CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30222/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 35290-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO ( STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 368/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1.[OSCURATO:PERSONA], cittadino svizzero e residente in Lugano (CH), impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso delle trattenute Irpef operate dall'Ufficio sul trattamento pensionistico erogato per l'anno 2011. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo rigettava l'appello rilevando che il contribuente aveva fornito la prova della residenza effettiva sotto l'aspetto dell' «interesse vitale>> ed aveva assolto agli oneri, previsti dall'art. 29 2° comma della convenzione tra Italia e Conferedazione svizzera, depositando una attestazione dell'autorità elvetica di assoggettamento alli imposizione fiscale di quello stato. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente e l'Agenzia delle Entrate hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 35290 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 18 e 29 della convenzione Italia-Svizzera, approvata e resa esecutiva in Italia con la I. 943/78 e 2697 cc ; la sentenza viene criticata per aver fondato il diritto al rimborso in assenza di prova specifica e puntuale della effettiva tassazione nella Confederazione elvetica. L'attestazione depositata dalla controparte non si appalesava inidonea a dare dimostrazione della imposizione nello stato elvetico. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 18 e 29 della convenzione [OSCURATO:PERSONA], approvata e resa esecutiva in Italia con la I. 943/78, 2697 e 2729 cc, si sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto provata da parte del contribuente la residenza nel territorio elvetico sulla base di indici presuntivi non tenendo conto dei plurimi elementi di segno opposto dall'Agenzia. 1.2 Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa. L'articolazione della vicenda processuale nelle sue linee essenziali si desume dalla parte iniziale del ricorso 2. Il primo motivo è, in primo luogo, inammissibile per difetto dei necessari requisiti di specificità e autosufficienza. 2.1 L'art. 29 della Convenzione stabilisce che << Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono Ric. 2019 n. 35290 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione>>. 2.2 L'Ufficio con il motivo censura il giudizio espresso dal Giudice d'appello sull'idoneità e congruità probatoria del certificato rilasciato dall'autorità elvetica ma non ha prodotto o riportato nel ricorso i passi della motivazione dell'atto, né ha indicato il luogo del suo reperimento, onde consentire alla Corte di apprezzare la fondatezza della doglianza (cfr. negli stessi termini Cass. 10544/2019). 2.3 n motivo è, pure, infondato. 2.4 Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la CTR ha accertato che la certificazione dell'autorità svizzera non si è limitata a confermare la residenza in quel paese del contribuente ma ha attestato che lo stesso <<è ivi assoggettato a imposte dirette e che, in particolare, i redditi Inps in esame corrisposti a titolo di trattamento di quiescenza saranno considerati ai fini dell'imposizione in quello stato>> 2.5 I giudici di seconde cure hanno, quindi, fatto buon governo dei principi elaborati alla giurisprudenza citata dalla stessa ricorrente secondo la quale <<la certificazione prodotta dal ricorrente (semplicemente attestante la sua residenza fiscale nella Repubblica Argentina durante i periodi 2003-2004 e 2005) si rivela effettivamente inidonea nella prospettiva di cui all'art. 29 della Convenzione, giacchè questa richiede che le istanze di rimborso siano corredate di certificazione dell'altro Stato contraente attestante, non semplicemente la residenza fiscale, ma, in termini più pregnanti, "che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle Ric. 2019 n. 35290 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione">> ( cfr Cass.1460/ 2016) 3 II secondo motivo è infondato. 3.1 E' pacifico che il ricorrente sia cittadino elvetico ed abbia formale residenza in Lugano presso l'abitazione di sua proprietà; anche a voler ritenere che il Villa sia proprietario anche nel territorio italiano di un'abitazione permanente va rilevato che, secondo quanto stabilito dall'art. 4 2° comma della più volte citata Convenzione << Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,una persona diversa da una persona fisica e' Ric. 2019 n. 35290 sez. MT - ud. 13-07-2021 -5- considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle societa' di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformita' della legislazione di uno Stato contraente. 3.2 Orbene - a fronte dell'articolata motivazione, in base alla quale il giudice a quo ha dato conto, attraverso la disamina degli elementi di valutazione disponibili, secondo un corretto ragionamento presuntivo del proprio convincimento circa il posizionamento in territorio elvetico delle relazioni personali ed economiche ( i cosiddetti << interessi vitali>>)- l'Agenzia delle Entrate , sotto l'apparente prospettazione del vizio di violazione delle disposizioni 4 e 18 della Convenzione e della normativa sulla ripartizione dell'onere della prova e del regime delle presunzioni, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l'apprezzamento in fatto del giudice di merito, espresso con motivazione esauriente, basato sulle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente e, quindi, sottratto al sindacato di cui al presente giudizio di legittimità 3.3 Resta, infatti riservata al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., tra le altre, Cass.22901/05, 15693/04, 11936/03 e, più recentemente, nr. 1460/2016 e 2935/2018). 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo Ric. 2019 n. 35290 sez. MT - ud. 13-07-2021 -6- 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr 115 ( Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 oltre ad C 200,00 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio il Pre