CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2025
Cassazione n. 18303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 7583/2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il costruttore edile [OSCURATO:PERSONA] riceveva un avviso diaccertamento, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, per il periodo d’imposta2010, riguardante il mancato riconoscimento della deducibilità alcunidi costi di cantiere.Numero registro generale 8770/2025Numero sezionale 4373/20262. La CTP di Siracusa, con sentenza n. 4312/2017, accoglieva ilNumero di raccolta generale 18303/2026ricorso del contribuente, ritenendo infondato il rilievo Dartae pluabbtliicvaozio ne 06/06/2026all’indeducibilità dei costi per il carburante dei mezzi di cantiereperché l’obbligo di compilazione della scheda carburante previstodall’art. 164 t.u.i.r. non si estende agli acquisti destinati alle3. Con la sentenza n. 7583/2024, la CGT di secondo grado dellaSicilia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendoinammissibile il ricorso introduttivo. La notifica del ricorso erainesistente perché effettuata con corriere privato antecedentementeall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 57 e 58, legge n. 124 del2017. Non assumeva effetto sanante la costituzione dellacontroparte, trattandosi di un’ipotesi d’inammissibilità rilevabiled’ufficio, svolgendo la rituale notifica del ricorso nel processotributario non solo la funzione di vocatio in ius della resistente maanche quella di modalità predeterminata di esercizio del potere diimpugnazione, che non ammette equipollenti.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivo mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione dellamanifesta infondatezza. Con istanza depositata in data 10/11/2025,il ricorrente ha chiesto la decisione.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Nullità della sentenzadi secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dellanormativa prevista dal D.Lgs 58/2011 in combinato disposto con ilDlgs 261/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cpc.», ilricorrente lamenta che il giudice è incorso in errore perché, comericonosciuto anche dall’Agenzia delle entrate con nota n. 33/2013 del2 di 7Numero registro generale 8770/2025Numero sezionale 4373/20263 maggio 2013, a partire dal 30 aprile 2011 devono essereNumero di raccolta generale 18303/2026considerate valide le notificazioni effettuate in via dirDeatat pau bbldicazlio ne 06/06/2026contribuente a mezzo raccomandata ordinaria tramite licenziatariodiverso dal fornitore, tenendo altresì presente che, in applicazionedel generale principio di anticipazione degli effetti, dette notificazionisi considerano eseguite nella data di spedizione, vale a dire con laconsegna del plico da notificare al licenziatario. La notifica del ricorsointroduttivo era avvenuta in data 29 gennaio 2015 tramite [OSCURATO:SOCIETA], società autorizzata dal Ministero delle Comunicazionicon rilascio di Autorizzazione Generale e di [OSCURATO:PERSONA] n.248/2001 e che quindi svolgeva il servizio postale al pari di [OSCURATO:SOCIETA]2. Il motivo è infondato.2.1 Il ricorso introduttivo della lite appare consegnatoall’operatore privato il 29 gennaio 2015, senza che emerganoelementi che consentano di ritenere provata la data della ricezionedel plico da parte dell’Agenzia delle entrate entro il termine ultimo,previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 a pena di d’inammissibilitàdel ricorso, del 30 gennaio 2015. Né la costituzione dell’Agenzia delleentrate nel giudizio di primo grado, né altri atti processualiforniscono tale certezza.2.2 Cass., sez. U, 299/2020 ha affermato i seguenti principi didiritto: I) «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nelquadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE delParlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista lapossibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, ameno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettivaostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziarioeseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titoloabilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore dellasuddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017»;II) «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario,3 di 7Numero registro generale 8770/2025Numero sezionale 4373/2026eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento delloNumero di raccolta generale 18303/2026scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rilevData pauib bflicinaziio ne 06/06/2026della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezzalegale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore,dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perchésprovvisto di titolo abilitativo». Le Sezioni Unite specificano cheaffinché l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'attoin plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di attopubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre che vi sia unaprecisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attivitàcompiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e, quindi,a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno enumero della raccomandata. Né rileva che l'Agenzia non abbiacontestato la data di consegna dell'atto da notificare all'operatore diposta privata. Anche pronunce successive ribadiscono che «in temadi notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite dioperatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore,costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, deld.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parzialeliberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portatadalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente soltanto quando abbia adoggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attengaad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processotributario, per i quali la gestione del servizio è riservata al sologestore del servizio postale universale» (Cass. 25521/2020 e Cass.29343/2022). La giurisprudenza precisa che, pur in presenza di unvizio di notificazione, occorre verificare se la data di consegna delplico – che può risultare certa dalla costituzione della controparte edalla sua ammissione – collochi la notifica entro i termini di legge,poiché in tal caso il vizio non incide sulla tempestivitàdell’impugnazione ma solo sulla regolarità formale.4 di 7Numero registro generale 8770/2025Numero sezionale 4373/2026Numero di raccolta generale 18303/20262.3 Nel chiedere la decisione, dopo la comunicazione dellaData pubblicazione 06/06/2026proposta di definizione, il difensore del ricorrente ha rilevato chenelle controdeduzioni depositate dall’Agenzia delle entrate erariportato: «in data 29 gennaio 2015, per il tramite del ServizioPrivato “[OSCURATO:PERSONA]” con Raccomandata n. 204531,successivamente registrato in data 02 Febbraio 2015, al Mod. 8 n.4479, il Dott. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di Difensore del Sig.[OSCURATO:PERSONA] notificava in quanto obbligato, per espressadisposizione di legge ex art 17/bis del D.Lgs n. 546/92, a questaDirezione Provinciale – [OSCURATO:PERSONA], apposita istanza di reclamo-Mediazione […]. L’[OSCURATO:PERSONA] notificava in data 29 Aprile 2015 pertramite il [OSCURATO:PERSONA] e4 con raccomandata n. 14688209147-5,al Dr. [OSCURATO:PERSONA] del contribuente». Secondoparte ricorrente deve ritenersi che è stata la stessa Agenzia delleEntrate a rendere certa la data di consegna del plico.2.4 Il contenuto richiamato delle controdeduzioni non consente,invero, di avere alcuna certezza sul fatto che il plico fosse giunto adestinazione in data antecedente al 2 febbraio 2015, e cioè in unadata che consentirebbe di ritenere tempestivo il ricorso. Ilriferimento alla data del 29 gennaio 2015 nelle controdeduzioni èequivoco, potendo essere inteso come riferimento alla data indicatadall’operatore, con la precisazione che il soggetto destinatario dellanotificazione non aveva la possibilità di verificare e controllarequando l'atto fosse stato consegnato all'operatore, in modo da potercontestare la data. Nella decisione sopra ricordata le Sezioni Uniteevidenziano che le notificazioni processuali incidono su interessi dirango costituzionale, presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost., sicchénecessitano di quella certezza pubblica che è propria degli attifidefacienti (Cass., Sez. U., 299/2020, che richiama Cass., Sez. U.,13452/2017 e 13453/2017).3. La motivazione della proposta di definizione comunicata alleparti è conforme all’esito del giudizio. Le spese processuali, liquidate5 di 7Numero registro generale 8770/2025Numero sezionale 4373/2026nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delNumero di raccolta generale 18303/2026valore della causa, nella somma di euro 2.400,00 per cDoamta puebbnlicsaiz,io ne 06/06/2026seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandoviimpedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casidi conformità tra proposta e definizione è stata codificata un’ipotesidi abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto deldivieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U.,27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora siaconsentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una sommaequitativamente determinata a favore della controparte e, in ognicaso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un’ulteriore sommadi denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.4. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamentodel cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 2.400,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art.96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo6 di 7Numero registro generale 8770/2025Numero sezionale 4373/2026Numero di raccolta generale 18303/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-Data pubblicazione 06/06/2026bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro7 di 7