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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 30880/2026

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E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha impugnato, sollevando quattro motivi, la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 7 novembre 2025 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, con cui gli è stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod, pen. e 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975 (capo A), art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), art. 61, n. 2, 110 e 648 cod. pen. (capo C), art. 588 cod. pen. (capo D), art. 110 cod. pen, 2, 4, e 7 della legge n. 895 del 1967 (capo E); fatti accertati in Catania, rispettivamente, il 5 novembre 2024 (capi A, B e C) e il 5 maggio 2024 (capi D, E).

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie rispetto a ciascuna doglianza sollevata, venendo in rilievo censure motivazionali che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 12 AGO 2026 D1RPTTORF AMMINISTRAI" VO !i7 Do AneireIrr etrini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha impugnato, sollevando quattro motivi, la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 7 novembre 2025 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, con cui gli è stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod, pen. e 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975 (capo A), art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), art. 61, n. 2, 110 e 648 cod. pen. (capo C), art. 588 cod. pen. (capo D), art. 110 cod. pen, 2, 4, e 7 della legge n. 895 del 1967 (capo E); fatti accertati in Catania, rispettivamente, il 5 novembre 2024 (capi A, B e C) e il 5 maggio 2024 (capi D, E). Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie rispetto a ciascuna doglianza sollevata, venendo in rilievo censure motivazionali che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 12 AGO 2026 D1RPTTORF AMMINISTRAI" VO !i7 Do AneireIrr etrini
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