutinio, da parte del [OSCURATO:PERSONA], Sez. I –RG11155/2022 camera di consiglio9.3.2023 delle condizioni per il rilascio del permesso per protezione speciale (scrutinio previsto dall’art. 19, comma 1.2, d.lgs. cit.). Una tale censura non è però conducente. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha chiarito (pag. 1 dell’ordinanza) che il controllo giurisdizionale è limitato all’esistenza, al momento dell’espulsione,dei requisiti di legge (nella specie positivamente accertati), facendo così concreta applicazione dellagiurisprudenza sopra richiamata. Lo stesso Giudice di pace non era tenuto a prendere posizione sul sostanziale (e implicito) diniego della protezione speciale da parte del [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tale profiloesula dal perimetro di indagine sopra indicato, segnato ― come si è visto ― dal l a verifica circa l’ esistenza o inesistenza di un titolo di soggiorno che consenta allo straniero di restare in Italia. E del resto, a fronte del mancato riconoscimento dei presupposti per l a protezione specialel’interessato può proporre domanda al giudice ordinario (così come in precedenza era possibile per il denegato riconoscimento della protezione umanitaria: sul riparto di giurisdizione, cfr., per tutte,Cass. Sez. U. 27 novembre 2018, n. 30658): domanda non surrogabile dalla censura motivazionale (quanto alle ragioni del sostanziale diniego) proposta avanti al giudice dell’espulsione. 3. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito peril ricorso, se dovuto. Così deciso in Ro