CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna - giudicando, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, e nei limiti del devoluto, [OSCURATO:PERSONA], imputato dei plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso, di cui al capo A) della rubrica - confermava il giudizio di bilanciamento tra le già concesse attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., attestando all'esito la pena principale al minimo edittale di tre anni di reclusione. 2. L'imputato ricorre nuovamente per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando errata applicazione della legge penale. Invano la difesa si sarebbe sforzata di evidenziare gli elementi idonei a tratteggiare correttamente, nella prospettiva della prevalenza delle attenuanti, la personalità dell'imputato, mosso dall'esclusiva intenzione di assicurare l'operatività e la sopravvivenza stessa dell'attività aziendale. Sarebbe stato comunque compito del giudice di rinvio cogliere ogni altro elemento deponente nella medesima prospettiva, ancorché dal difensore non enunciato. I precedenti penali sarebbero remoti e di scarsa significatività per il giudizio da rendere, mentre incongrua apparirebbe l'esaltazione del ruolo rivestito dall'imputato nella vicenda criminale, a scapito ingiustificato di quello della moglie, definitivamente condannata per concorso nel medesimo reato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). La sentenza impugnata, che giustifica la soluzione dell'equivalenza alla luce del preponderante ruolo esecutivo svolto dall'imputato nella dinamica criminosa, dei precedenti penali per reati su base fraudolenta e dell'assenza di diversi e tangibili elementi di più favorevole valutazione, palesemente adempie l'onere motivazionale legale sopra enunciato, onde la manifesta infondatezza del proposto ricorso. 2. Il ricorso deve essere così dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere altresì condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell