CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd„ chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 9 luglio 2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha giudicato in sede di rinvio [OSCURATO:PERSONA], a seguito di annullamento stabilito dalla Corte di cassazione (con la sentenza di Sez. 5, n. 31408 del 21/03/2019) della decisione resa dalla Corte di appello di Messina il 25 maggio 2017 nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], appellante avverso la sentenza del Tribunale di Messina il 20 novembre 2013 con cui [OSCURATO:PERSONA] - imputato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare, ai sensi degli artt. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), per avere, quale amministratore della società di fatto [OSCURATO:PERSONA], nonché della società di fatto [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Messina in data 8 maggio 1997, sottratto la somma di euro 3.615,12, ricevuta, pro-quota, in costanza di fallimento, per la vendita di un immobile, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, in Messina, il 5 dicembre 2006 - era stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, nonché alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni. 1.1. La sentenza di appello del 25 maggio 2017 aveva confermato la decisione di primo grado. 1.2. La succitata decisione di legittimità, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso dell'imputato, aveva annullato la sentenza di secondo grado limitatamente al punto delle pene accessorie, in quanto era sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui disponeva che "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché disporre che "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni". La sentenza di appello - non avendo tenuto conto di tale principio, data la sopravvenienza della pronuncia del Giudice delle leggi e della conseguente elaborazione giurisprudenziale, contrassegnata in particolare dall'arresto delle Sezioni Unite (sentenza Suraci emessa il 28/02/2019) - era stata annullata relativamente allo specifico punto del computo delle pene accessorie, con rinvio per il nuovo giudizio sullo stesso.1.3. La sentenza di rinvio della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall. - inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa - rideterminandone la durata in quella di anni due. 2. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione dell'art. 420-ter, in relazione all'art. 178, cod. proc. pen. e la corrispondente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in merito alla dichiarazione di assenza dell'imputato. La difesa sostiene che la Corte del rescissorio era stata informata che [OSCURATO:PERSONA] era in detenzione domiciliare a seguito di provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, ma, pur avendo acquisita la notizia, non l'aveva tenuta in alcuna considerazione, non differendo l'udienza, né disponendo un accertamento per verificare l'effettività dell'impedimento. Tale determinazione contrasta, per il ricorrente, con la normativa codicistica sopra indicata, nonché con le fonti internazionali ed europee che riconoscono il pieno diritto dell'imputato di essere presente all'udienza (si citano l'art. 14, comma 3, del Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1968, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 6 CEDU). 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 546, in relazione all'art. 125, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà oltre che per travisamento delle prove. Il ricorrente considera inesistente la motivazione offerta dalla Corte di appello alla base della determinazione delle pene accessorie, tale da non poter nemmeno prospettarsi la sua correzione: la Corte del merito avrebbe dovuto operare una riduzione delle pene accessorie al di sotto dei minimi edittali e al di là della quantificazione della pena principale, opzione non adottata, con lesione anche del principio di cui all'art. 27 Cost. 2.3. Con il terzo motivo la violazione dell'art. 216 legge fall. e il vizio di motivazione nella determinazione delle pene accessorie. Secondo la difesa, i giudici del rinvio avrebbero dovuto tenere in diverso conto i criteri, rilevanti ex art. 133 cod. pen., della modalità dell'azione e della gravità del fatto e del danno, così da ridimensionare le pene accessorie proprio in ragione della modesta entità del fatto e della ridotta capacità a delinquere del reo: se avesse reso una motivazione adeguata, la Corte di appello sarebbe pervenuta alla riduzione delle pene accessorie a un livello inferiore rispetto a quello della pena principale. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dal momento che essa si è risolta in una deduzione non autosufficiente e meramente labiale della questione di mancata rilevazione dell'impedimento dell'imputato alla partecipazione all'udienza, quanto al primo motivo, e in prospettazioni aspecifiche, quanto alle restanti doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nel suo complesso, non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Per quanto concerne il primo motivo, la deduzione alla base del medesimo - ossia l'essere stata la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, informata che [OSCURATO:PERSONA] era in detenzione domiciliare a seguito di provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza e, nonostante ciò, il non aver preso in considerazione tale fatto - non è sostenuta da alcuna allegazione autosufficiente. Esso, inoltre, non è corroborato nemmeno dall'esame del verbale di udienza dell'8 luglio 2020, in cui [OSCURATO:PERSONA] è riportato come libero e assente, senza alcuna controdeduzione del difensore, invece presente. La doglianza, quindi, si dimostra sfornita della dimostrazione del fatto addotto alla sua base. Si tiene, dunque, conto che, nella diversa ma contigua ipotesi di detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: "La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione" (Sez. U, n. 7635 del dep. 30/09/2021, dep. 2022, Costantino). Deve, però, osservarsi che, nel presente caso, anche a voler equiparare le fattispecie (quella qui delibata e quella esaminata dalle Sezioni Unite), manca la prova della comunicazione da parte dell'imputato o del suo difensore al giudice procedente della contemporanea detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA]. Tale carenza conduce al rilievo di genericità del motivo. 3. Trascorrendo all'esame del secondo e del terzo motivo, da compiersi in maniera congiunta, stante l'intima connessione che li connota, deve rilevarsi che entrambe le doglianze risultano effettivamente prive della necessaria specificità e, quindi, inammissibili. 3.1. Si osserva che la sentenza rescindente, dopo aver richiamato la pronuncia di Corte cost. n. 222 del 2018, aveva richiamato il principio affermato con la sentenza delle Sezioni Unite del 28/02/2019, Suraci (di cui non poteva ancora conoscere la motivazione), secondo cui "le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.". Aveva, quindi, osservato che la "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determinava l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrassero comunque nel "nuovo" parametro, in quanto il procedimento di commisurazione si era basato su una norma dichiarata incostituzionale. I giudici di legittimità avevano aggiunto che il principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), valeva certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie" (Sez. U , n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione). Se ne era tratto che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implicava valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione andava rimessa al Giudice di merito, aggiungendosi che le pene accessorie, rientranti a tutti gli effetti nel concetto di pena, non potevano non risentire dell'applicazione del principio secondo il quale l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato - ,e come quella che si verifica in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale - è rilevabile di ufficio nel giudizio di cassazione, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, ad eccezione che nel caso di ricorso tardivo. 3.2. Chiamati, in questa prospettiva, a riesaminare il punto, i giudici del rescissorio, a giustificazione del succitato approdo, hanno correttamente premesso che, alla stregua della pronuncia della Corte costituzionale e della susseguente sentenza delle Sezioni Unite, le pene accessorie oggetto del presente giudizio, al pari delle altre per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, avrebbero dovuto essere quantificati in concreto, tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. In tal senso, la sentenza impugnata ha evidenziato che i criteri di maggior rilievo, nel caso in esame, afferivano all'intensità del dolo e alla capacità a delinquere del colpevole, sulla scorta dell'analisi dei fatti oggetto della contestazione e del susseguente accertamento: in particolare, era emerso che all'acquisizione iure successionis dell'immobile ubicato in Messina era seguita da parte dell'imputato, per la quota di sua pertinenza, la vendita del bene; però, il relativo ricavato, pari a euro 3.615,12, non era stato veicolato da [OSCURATO:PERSONA] alla curatela, né egli aveva dato riscontro alla richiesta del curatore fallimentare avente ad oggetto la restituzione della somma ritratta dalla vendita, appartenente alla massa, iLttLadlIa vendita. Ribadite le peculiari connotazioni della condotta antigiuridica accertata, i giudici del rescissorio hanno tenuto conto del fatto che si trattava, tuttavia, di una somma non rilevante: e questo elemento era da considerarsi, al pari di ciò che aveva ritenuto il primo giudice con la corrispondente decisione di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, potendo - la modestia del fatto - incidere sulla valutazione della capacità a delinquere del reo, reputata di grado ridotto. In base a tali complessive considerazioni, la durata delle pene accessorie è stata ridimensionata a quella di anni due. 3.3. L'articolazione di questo discorso giustificativo da parte della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha integrato una motivazione per alcuni aspetti essenziale, ma in ogni caso esauriente, in quanto essa ha dato espressa e compiuta contezza di avere applicato, con sufficienti specificazioni, il principio di diritto stabilito con la sentenza rescindente, ispirando la nuova dosimetria delle pene accessorie ai criteri indicati, ricompresi nel catalogo di cui all'art. 133 cod. pen., raggiungendo peraltro un approdo che, nella sua misura contenuta, non si profila irragionevole, tenendo combinato conto dei principi operanti in materia. Fra tali principi è stato contemplato e non disatteso quello secondo cui, in tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 02). Del resto, la valutazione da compiere anche nella determinazione delle pene accessorie previste per i reati fallimentari è di natura tale che, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una più specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., ponderando il concorso della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più quando sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01). Nel quadro di tali principi, i giudici del rinvio hanno, con spiegazione congrua e non illogica, quantificato le pene accessorie in misura corrispondente alla pena principale, non obliterando anche i fattori di limitata portata della condotta antigiuridica integrata, comunque costitutiva della bancarotta fraudolenta per distrazione. La critica avanzata - in modo sostanzialmente reiterativo - dal ricorrente nel secondo e nel terzo motivo per addurre la necessità della quantificazione delle pene accessorie in una durata comunque inferiore a quella della pena principale detentiva irrogata non si è fondata, per contro, su nessun concreto addentellato probatorio e, di conseguenza, non ha indicato, né comunque ha fatto emergere alcun elemento di ordine logico-giuridico volto a supportarla. Essa si è così risolta, nel suo complesso, in un'affermazione ottativa, priva di specificità e del tutto inidonea a destrutturare il tessuto argomentativo esposto dalla Corte del rinvio. 4. Il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte e valutato il contenuto dell'unico motivo, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna