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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11490/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30031/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che essendo stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa, non essendovi alcuna correlazione con la mancata eccezione che andava formulata alla successiva udienza di rinvio della dedotta tardività della notificazione eseguita nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è del tutto ininfluente su tale questione; ritenuto che il secondo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. li• k /ASAII00;' MIAY '^'•grek [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11490ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3792/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30031/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30031/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che essendo stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa, non essendovi alcuna correlazione con la mancata eccezione che andava formulata alla successiva udienza di rinvio della dedotta tardività della notificazione eseguita nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è del tutto ininfluente su tale questione; ritenuto che il secondo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30031/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che essendo stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa, non essendovi alcuna correlazione con la mancata eccezione che andava formulata alla successiva udienza di rinvio della dedotta tardività della notificazione eseguita nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è del tutto ininfluente su tale questione; ritenuto che il secondo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.       li•     k /ASAII00;' MIAY '^'•grek [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE                  - 26 Composta da:            11490ANGELO COSTANZO                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3792/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                -  Relatore -          R.G.N. 30031/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30031/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che essendo stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa, non essendovi alcuna correlazione con la mancata eccezione che andava formulata alla successiva udienza di rinvio della dedotta tardività della notificazione eseguita nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è del tutto ininfluente su tale questione; ritenuto che il secondo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.         P.Q.MP.Q.M
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