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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45578/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato, con ordinanza, inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SERAFINO Valter avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per furto aggravato e detenzione di arnese atto allo scasso, ordinando l'esecuzione del provvedimento e condannando l'appellante al pagamento delle spese del procedimento.

In particolare, quel giudice ha ritenuto che fosse decorso il termine per proporre l'impugnazione, atteso che la sentenza era stata deliberata il 10/1/2019, con termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c. 2, cod. proc. pen., laddove il gravame era stato depositato il 7 marzo 2019, oltre quello cioè di trenta giorni previsto dall'art. 585, c. 1, lett. b) stesso codice.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il SERAFINO, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, avuto riguardo alla circostanza che la Corte aveva dato atto al verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che l'imputato, già presente, non era comparso, senza considerare però che costui era detenuto, a far data dal 13/12/2018, in forza di provvedimento cautelare adottato nell'ambito di altro procedimento, senza che ne sia stata disposta la traduzione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo la prospettazione difensiva, la circostanza che l'imputato, già presente nel corso del giudizio di primo grado, fosse stato nelle more sottoposto a provvedimento restrittivo determinerebbe per ciò solo la nullità di cui agli artt. 178 lett. c) e 179, cod. proc. pen., di tutti gli atti successivamente compiuti e, quindi, anche della sentenza impugnata.

Dimentica, tuttavia, la difesa che la condizione di detenuto dell'imputato non è stata portata a conoscenza del giudice procedente, per come risulta dallo stesso verbale dell'udienza 10 gennaio 2019, allegato al ricorso.

Né il deducente assume che tale comunicazione sia stata effettuata, emergendo che, a quella udienza, il difensore presente, nominato ai sensi dell'art. 97, c. 4, cod. proc. pen., aveva chiesto un rinvio per consentire a quello di fiducia, assente, di procedere alla discussione, istanza non accolta dal giudice, non essendo stato comunicato l'impedimento del difensore di fiducia.

2. Questa Corte ha ormai chiarito che non sussiste alcun obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporre la traduzione dell'imputato (in quel caso sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa) che intenda comparire in udienza, poiché è costui che ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente (cfr. sez. 4, n. 3905 del 21/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278289, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato l'assenza dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, in mancanza della prospettazione di detto status quale legittimo impedimento e della richiesta di traduzione).

Trattasi di principio coerente con quanto affermato successivamente anche da altra sezione, secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (cfr. sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]/do, Rv. 280139; in tal senso cfr. anche sez. 4, n 19130 del 14/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 263490).

In ogni caso e risolutivamente, va ribadito, secondo il diritto vivente, che - nel giudizio camerale d'appello - l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza (cfr. Sez. un.n. 35399 del 24/6/2010, F., Rv. 26783; principio successivamente ricalibrato in sez. 5, n. 10268 del 13/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280810; sez. 2, n. 20774 del 24/4/2019, EI/ce Antonino, Rv. 276918, in cui l'obbligo di verifica del giudice è stato affermato anche nella ipotesi di comunicazione formulata solo all'udienza).

6. Nella specie, non si è dúnque verificata alcuna nullità, rilevandosi, quanto alla causa di inammissibilità del gravame di merito, che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del quadro normativo di riferimento, nel caso di specie rappresentato dal combinato disposto di cui agli artt. 585, c. 1 lett. b), in relazione all'art. 544, c. 2, per non avere il giudice di primo grado indicato un termine per il deposito della motivazione, rispettando quello di 15 giorni assegnato dalla legge.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 28 ottobre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato, con ordinanza, inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SERAFINO Valter avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per furto aggravato e detenzione di arnese atto allo scasso, ordinando l'esecuzione del provvedimento e condannando l'appellante al pagamento delle spese del procedimento. In particolare, quel giudice ha ritenuto che fosse decorso il termine per proporre l'impugnazione, atteso che la sentenza era stata deliberata il 10/1/2019, con termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c. 2, cod. proc. pen., laddove il gravame era stato depositato il 7 marzo 2019, oltre quello cioè di trenta giorni previsto dall'art. 585, c. 1, lett. b) stesso codice. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il SERAFINO, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, avuto riguardo alla circostanza che la Corte aveva dato atto al verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che l'imputato, già presente, non era comparso, senza considerare però che costui era detenuto, a far data dal 13/12/2018, in forza di provvedimento cautelare adottato nell'ambito di altro procedimento, senza che ne sia stata disposta la traduzione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo la prospettazione difensiva, la circostanza che l'imputato, già presente nel corso del giudizio di primo grado, fosse stato nelle more sottoposto a provvedimento restrittivo determinerebbe per ciò solo la nullità di cui agli artt. 178 lett. c) e 179, cod. proc. pen., di tutti gli atti successivamente compiuti e, quindi, anche della sentenza impugnata. Dimentica, tuttavia, la difesa che la condizione di detenuto dell'imputato non è stata portata a conoscenza del giudice procedente, per come risulta dallo stesso verbale dell'udienza 10 gennaio 2019, allegato al ricorso. Né il deducente assume che tale comunicazione sia stata effettuata, emergendo che, a quella udienza, il difensore presente, nominato ai sensi dell'art. 97, c. 4, cod. proc. pen., aveva chiesto un rinvio per consentire a quello di fiducia, assente, di procedere alla discussione, istanza non accolta dal giudice, non essendo stato comunicato l'impedimento del difensore di fiducia. 2. Questa Corte ha ormai chiarito che non sussiste alcun obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporre la traduzione dell'imputato (in quel caso sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa) che intenda comparire in udienza, poiché è costui che ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente (cfr. sez. 4, n. 3905 del 21/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278289, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato l'assenza dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, in mancanza della prospettazione di detto status quale legittimo impedimento e della richiesta di traduzione). Trattasi di principio coerente con quanto affermato successivamente anche da altra sezione, secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (cfr. sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]/do, Rv. 280139; in tal senso cfr. anche sez. 4, n 19130 del 14/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 263490). In ogni caso e risolutivamente, va ribadito, secondo il diritto vivente, che - nel giudizio camerale d'appello - l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza (cfr. Sez. un.n. 35399 del 24/6/2010, F., Rv. 26783; principio successivamente ricalibrato in sez. 5, n. 10268 del 13/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280810; sez. 2, n. 20774 del 24/4/2019, EI/ce Antonino, Rv. 276918, in cui l'obbligo di verifica del giudice è stato affermato anche nella ipotesi di comunicazione formulata solo all'udienza). 6. Nella specie, non si è dúnque verificata alcuna nullità, rilevandosi, quanto alla causa di inammissibilità del gravame di merito, che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del quadro normativo di riferimento, nel caso di specie rappresentato dal combinato disposto di cui agli artt. 585, c. 1 lett. b), in relazione all'art. 544, c. 2, per non avere il giudice di primo grado indicato un termine per il deposito della motivazione, rispettando quello di 15 giorni assegnato dalla legge. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 ottobre 2021.