CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 novembre 2021
Cassazione n. 09553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N.10258/2022 proposto da: B.I.G [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Padova , [OSCURATO:PERSONA] n. 13 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende; -Ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso in Vicenza , [OSCURATO:PERSONA] jacchia 115, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende , -Controricorrente – avverso la sentenza n.2004/2021 del Tribunale di Vicenza , pubblicata il 01/11/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’agenzia BIG di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento della provvigione per attività di intermediazione svolta in relazione alla compravendita di un immobile. L’attrice espose di aver fatto visionare l’abitazione al Miotti nel maggio del 2012, ma l’affare non era stato porta to a compimento poiché il proprietario aveva deciso di non procedere alla vendita dell’immobile; aveva poi appreso che la vendita era stata effettuata in data 25.07.2013 per il tramite di altra agenzia. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e sostenne di aver acquistato l’immobile solo per il tramite dell’agenzia immobiliare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 2.11.2021, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda, non ravvisando il nesso eziologico tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Nonostante vi fosse la prova che il Miotti aveva visitato l’immobile per il tramite della B.I.G. Immobiliare, dall’escussioni dei testi era emerso che l’agenzia, nell’occasione, non consegnò documentazione, né fornì indicazioni in ordine al nominativo del proprietario. Solo successivamente il Miotti aveva appreso che l’immobile era stato nuovamente messo in vendita presso un’altra agenzia, per il tramite della quale aveva concluso il contratto di vendita, corrispondendo regolarmente la provvigione. Ricorre per cassazione l’agenzia B.I.G di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, oltre al vizio di contraddittorietà della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili; la ricorrente sostiene che il giudice di merito non ha correttamente valutato un documento sottoscritto dal proprietario dell’abitazione, da cui emergerebbe che il Miotti aveva chiesto informazioni sull’immobile al fratello della ricorrente e lo aveva visitato per il tramite della sua agenzia. Il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza che l’attività di intermediazione era stata riconosciuta dal venditore, che aveva corrisposto, in via transattiva, la provvigione. Infine, il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibile la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], senza spiegarne la ragioni. La motivazione sarebbe, infine contraddittoria perché il Tribunale, nonostante avesse affermato che il diritto alla provvigione va riconosciuto nell’ipotesi di reperimento ed indicazione dell’affare, nel caso di specie, ha ritenuto non rilevante che il Miotti avesse visitato l’immobile per il tramite dell’agenzia. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione consistente nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) mentre l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053 ). Nel caso di specie, il Tribunale non ha affatto omesso l’esame delle dichiarazioni rese dal venditore ed ha valutato la circostanza, decisiva per il giudizio, relativa all’attività svolta dalla società immobiliare della ricorrente, consistita nell’aver fatto visionare l’immobile al Miotto; ha, però, ritenuto, sulla base dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che l’affare fosse stato concluso per il tramite di altra agenzia, così che si era interrotto il nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. La circostanza che il venditore abbia pagato la provvigione, in seguito ad un accordo transattivo, non costituisce un fatto decisivo per il giudizio, potendo essere svariate ed ininfluenti le ragioni che hanno determinato il terzo a concludere la transazione. In definitiva, il ricorso, non individua un "fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti", ma sollecita un diverso esame delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Del tutto priva di fondamento è la censura relativa alla contraddittorietà della motivazione,in quanto la nullità della sentenza è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). Ne consegue che non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell'art. 360 n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.). Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale non è apparente, né illogica in quanto consente di cogliere la l’iter logico della decisione, fondato sull’interruzione del nesso di causalità tra l’iniziativa del mediatore e la conclusione dell’affare, che si era concluso con l’intervento di altra agenzia immobiliare. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della 2°