Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 23617/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19464/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 114/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.COSSERIA 5; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 3733/2021 depositata il19/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Nel 2006, la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire dichiarare inefficaci e, quindi, inopponibili alla massa dei creditori quattro compravendite immobiliari, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 e ss. c.c.

In particolare, deduceva la ricorrenza in ciascuna di tali vendite dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria, stante la situazione di insolvenza della Iulio al momento dei trasferimenti, il prezzo inferiore al valore di mercato e la mancanza di prova di pagamento.

Si costituiva in giudizio il Piscitelli, contestando la fondatezza della domanda revocatoria per aver acquistato dalla Pappa gli immobili in buona fede e a prezzo congruo.

In subordine, chiedeva la condanna di quest’ultima a restituirgli le somme incassate. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.

Il Tribunale di Latina, all’esito dell’istruttoria, nel corso della quale disponeva anche una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 2673/2015, accoglieva la domanda revocatoria, in quanto nel primo atto di vendita, erano ravvisabili tutti relativi requisiti, avendo la Pappa (socia al 90% e amministratore unico della fallita) acquistato da tale società quattro immobili, senza pagare il prezzo che peraltro era inferiore a quello di mercato accertato dalla CTU.

Dalla inefficacia del primo trasferimento, discendeva quella delle successive alienazioni al Piscitelli.

Infine, il Tribunale respingeva la domanda avanzata da costui nei confronti della Pappa per mancata prova del versamento del prezzo. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo l’integrale riforma della decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività dell’impugnazione e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 3733/2021, depositata il 19 maggio 2021, in accoglimento dell’eccezione dell’appellata, dichiarava inammissibile l’impugnazione e condannava l’appellante alla refusione delle spese di lite ed al versamento del contributo ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che la sentenza di primo grado era stata notificata al legale del Piscitelli il 14 dicembre 2015 (come da relata di notifica in atti) e l’appello proposto da quest’ultimo era stato notificato tardivamente al difensore della Curatela, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ed infatti, dopo un primo tentativo con esito negativo per trasferimento di studio, il relativo avviso di ricevimento era stato restituito al mittente il 13 gennaio 2016 (come risulta dall’originale agli atti).

Quest’ultimo, però, aveva ripreso il processo notificatorio e notificato l’impugnazione, a mezzo p.e.c., in data 22 gennaio 2016, quando quindi il termine breve per proporre appello era già decorso (13 gennaio 2016).

La Corte precisava che, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016, del tutto irrilevante era il primo tentativo di notifica, non avendo l’appellante dimostrato di aver effettuato le dovute ricerche sullo studio del difensore del Fallimento presso il relativo albo professionale.

Tale difensore, nelle more, si era spostato in altro indirizzo sempre nel circondario del Tribunale di Latina.

Sotto questo profilo, assolutamente inidoneo a provare la non imputabilità all’appellante della mancata notifica era la ricerca da costui effettuata sul motore di ricerca Google (da cui risultava il vecchio indirizzo di studio), poiché il professionista era tenuto a curarne l’aggiornamento solo sull’albo degli Avvocati diLatina.

E lo stesso appellante non aveva provato che, all’epoca della notifica, la variazione non era stata ancora pubblicata su detto albo. 3.Avverso tale sentenza il Piscitelli propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione 4.1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la Violazione e errata applicazione delle norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 in riferimento all’art. 325 c.p.c.” La Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’appello inammissibile per tardività, quando invece la costituzione dell’appellato aveva avuto effetto sanante ex tunc.

5. Il ricorso è improcedibile : n on risulta depositata la relata della sentenza notificata.

La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. - dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’eser cizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. n. 30765/2017; Cass. n. 25070/2010).

