Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27586/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

el 03/11/2025 della Corte di appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso el’annullamento senza rinvio della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Messina haconfermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Messina con la quale è stata affermata la penale responsabilità diCarlo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.La condotta contestata al ricorrente è quella di aver dissipato risorse dellasocietà in nome collettivo “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”, di cui lo stesso era amministratore legale e socio, unitamente alla sorellaCannistraci [OSCURATO:PERSONA], sino alla data del 27 dicembre 2013, allorquando lo stessoaveva formalizzato il suo recesso dalla società, che aveva pertanto continuato adoperare sotto forma della ditta individuale “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] della dott.ssaCannistraci [OSCURATO:PERSONA]”, poi dichiarata fallita in data 18 luglio 2018.Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la ditta individualegestita da [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito l’attività della precedentesocietà “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”, sicché dovevaantecedentemente da [OSCURATO:PERSONA] quando era legalerappresentante della società in nome collettivo.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta ditre motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen.,nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 216 legge fall., 2272cod. civ., 530 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta.La Corte di appello di Messina, con motivazione illogica, pur dando atto chenel caso in esame, in applicazione dell’art. 2272 n. 4 cod. civ., non vi era statauna trasformazione della società ma una successione tra soggetti distinti, haugualmente ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva acarico del ricorrente, nonostante la mancata estensione del fallimento allo stessoo alla precedente società in nome collettivo, ritenendo che la prima societàavesse subito solo una trasformazione, diversamente da quanto invece statuitodalla giurisprudenza civile (Sez. 1 civ., n. 496 del 2015).La [OSCURATO:SOCIETA], della quale il ricorrente era amministratore, siera infatti sciolta per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci ed era statacancellata dal registro delle imprese, sicché, ai sensi dell’art. 10 della legge fall.,avrebbe potuto essere dichiarata fallita entro un anno da tale cancellazione, cosamai avvenuta.Il fallimento aveva invece riguardato soggetto distinto, era intervenuto dopocinque anni dalla cessazione della società precedente ed era stato determinatoda cause del tutto autonome.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delreato di bancarotta.Gli atti di indagine acquisiti avevano infatti dimostrato che il ricorrenterivestiva un ruolo solo formale di rappresentante legale, in quanto la realegestione amministrativa e finanziaria della società era stata conferita ad altrosoggetto (il coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) per mezzo di una formale delega,ed il recesso del ricorrente dalla società era stato determinato proprio da unaserie di anomalie rilevate nelle operazioni di gestione.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al calcolo del termine di prescrizione del reato,facendolo decorrere da una dichiarazione di fallimento che, in realtà, non avevariguardato il ricorrente, con la conseguenza di dover semmai fare riferimento alladata di consumazione delle condotte collocabile tra il 2008 ed il 2013.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbenterispetto alle ulteriori doglianze, poiché investe il presupposto stesso dellaconfigurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta contestato al ricorrente.Dalla sentenza impugnata risulta che la società in nome collettivo “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei dott. [OSCURATO:PERSONA] C.” era composta da due soli soci,[OSCURATO:PERSONA] e la sorella, [OSCURATO:PERSONA].L’odierno ricorrente formalizzava il proprio recesso dalla società con attonotarile del 27 dicembre 2013.L’art. 2272, n. 4, cod. civ., richiamato, per le società in nome collettivo,dall’art. 2308 cod. civ., prevede che la mancata ricostituzione della pluralità deisoci entro il termine di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società el’art. 3 del d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 prevede che in tal caso possa procedersianche alla cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese(cancellazione che, secondo quanto riportato in ricorso e non contraddetto insentenza, sarebbe effettivamente avvenuta nel caso in esame).Dopo lo scioglimento della società (e la sua cancellazione dal registro delleimprese), non veniva proposta alcuna istanza per procedere alla dichiarazione difallimento della “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”, comenoto possibile, ai sensi dell’art. 10 legge fall., entro un anno dalla cancellazionedella società, mentre il fallimento interveniva solo in data 18 luglio 2018 eriguardava esclusivamente la ditta individuale “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] delladott.ssa [OSCURATO:PERSONA]” che, di fatto, aveva proseguito la medesima3.

La prosecuzione di attività di farmacia, da parte della socia superstite,non poteva tuttavia determinare né una riviviscenza della società in nomecollettivo (ormai estinta con la cancellazione) né una sua mera trasformazionenella ditta individuale.La giurisprudenza civile ha in più occasioni posto in evidenza che il recessodi uno dei due soci di una società in nome collettivo e la mancata ricostituzionedella pluralità della compagine sociale entro il termine di sei mesi comportano loscioglimento della società, ma non realizzano una trasformazione societaria aisensi dell’art. 2498 cod. civ.; giacché quando il socio superstite prosegual’attività come imprenditore individuale, si è in presenza di un fenomeno nonsovrapponibile alla continuità soggettiva dell’ente collettivo, con conseguentedistinzione tra la società di persone e l’impresa individuale successivamenteesercitata (sul punto, Sez. 3 civ., n. 3489 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 673778-01; Sez.5 civ., n. 40922 del 21/12/2021, Rv. 663512-01; Sez. 1 civ., n. 496 del14/01/2015, Rv. 634154-01).Trattandosi di soggetti economici distinti, la dichiarazione di fallimento delladitta individuale, intervenuta nel 2018, non poteva fungere da presupposto dellapunibilità per fatti distrattivi che la sentenza di merito riconduce alla gestionedella società in nome collettivo, ormai cessata nel 2014.Il reato di bancarotta fraudolenta, come noto, non punisce la meradistrazione di beni in sé considerata, ma la distrazione che incide sul patrimoniodell’imprenditore poi dichiarato fallito e che, in ragione di tale dichiarazione,assume la specifica rilevanza penale prevista dalla legge fallimentare.La condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deveformalmente riguardare il soggetto imprenditoriale cui si riferiscono il patrimoniodepauperato e le condotte distrattive contestate e non può essere surrogata dalfallimento di un distinto soggetto, sostanzialmente ritenuto la “continuazione”della realtà economica precedente.Si finirebbe, infatti, per estendere in via analogica e in malam partem glieffetti penali della dichiarazione di fallimento di un soggetto a condotte riferite alpatrimonio di altro soggetto, in contrasto con il principio di legalità e con lastruttura propria dei reati di bancarotta.L’art. 10 legge fall., del resto, prevede che gli imprenditori individuali ecollettivi possano essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dalregistro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente allacancellazione o entro l’anno successivo, il che conferma che il legislatore delimitatemporalmente la possibilità di assoggettare a fallimento l’imprenditore cessato ol’ente collettivo cancellato e impedisce che, al di fuori di tale cornice, gli effettidella procedura aperta nei confronti di altro soggetto possano essere utilizzatiper colmare la mancanza della dichiarazione di fallimento del soggetto cui lecondotte si riferiscono.Deve dunque affermarsi il principio secondo cui non risponde del delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva il socio e amministratore di una società innome collettivo che non sia mai stata dichiarata fallita, quando la società si siasciolta per il venir meno della pluralità dei soci e il socio superstite abbia poiproseguito l’attività come imprenditore individuale, successivamente dichiaratofallito.In tale ipotesi, la dichiarazione di fallimento dell’impresa individuale non sicomunica alla società disciolta né ai suoi soci o amministratori e non puòcostituire il presupposto della responsabilità penale per condotte distrattiveriferite al patrimonio della società.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio,perché il fatto non sussiste, restando assorbiti i motivi relativi all’elementosoggettivo e alla prescrizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così deciso, in data 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 03/11/2025 della Corte di appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso el’annullamento senza rinvio della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Messina haconfermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Messina con la quale è stata affermata la penale responsabilità diCarlo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.La condotta contestata al ricorrente è quella di aver dissipato risorse dellasocietà in nome collettivo “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”, di cui lo stesso era amministratore legale e socio, unitamente alla sorellaCannistraci [OSCURATO:PERSONA], sino alla data del 27 dicembre 2013, allorquando lo stessoaveva formalizzato il suo recesso dalla società, che aveva pertanto continuato adoperare sotto forma della ditta individuale “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] della dott.ssaCannistraci [OSCURATO:PERSONA]”, poi dichiarata fallita in data 18 luglio 2018.Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la ditta individualegestita da [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito l’attività della precedentesocietà “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”, sicché dovevaantecedentemente da [OSCURATO:PERSONA] quando era legalerappresentante della società in nome collettivo.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta ditre motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen.,nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 216 legge fall., 2272cod. civ., 530 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta.La Corte di appello di Messina, con motivazione illogica, pur dando atto chenel caso in esame, in applicazione dell’art. 2272 n. 4 cod. civ., non vi era statauna trasformazione della società ma una successione tra soggetti distinti, haugualmente ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva acarico del ricorrente, nonostante la mancata estensione del fallimento allo stessoo alla precedente società in nome collettivo, ritenendo che la prima societàavesse subito solo una trasformazione, diversamente da quanto invece statuitodalla giurisprudenza civile (Sez. 1 civ., n. 496 del 2015).La [OSCURATO:SOCIETA], della quale il ricorrente era amministratore, siera infatti sciolta per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci ed era statacancellata dal registro delle imprese, sicché, ai sensi dell’art. 10 della legge fall.,avrebbe potuto essere dichiarata fallita entro un anno da tale cancellazione, cosamai avvenuta.Il fallimento aveva invece riguardato soggetto distinto, era intervenuto dopocinque anni dalla cessazione della società precedente ed era stato determinatoda cause del tutto autonome.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delreato di bancarotta.Gli atti di indagine acquisiti avevano infatti dimostrato che il ricorrenterivestiva un ruolo solo formale di rappresentante legale, in quanto la realegestione amministrativa e finanziaria della società era stata conferita ad altrosoggetto (il coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) per mezzo di una formale delega,ed il recesso del ricorrente dalla società era stato determinato proprio da unaserie di anomalie rilevate nelle operazioni di gestione.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al calcolo del termine di prescrizione del reato,facendolo decorrere da una dichiarazione di fallimento che, in realtà, non avevariguardato il ricorrente, con la conseguenza di dover semmai fare riferimento alladata di consumazione delle condotte collocabile tra il 2008 ed il 2013.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbenterispetto alle ulteriori doglianze, poiché investe il presupposto stesso dellaconfigurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta contestato al ricorrente.Dalla sentenza impugnata risulta che la società in nome collettivo “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei dott. [OSCURATO:PERSONA] C.” era composta da due soli soci,[OSCURATO:PERSONA] e la sorella, [OSCURATO:PERSONA].L’odierno ricorrente formalizzava il proprio recesso dalla società con attonotarile del 27 dicembre 2013.L’art. 2272, n. 4, cod. civ., richiamato, per le società in nome collettivo,dall’art. 2308 cod. civ., prevede che la mancata ricostituzione della pluralità deisoci entro il termine di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società el’art. 3 del d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 prevede che in tal caso possa procedersianche alla cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese(cancellazione che, secondo quanto riportato in ricorso e non contraddetto insentenza, sarebbe effettivamente avvenuta nel caso in esame).Dopo lo scioglimento della società (e la sua cancellazione dal registro delleimprese), non veniva proposta alcuna istanza per procedere alla dichiarazione difallimento della “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”, comenoto possibile, ai sensi dell’art. 10 legge fall., entro un anno dalla cancellazionedella società, mentre il fallimento interveniva solo in data 18 luglio 2018 eriguardava esclusivamente la ditta individuale “Farmacia di [OSCURATO:PERSONA] delladott.ssa [OSCURATO:PERSONA]” che, di fatto, aveva proseguito la medesima3. La prosecuzione di attività di farmacia, da parte della socia superstite,non poteva tuttavia determinare né una riviviscenza della società in nomecollettivo (ormai estinta con la cancellazione) né una sua mera trasformazionenella ditta individuale.La giurisprudenza civile ha in più occasioni posto in evidenza che il recessodi uno dei due soci di una società in nome collettivo e la mancata ricostituzionedella pluralità della compagine sociale entro il termine di sei mesi comportano loscioglimento della società, ma non realizzano una trasformazione societaria aisensi dell’art. 2498 cod. civ.; giacché quando il socio superstite prosegual’attività come imprenditore individuale, si è in presenza di un fenomeno nonsovrapponibile alla continuità soggettiva dell’ente collettivo, con conseguentedistinzione tra la società di persone e l’impresa individuale successivamenteesercitata (sul punto, Sez. 3 civ., n. 3489 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 673778-01; Sez.5 civ., n. 40922 del 21/12/2021, Rv. 663512-01; Sez. 1 civ., n. 496 del14/01/2015, Rv. 634154-01).Trattandosi di soggetti economici distinti, la dichiarazione di fallimento delladitta individuale, intervenuta nel 2018, non poteva fungere da presupposto dellapunibilità per fatti distrattivi che la sentenza di merito riconduce alla gestionedella società in nome collettivo, ormai cessata nel 2014.Il reato di bancarotta fraudolenta, come noto, non punisce la meradistrazione di beni in sé considerata, ma la distrazione che incide sul patrimoniodell’imprenditore poi dichiarato fallito e che, in ragione di tale dichiarazione,assume la specifica rilevanza penale prevista dalla legge fallimentare.La condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deveformalmente riguardare il soggetto imprenditoriale cui si riferiscono il patrimoniodepauperato e le condotte distrattive contestate e non può essere surrogata dalfallimento di un distinto soggetto, sostanzialmente ritenuto la “continuazione”della realtà economica precedente.Si finirebbe, infatti, per estendere in via analogica e in malam partem glieffetti penali della dichiarazione di fallimento di un soggetto a condotte riferite alpatrimonio di altro soggetto, in contrasto con il principio di legalità e con lastruttura propria dei reati di bancarotta.L’art. 10 legge fall., del resto, prevede che gli imprenditori individuali ecollettivi possano essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dalregistro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente allacancellazione o entro l’anno successivo, il che conferma che il legislatore delimitatemporalmente la possibilità di assoggettare a fallimento l’imprenditore cessato ol’ente collettivo cancellato e impedisce che, al di fuori di tale cornice, gli effettidella procedura aperta nei confronti di altro soggetto possano essere utilizzatiper colmare la mancanza della dichiarazione di fallimento del soggetto cui lecondotte si riferiscono.Deve dunque affermarsi il principio secondo cui non risponde del delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva il socio e amministratore di una società innome collettivo che non sia mai stata dichiarata fallita, quando la società si siasciolta per il venir meno della pluralità dei soci e il socio superstite abbia poiproseguito l’attività come imprenditore individuale, successivamente dichiaratofallito.In tale ipotesi, la dichiarazione di fallimento dell’impresa individuale non sicomunica alla società disciolta né ai suoi soci o amministratori e non puòcostituire il presupposto della responsabilità penale per condotte distrattiveriferite al patrimonio della società.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio,perché il fatto non sussiste, restando assorbiti i motivi relativi all’elementosoggettivo e alla prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così deciso, in data 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27586/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris