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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 23120/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. ( 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Si contesta all'imputato di avere, alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA], compiuto una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel cancello di ingresso della sua abitazione, senza avvedersi colposamente del sopraggiungere da tergo del ciclomotore condotto dal Meli, con il quale entrava in collisione; a seguito dell'urto il Meli riportava lesioni gravi che ne cagionavano il decesso (fatto del 20.2.2015).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando (in sintesi) quanto segue.

I) Vizio di motivazione, relativamente alla circostanza secondo cui la manovra di sorpasso del ciclomotore condotto dalla vittima fosse iniziata prima della manovra di svolta a sinistra dell'auto condotta dall'imputato.

Deduce che non si è tenuto conto dei rilievi dei Carabinieri intervenuti sul posto subito dopo il sinistro, da cui si evince che l'autovettura aveva ancora l'indicatore di svolta a sinistra attivato.

La manovra di svolta non era ancora in fase di inizio, ma completata, atteso che il punto d'urto accertato è stato individuato nel margine sinistro della carreggiata, all'imbocco del passo carraio.

II) Vizio di motivazione, per non avere la Corte terril:oriale risposto alla doglianza secondo cui, nella determinazione della pena irrogata, non si era tenuto debitamente conto della condotta colposa della vittima del sinistro, e per non avere esaminato la censura subordinata diretta ad ottenere la rideterminazione della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sul punto dedotto, anche tenuto conto degli accertamenti compiuti dai Carabinieri, sulla base dei quali è stato accertato che il ciclomotore era andato ad impattare contro l'autovettura in prossimità del margine sinistro della carreggiata.

Sotto questo profilo, i giudici territoriali hanno plausibilmente osservato che la manovra del prevenuto era stata eseguita in maniera molto lenta, in quanto finalizzata ad immettersi all'Interno di un passo carraio molto stretto, tant'è che la zona d'urto era localizzata in corrispondenza del margine sinistro della carreggiata.

I giudici hanno anche logicamente escluso che la manovra di svolta a sinistra dell'auto fosse già stata completata, in quanto l'impatto aveva interessato la fiancata destra del ciclomotore e la parte anteriore sinistra della fiancata dell'autovettura, mentre se la manovra di sorpasso del ciclomotore fosse stata portata a velocità elevata e la svolta a sinistra dell'auto fosse stata già completata, l'impatto si sarebbe verificato nella parte posteriore dell'auto.

Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

4.2. Quanto al secondo motivo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, si deve rilevare che la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta ai motivi che erano stati proposti in sede di appello, nel senso di escludere motivatamente il concorso di colpa del conducente del ciclomol:ore e di confermare la sentenza di primo grado anche in punto di trattamento sanzionatorio, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. ( 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Si contesta all'imputato di avere, alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA], compiuto una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel cancello di ingresso della sua abitazione, senza avvedersi colposamente del sopraggiungere da tergo del ciclomotore condotto dal Meli, con il quale entrava in collisione; a seguito dell'urto il Meli riportava lesioni gravi che ne cagionavano il decesso (fatto del 20.2.2015). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Vizio di motivazione, relativamente alla circostanza secondo cui la manovra di sorpasso del ciclomotore condotto dalla vittima fosse iniziata prima della manovra di svolta a sinistra dell'auto condotta dall'imputato. Deduce che non si è tenuto conto dei rilievi dei Carabinieri intervenuti sul posto subito dopo il sinistro, da cui si evince che l'autovettura aveva ancora l'indicatore di svolta a sinistra attivato. La manovra di svolta non era ancora in fase di inizio, ma completata, atteso che il punto d'urto accertato è stato individuato nel margine sinistro della carreggiata, all'imbocco del passo carraio. II) Vizio di motivazione, per non avere la Corte terril:oriale risposto alla doglianza secondo cui, nella determinazione della pena irrogata, non si era tenuto debitamente conto della condotta colposa della vittima del sinistro, e per non avere esaminato la censura subordinata diretta ad ottenere la rideterminazione della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sul punto dedotto, anche tenuto conto degli accertamenti compiuti dai Carabinieri, sulla base dei quali è stato accertato che il ciclomotore era andato ad impattare contro l'autovettura in prossimità del margine sinistro della carreggiata. Sotto questo profilo, i giudici territoriali hanno plausibilmente osservato che la manovra del prevenuto era stata eseguita in maniera molto lenta, in quanto finalizzata ad immettersi all'Interno di un passo carraio molto stretto, tant'è che la zona d'urto era localizzata in corrispondenza del margine sinistro della carreggiata. I giudici hanno anche logicamente escluso che la manovra di svolta a sinistra dell'auto fosse già stata completata, in quanto l'impatto aveva interessato la fiancata destra del ciclomotore e la parte anteriore sinistra della fiancata dell'autovettura, mentre se la manovra di sorpasso del ciclomotore fosse stata portata a velocità elevata e la svolta a sinistra dell'auto fosse stata già completata, l'impatto si sarebbe verificato nella parte posteriore dell'auto. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 4.2. Quanto al secondo motivo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, si deve rilevare che la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta ai motivi che erano stati proposti in sede di appello, nel senso di escludere motivatamente il concorso di colpa del conducente del ciclomol:ore e di confermare la sentenza di primo grado anche in punto di trattamento sanzionatorio, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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