Nel caso di specie, come risulta anche dal ricorso (cfr. pag. 15) risulta depositata solo copia autentica della sentenza impugnata, mentre neppure soccorre il ricorrente il rinvenimento in altri atti della copia notificata o il principio di cui a Cass. 17066/13, che esclude l’improcedibilità qualora il ricorso sia comunque notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza gravata (nella specie, tale termine essendo elasso lunedì 19/07/2021, a fronte della notifica del ricorso in data 20/07/2021). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.800, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19464/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 114/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.COSSERIA 5; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 3733/2021 depositata il19/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Nel 2006, la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire dichiarare inefficaci e, quindi, inopponibili alla massa dei creditori quattro compravendite immobiliari, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 e ss. c.c. In particolare, deduceva la ricorrenza in ciascuna di tali vendite dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria, stante la situazione di insolvenza della Iulio al momento dei trasferimenti, il prezzo inferiore al valore di mercato e la mancanza di prova di pagamento. Si costituiva in giudizio il Piscitelli, contestando la fondatezza della domanda revocatoria per aver acquistato dalla Pappa gli immobili in buona fede e a prezzo congruo. In subordine, chiedeva la condanna di quest’ultima a restituirgli le somme incassate. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace. Il Tribunale di Latina, all’esito dell’istruttoria, nel corso della quale disponeva anche una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 2673/2015, accoglieva la domanda revocatoria, in quanto nel primo atto di vendita, erano ravvisabili tutti relativi requisiti, avendo la Pappa (socia al 90% e amministratore unico della fallita) acquistato da tale società quattro immobili, senza pagare il prezzo che peraltro era inferiore a quello di mercato accertato dalla CTU. Dalla inefficacia del primo trasferimento, discendeva quella delle successive alienazioni al Piscitelli. Infine, il Tribunale respingeva la domanda avanzata da costui nei confronti della Pappa per mancata prova del versamento del prezzo. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo l’integrale riforma della decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività dell’impugnazione e, nel merito, l’infondatezza delle censure. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 3733/2021, depositata il 19 maggio 2021, in accoglimento dell’eccezione dell’appellata, dichiarava inammissibile l’impugnazione e condannava l’appellante alla refusione delle spese di lite ed al versamento del contributo ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che la sentenza di primo grado era stata notificata al legale del Piscitelli il 14 dicembre 2015 (come da relata di notifica in atti) e l’appello proposto da quest’ultimo era stato notificato tardivamente al difensore della Curatela, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti, dopo un primo tentativo con esito negativo per trasferimento di studio, il relativo avviso di ricevimento era stato restituito al mittente il 13 gennaio 2016 (come risulta dall’originale agli atti). Quest’ultimo, però, aveva ripreso il processo notificatorio e notificato l’impugnazione, a mezzo p.e.c., in data 22 gennaio 2016, quando quindi il termine breve per proporre appello era già decorso (13 gennaio 2016). La Corte precisava che, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016, del tutto irrilevante era il primo tentativo di notifica, non avendo l’appellante dimostrato di aver effettuato le dovute ricerche sullo studio del difensore del Fallimento presso il relativo albo professionale. Tale difensore, nelle more, si era spostato in altro indirizzo sempre nel circondario del Tribunale di Latina. Sotto questo profilo, assolutamente inidoneo a provare la non imputabilità all’appellante della mancata notifica era la ricerca da costui effettuata sul motore di ricerca Google (da cui risultava il vecchio indirizzo di studio), poiché il professionista era tenuto a curarne l’aggiornamento solo sull’albo degli Avvocati diLatina. E lo stesso appellante non aveva provato che, all’epoca della notifica, la variazione non era stata ancora pubblicata su detto albo. 3.Avverso tale sentenza il Piscitelli propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 4.1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la Violazione e errata applicazione delle norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 in riferimento all’art. 325 c.p.c.” La Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’appello inammissibile per tardività, quando invece la costituzione dell’appellato aveva avuto effetto sanante ex tunc. 5. Il ricorso è improcedibile : n on risulta depositata la relata della sentenza notificata. La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. - dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’eser cizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. n. 30765/2017; Cass. n. 25070/2010). Nel caso di specie, come risulta anche dal ricorso (cfr. pag. 15) risulta depositata solo copia autentica della sentenza impugnata, mentre neppure soccorre il ricorrente il rinvenimento in altri atti della copia notificata o il principio di cui a Cass. 17066/13, che esclude l’improcedibilità qualora il ricorso sia comunque notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza gravata (nella specie, tale termine essendo elasso lunedì 19/07/2021, a fronte della notifica del ricorso in data 20/07/2021). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.800, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma de
Sentenza Cassazione n. 23617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris