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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02404/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Orzinuovi IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 12/4/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 29/6/2017, esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflitta all'imputato per il delitto di ricettazione di un telefono cellulare.

2. Le censure formulate in ordine in punto di responsabilità reiterano rilievi che la Corte di merito ha congruamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche.

In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato che l'apparecchio di provenienza furtiva risultava essere stato utilizzato sia con una scheda intestata al prevenuto che con altra SIM, intestata ad un soggetto cinese, anch'essa rinvenuta in sede di perquisizione nella disponibilità del ricorrente.

La difesa sollecita, dunque, una rivalutazione delle emergenze indiziarie che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte del corretto scrutinio operato dalla sentenza impugnata.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Orzinuovi IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 12/4/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 29/6/2017, esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflitta all'imputato per il delitto di ricettazione di un telefono cellulare. 2. Le censure formulate in ordine in punto di responsabilità reiterano rilievi che la Corte di merito ha congruamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche. In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato che l'apparecchio di provenienza furtiva risultava essere stato utilizzato sia con una scheda intestata al prevenuto che con altra SIM, intestata ad un soggetto cinese, anch'essa rinvenuta in sede di perquisizione nella disponibilità del ricorrente. La difesa sollecita, dunque, una rivalutazione delle emergenze indiziarie che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte del corretto scrutinio operato dalla sentenza impugnata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02404/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris