CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29791-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 211/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29791 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento contrattuale in cui era incorso nell'espletamento del mandato professionale affidatogli. Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 16 novembre 2015 accolse parzialmente le domande attoree rilevando che, quanto ai danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere prospettata alcuna responsabilità dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda per prescrizione era stata riformata in appello. Diversamente, accertò la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia per non aver fatto precedere alla domanda giudiziale alcuna formale richiesta risarcitoria alla Società assicurativa, sia per non aver evitato l'inutile decorrenza del termine biennale di prescrizione ex art. 2952 c.c. Condannò, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 211/2020 del 14 febbraio 2020 ha rigettato l'appello proposto dal Marino ritenendolo, da un lato, inammissibile in quanto egli non aveva impugnato l'intero iter motivazionale della pronuncia di primo grado, basato non solo sul mancato esperimento della domanda risarcitoria ex art. 22 1. 990 del 1969 ma anche sull'intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952 c.c.; dall'altro infondato poiché, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione non potevano ritenersi sufficienti le trattative intercorse verbalmente con l'assicurazione inidonee a costituire in mora il debitore ex art. 1219 c.c. ed incerte rispetto al tempo del loro verificarsi. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5" per non aver la Corte d'Appello adeguatamente valorizzato le risultanze testimoniali ed aver ritenuto che le trattative intercorse ante causam con la società assicurativa non fossero idonee ad interrompere il termine di prescrizione. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." per aver la Corte d'Appello svolto un giudizio meramente personale circa la mancata informativa da parte del Marino nei 4if della sua assistita della possibilità di procedere ad impugnazione della sentenza che aveva dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno. 5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., per mancata esposizione dei fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione. di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un.n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed irvfine ID del tenore della sentenza impugnata. Il ricors , nelPesposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile. Ma è altresì inammissibile per difetto di specificità non avendo il ricorrente indicato le norme di legge che assume essere violate nella citata sentenza. Infatti in entrambi i motivi di ricorsolamenta la violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c. senza tuttavia indicare quale sia norma o il principio di diritto che egli ritiene essere stato violato nel caso di s ecie. Golorvi444.n 04- E comunqueCmotivi sarebbero inammissibili in quanto il ricorrente mira ad un riesame e rivalutazione del merito della causa non consentita in sede di legittimità. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente M132~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoyrr a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprem