Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35674/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12463/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] de’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via A. Gramsci, 16 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Lombardia, 31 -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] de’ Calboli, 1 -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con Oggetto: azione individuale di responsabilità domicilio elettopresso il suo studio , sito in Roma, v ia Taro , 35 -controricorrente - AIG Europes.a. – R appresentanza Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma,piazza Albania, 13 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1484/2021, depositata il 5 febbraio2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 5 febbraio 2021,di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua azione individuale di responsabilità esercitata nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per avergli precluso l’esercizio dei diritti di opzione e di prelazione relativ i a un’operazione di aumento del capitale sociale; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che a sostegno della domanda proposta l’attore aveva allegato che: con delibera dell’assemblea straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del 15 dicembre 2009 era stato deciso l’aumento del capitale sociale da realizzarsi mediante l’emissione di n. 11.000 nuove azioni ordinarie al prezzo di euro 11,00ciascuna offerte in via preferenziale, in gruppi di 1.100 azioni,ai titolari di azioni privilegiate e, quindi, in caso di omessa sottoscrizione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta del Registro delle imprese, ai titolari delle azioni ordinarie nel termine di ulteriori giorni trenta; dalla consultazione del Registro delle imprese si era avveduto che la delibera dell’assemblea straordinaria era stata iscritta in data 12 gennaio 2010, ma che l’offerta in opzione delle azioni di nuova sottoscrizione era stata iscritta successivamente, in data 5 dicembre 2014, per cui aveva proceduto alla sottoscrizione di n. 150.000 nuove azioni, provvedendo al deposito del relativo importo; tuttavia,era stato reso edotto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio sindacale che l’iscrizione nel Registro delle imprese del 5 dicembre 2014 era stata effettuata per errore, essendo ripetitiva di quella del 12 gennaio 2010, e chele operazioni di aumento di capitale si erano chiuse; - ha dato atto che il Tribunale aveva disatteso la domanda sul fondamento che l’offerta in opzione delle nuove azioni era stata formalmente e regolarmente pubblicata già in data 12 gennaio 2010, che dalla stessa era decorso il termine per l’esercizio del diritto di opzione e che l’iscrizione del 5 dicembre 2014 era stata cancellata d’ufficio dal Giudice del Registro, per cui non comportavala riapertura dei termini; - la Corte di appello ha respinto il gravame rilevando che la delibera dell’assemblea straordinaria conteneva in sé tutti gli elementi rilevanti per l’offerta e come tale era stata pubblicizzata, per cui la mancata formazione (e pubblicazione) di un autonomo atto da parte dell’organo gestorio, esecutivo della delibera, non aveva in concreto impedito il tempestivo esercizio del diritto di opzione da parte del socio attore; -il ricorso è affidato a due motivi ; -resistono con controricors o : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; la AIG Europe s.a. –Rappresentanza Generale per l’Italia; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente de nuncia la violazione dell’art. 2441 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che il procedimento previsto dal predetto articolo rivestiva carattere di assoluta inderogabilità e ritenuto che le modalità e le tempistiche per l’esercizio del diritto di opzione fossero già rinvenibili nella delibera assembleare; - evidenzia, sul punto, che gli elementi negoziali essenziali per la formalizzazione dell’offerta in opzione erano stati espressamente demandati alle successive determinazioni dell’organo amministrativo e che tale adempimento era indispensabile, pena « l’ablazione di un diritto riconosciuto ex lege, statutariamente ed in base alla volontà assembleare»; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha acced uto alla tesi dell’odierno ricorrente secondo cui occorre distinguere tra la pubblicazione della delibera di aumento del capitale, eseguibile dal notaio rogante, e la pubblicazione dell’offerta delle azioni in opzione, che è atto proprio degli amministratori e, come tale, va da costoro –e non dal notaio rogante –depositato al Registro delle Imprese; -ha, tuttavia, ritenuto che « pur mancando la prova della adozione di una delibera del Cda concernente la c.d. offerta di opzione, quale atto esecutivo autonomo e distinto rispetto alla delibera di aumento ed a questo successivo, consta tuttavia la iscrizione al Registro delle Imprese della deliberazione dell’assemblea straordinaria, che conteneva in sé tutti gli elementi rilevanti per l’offerta e che come tale è stata pure pubblicizzata …»; - quindi, come già accennato, ha concluso nel senso che la mancata formazione di un autonomo atto di offerta di azioni da parte dell’organo amministrativo, esecutivo della delibera di aumento di capitale, non aveva pregiudicato il tempestivo esercizio del diritto di opzione del socio, poiché «la pubblicità eseguita a iniziativa del notaio , con riferimento anche ai termini della offerta … poneva il socio titolare di azioni ordinarie nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di opzione», e conseguente mente, ha escluso la dimostrazione del necessario nesso causale; -ciò posto, si osserva che, quanto alla contestazione del l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine al fatto che la delibera assembleare già contenesse gli elementi essenziali per consentire l’esercizio del diritto di opzione, l'interpretazione delle deliberazioni assembleari soggiace alle regole dell'ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 12 maggio 2021, n. 12568; Cass. 10 gennaio 2018, n. 375; Cass.12 dicembre 2005, n. 27387), per cui la relativa critica , traducendosi in una operazione di individuazione della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. o per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; -parte ricorrente non ha articolato la sua censura sotto nessuno di tali paradigmi normativi, per cui questa non può essere esaminata in questa sede; - nella parte in cui si duole della mancata considerazione dell e irregolarità intervenute nelle operazioni di aumento di capitale e della inderogabilità della relativa disciplina, la doglianza non coglie la ratio decidendi, consistente non già nella regolarità degli atti del procedimento di aumento di capitale, bensì nell’insussistenza del nesso di causalità; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello respinto il motivo di gravame vertente sulla condanna alla rifusione delle spese processuali disposta dal Tribunale; - lamenta, in particolare : la mancata considerazione dell’esistenza di un ragionevole affidamento dell’attore in ordine alla fondatezza della sua pretesa; il fatto che la controversia doveva essere considerata di valore indeterminabile, non essendo basata su elementi precostituiti e disponibili ed essendo mancata ogni attività istruttoria, per cui la liquidazione delle spese operata dal Tribunale,per un importo di oltre euro 150.000,00, risultava palesemente «abnorme»e «stratosferica»; la presenza di errori di calcolo in siffatta liquidazione; -il motivo è inammissibile; -giova rammentare che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di meritola valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (cfr. Cass. 1 7 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613); -la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione(così, Cass. 26 aprile 2019, n. 11329); - quanto alla mancata applicazione dello scaglione relativo alle ca u se di valore indeterminabile, la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui dà atto che la richiesta risarcitoria avanzata con la domanda proposto era stata quantificata in un importo puntuale, individuato in euro 2.950.000,00; - infine, priva di specificità è la censura nella parte in cui fa valere «errori di calcolazione» che sarebbero contenuto nella sentenza di primo grado, mancando una specifica illustrazione di tali errori; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore di ciascuna parte controricorrente in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12463/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] de’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via A. Gramsci, 16 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Lombardia, 31 -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] de’ Calboli, 1 -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con Oggetto: azione individuale di responsabilità domicilio elettopresso il suo studio , sito in Roma, v ia Taro , 35 -controricorrente - AIG Europes.a. – R appresentanza Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma,piazza Albania, 13 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1484/2021, depositata il 5 febbraio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] de’ Foscarini propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 5 febbraio 2021,di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua azione individuale di responsabilità esercitata nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per avergli precluso l’esercizio dei diritti di opzione e di prelazione relativ i a un’operazione di aumento del capitale sociale; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che a sostegno della domanda proposta l’attore aveva allegato che: con delibera dell’assemblea straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del 15 dicembre 2009 era stato deciso l’aumento del capitale sociale da realizzarsi mediante l’emissione di n. 11.000 nuove azioni ordinarie al prezzo di euro 11,00ciascuna offerte in via preferenziale, in gruppi di 1.100 azioni,ai titolari di azioni privilegiate e, quindi, in caso di omessa sottoscrizione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta del Registro delle imprese, ai titolari delle azioni ordinarie nel termine di ulteriori giorni trenta; dalla consultazione del Registro delle imprese si era avveduto che la delibera dell’assemblea straordinaria era stata iscritta in data 12 gennaio 2010, ma che l’offerta in opzione delle azioni di nuova sottoscrizione era stata iscritta successivamente, in data 5 dicembre 2014, per cui aveva proceduto alla sottoscrizione di n. 150.000 nuove azioni, provvedendo al deposito del relativo importo; tuttavia,era stato reso edotto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio sindacale che l’iscrizione nel Registro delle imprese del 5 dicembre 2014 era stata effettuata per errore, essendo ripetitiva di quella del 12 gennaio 2010, e chele operazioni di aumento di capitale si erano chiuse; - ha dato atto che il Tribunale aveva disatteso la domanda sul fondamento che l’offerta in opzione delle nuove azioni era stata formalmente e regolarmente pubblicata già in data 12 gennaio 2010, che dalla stessa era decorso il termine per l’esercizio del diritto di opzione e che l’iscrizione del 5 dicembre 2014 era stata cancellata d’ufficio dal Giudice del Registro, per cui non comportavala riapertura dei termini; - la Corte di appello ha respinto il gravame rilevando che la delibera dell’assemblea straordinaria conteneva in sé tutti gli elementi rilevanti per l’offerta e come tale era stata pubblicizzata, per cui la mancata formazione (e pubblicazione) di un autonomo atto da parte dell’organo gestorio, esecutivo della delibera, non aveva in concreto impedito il tempestivo esercizio del diritto di opzione da parte del socio attore; -il ricorso è affidato a due motivi ; -resistono con controricors o : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; la AIG Europe s.a. –Rappresentanza Generale per l’Italia; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente de nuncia la violazione dell’art. 2441 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che il procedimento previsto dal predetto articolo rivestiva carattere di assoluta inderogabilità e ritenuto che le modalità e le tempistiche per l’esercizio del diritto di opzione fossero già rinvenibili nella delibera assembleare; - evidenzia, sul punto, che gli elementi negoziali essenziali per la formalizzazione dell’offerta in opzione erano stati espressamente demandati alle successive determinazioni dell’organo amministrativo e che tale adempimento era indispensabile, pena « l’ablazione di un diritto riconosciuto ex lege, statutariamente ed in base alla volontà assembleare»; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha acced uto alla tesi dell’odierno ricorrente secondo cui occorre distinguere tra la pubblicazione della delibera di aumento del capitale, eseguibile dal notaio rogante, e la pubblicazione dell’offerta delle azioni in opzione, che è atto proprio degli amministratori e, come tale, va da costoro –e non dal notaio rogante –depositato al Registro delle Imprese; -ha, tuttavia, ritenuto che « pur mancando la prova della adozione di una delibera del Cda concernente la c.d. offerta di opzione, quale atto esecutivo autonomo e distinto rispetto alla delibera di aumento ed a questo successivo, consta tuttavia la iscrizione al Registro delle Imprese della deliberazione dell’assemblea straordinaria, che conteneva in sé tutti gli elementi rilevanti per l’offerta e che come tale è stata pure pubblicizzata …»; - quindi, come già accennato, ha concluso nel senso che la mancata formazione di un autonomo atto di offerta di azioni da parte dell’organo amministrativo, esecutivo della delibera di aumento di capitale, non aveva pregiudicato il tempestivo esercizio del diritto di opzione del socio, poiché «la pubblicità eseguita a iniziativa del notaio , con riferimento anche ai termini della offerta … poneva il socio titolare di azioni ordinarie nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di opzione», e conseguente mente, ha escluso la dimostrazione del necessario nesso causale; -ciò posto, si osserva che, quanto alla contestazione del l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine al fatto che la delibera assembleare già contenesse gli elementi essenziali per consentire l’esercizio del diritto di opzione, l'interpretazione delle deliberazioni assembleari soggiace alle regole dell'ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 12 maggio 2021, n. 12568; Cass. 10 gennaio 2018, n. 375; Cass.12 dicembre 2005, n. 27387), per cui la relativa critica , traducendosi in una operazione di individuazione della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. o per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; -parte ricorrente non ha articolato la sua censura sotto nessuno di tali paradigmi normativi, per cui questa non può essere esaminata in questa sede; - nella parte in cui si duole della mancata considerazione dell e irregolarità intervenute nelle operazioni di aumento di capitale e della inderogabilità della relativa disciplina, la doglianza non coglie la ratio decidendi, consistente non già nella regolarità degli atti del procedimento di aumento di capitale, bensì nell’insussistenza del nesso di causalità; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello respinto il motivo di gravame vertente sulla condanna alla rifusione delle spese processuali disposta dal Tribunale; - lamenta, in particolare : la mancata considerazione dell’esistenza di un ragionevole affidamento dell’attore in ordine alla fondatezza della sua pretesa; il fatto che la controversia doveva essere considerata di valore indeterminabile, non essendo basata su elementi precostituiti e disponibili ed essendo mancata ogni attività istruttoria, per cui la liquidazione delle spese operata dal Tribunale,per un importo di oltre euro 150.000,00, risultava palesemente «abnorme»e «stratosferica»; la presenza di errori di calcolo in siffatta liquidazione; -il motivo è inammissibile; -giova rammentare che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di meritola valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (cfr. Cass. 1 7 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613); -la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione(così, Cass. 26 aprile 2019, n. 11329); - quanto alla mancata applicazione dello scaglione relativo alle ca u se di valore indeterminabile, la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui dà atto che la richiesta risarcitoria avanzata con la domanda proposto era stata quantificata in un importo puntuale, individuato in euro 2.950.000,00; - infine, priva di specificità è la censura nella parte in cui fa valere «errori di calcolazione» che sarebbero contenuto nella sentenza di primo grado, mancando una specifica illustrazione di tali errori; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore di ciascuna parte controricorrente in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 35674/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris