CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17722/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa i data 22/06/2021 dal Gup del Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 6.400,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che l'affermazione di responsabilità era stata basata su un travisamento della prova in relazione alla tenuta probatoria delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sia con riferimento al contenuto delle stesse che alla riferibilità delle conversazioni all'imputato; la Corte territoriale, nel disattendere le censure difensive che lamentavano la genericità ed imprecisione delle conversazioni intercettate, aveva obliterato il principio per cui la motivazione per relationem è tale solo se accompagnata da un vaglio critico; i Giudici di appello, riconoscendo la cripticità dei dialoghi, avevano ritenuto che i conversanti parlassero di stupefacente, senza valutare l'episodio di cessione per cui era intervenuta condanna e richiamando diversi episodi di presunte cessioni di stupefacente non oggetto di contestazione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva dato rilievo ostativo alla circostanza che il Fucito era stabile fornitore di altri individui, dando così, erronea rilevanza al complesso organizzativo che stava a monte dell'azione incriminata. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel denegare la continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli oggetto della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento in data 12.7.2006, riteneva insussistente l'unitarietà del progetto criminoso, affermando, con motivazione illogica, che l'istituto della continuazione era ontologicamente diverso dalla progressione criminale; al contrario, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso era ravvisabile tra le plurime azioni del ricorrente per la preventiva rappresentazione di una associazione a delinquere dedita al commercio di stupefacenti.Con il quarto motivo violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale, pur non procedendo ad un aumento di pena per la contestata recidiva per effetto del giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, non apprezzava previamente la sussistenza della stessa in termini di dimostrata maggiore pericolosità del soggetto ovvero della sua capacità di delinquere. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. Nella specie, te motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo un'unica e complessa trama argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dal ricorrente che ripropone gli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado. La Corte di Appello ha richiamato la sentenza di primo grado ed i plurimi colloqui intercettati, intercorrenti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si era proceduto separatamente), rappresentativi del linguaggio convenzionale utilizzato dai conversanti e dato risposta alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate e logiche e, quindi, esenti da censure in questa sede.In particolare, dalle sentenze di merito, è emerso che la cessione di stupefacente effettuata in data 2.3.2012 dal Fucito in favore del Furino e contestata al capo C) detrimputazione (pp da 11 a 24 e da 64 a 69 della sentenze di primo grado e pp 3 e 4 della sentenza di secondo grado) si collocava in un periodo temporale più ampio (24 febbraio- 2012) durante il quale venivano intercettate numerose conversazioni telefoniche intercorse tra i predetti, nelle quali emergeva che i conversanti avevano pattuito cinque forniture di stupefacente, utilizzando il termine "pizza" per riferirsi alla sostanza stupefacente ed il termine "panino" per riferirsi al denaro; il linguaggio convenzionale utilizzato in plurime conversazioni risultava chiaro ed univoco e la conversazione del 2.3.2012 risultava dimostrativa dell'accordo intervenuto circa la cessione in favore del Furino di circa 30 grammi di sostanza stupefacente ("15 pizze e 15 pizze"...Vabbuò), avente ad oggetto due diverse sostanze, entrambe riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, con pagamento del prezzo da parte del Furtno dopo la consegna detta merce. Ne consegue, quindi, l'infondatezza della doglianza proposta. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità dette sostanze stupefacenti oggetto detta condotta criminosa ( Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez.U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). Facendo buon governo di tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse correttamente escluso, nella fattispecie in esame, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990, valutando complessivamente il fatto, ha rimarcato come le modalità della condotta fossero dimostrative dello svolgimento dell'attività di spaccio in maniera organizzata (capacità di rifornire in modo non episodico un numero elevato di acquirenti in un breve lasso di tempo) e dell'inserimento dell'imputato in una rete di riferimento da cui attingere te forniture; sulla base dì tali considerazioni è stato, quindi, correttamente ritenuto che la condotta non consentiva di ritenere minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.Va osservato che, in tema di continuazione, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a detinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez.5, n.1766 del 06/07/2015, dep.18/01/2016, Rv. 266413 - 01). Nella specie, la Corte territoriale, in conformità del suesposto principio, ha valutato gli elementi di fatto rilevanti ed ha evidenziato come dagli stessi emergeva l'insussistenza del medesimo disegno criminoso, non solo in considerazione del consistente lasso temporale tra i reati (sei anni) ma, soprattutto, dall'inesistenza di un'unica ideazione e programmazione dei fatti. Deve evidenziarsi che l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra toro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo; l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula, pertanto, che t'agente si sta previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose (Sez.0 n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 - 01; Sez.1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv.266615 -01; Sez.1, n. 5618 del 21/12/1993, dep.22/02/1994, Rv.196545 - 01). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere disciezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento detta pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464). Nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, quali elementi che davano atto che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una elevata capacità a delinquere dell'imputato. 5. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento