Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 febbraio 2022

Cassazione n. 32256/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7906/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLZANO n. 1444/2021 depositata il13/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che la [OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 13 febbraio 20 22 dal Tribunale di Bolzano; che la stessa Mizar aveva convenutodinanzi al Tribunale di Bolzano la società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché il Consolati in proprio, assumendo di aver partecipato ad un’asta - organizzata dalla casa d’aste “[OSCURATO:PERSONA]” di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] - aggiudicandosi l’opera d’arte “Ishtar” dell’autore [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di € 21.900,00, comprensiva dellacommissione della Casa d’Aste; che, successivamente, l’opera era stata sequestrata, in esecuzione del decreto del 22.07.2019 emesso nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, e ritenuta falsa dal consulente del P.M., sicché la Mizar aveva chiestola risoluzione del contratto per inadempimento e, in via subordinata, il suo annullamento, nonché -in ogni caso – il risarcimento dei danni ; che, costituendosi, i convenuti avevano chiesto l’estensione del contraddittorio nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], in quanto la casa d’aste avrebbe agito in qualità di mandataria senza rappresentanza, nonchéla sospensione del giudizio ai sensi dell’art.295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento penale a carico della stessa Massaiol i, avente ad oggetto la “falsità” dell’opera oggetto di causa; che il giudice adito aveva autorizzato la chiamata in causa ed, in esito alla costituzione della terza chiamata, aveva disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c.

“sino alla decisione del Tribunale di Bolzano in sede penale”, giacché l’eventuale accertamento di falsità dell’opera sarebbe stato presupposto necessario ai fini della richiesta di parte attrice; Considerato: che il ricorso è affidato ad una serie articolata di censure; che la ricorrente afferma che l’art. 295 c.p.c. non sarebbe di regola applicabile ai rapporti tra giudizio civile e quello penale: l’unica eccezione sarebbe costituita dall’azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di condanna, laddove, nella specie, [OSCURATO:SOCIETA]. non si era costituita parte civile nel procedimento penale a carico della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale non ha neppure avanzato pretese nel giudizio civile; che, sotto diverso profilo, la sospensione necessaria oper erebbe solo nel caso di identità delle parti processuali e di oggetto, sicché, in mancanza di identità delle parti, non potrebbe neppure esser vi pregiudizialità in senso giuridico: nel giudizio penale, non si era costituita parte civile né [OSCURATO:SOCIETA]. né il Consolati in persona.

Inoltre, mancando in atti la comparsa di costituzione di parte civile, neppure avrebbe potutoritenersi provata l’identità di oggetto tra le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] sede civile e in quella penale.

Anzi, avrebbe potutoragionevolmente presumersi che esse fossero diverse, posto che nel giudizio civile [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto una domanda di manleva e non quella risarcitoria, tipica della parte civile; che, infine, la sospensione necessaria oper erebbe quando il fatto - reato venga ad investire direttamente uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto del giudizio civile, occorrendo che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato oggetto di imputazione nel giudizio penale: i convenuti e la terza chiamata non avrebbero allegato né tanto meno documentato quali sarebbero i reati oggetto di imputazione, né essi sono individuati nell’ordinanza di sospensione; che [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito, con memoria ex art. 47 c.p.c. ; che i resistenti hanno rilevato come, riguardo all’esistenza del procedimento penale, in mancanza di contestazioni avversarie, avrebbero a buon diritto ritenuto superfluo provare fatti che processualmente erano da considerarsi come dati per pacifici in quanto non contestati: la ricorrente, dunque, non avrebbe potuto lamentare mancanza di prova di fatti che la stessa avrebbe avuto l’onere di contestare, in modo da mettere le altre parti in condizioni di provare i fatti oggetto di contestazione; che l’esito del procedimento penale sarebbe stato in grado di determinare l’esito anche del procedimento civile: nell’ipotesi, infatti, in cui al termine del procedimento penale dovesse essere accertata la falsità dell’opera, la cui autenticità è stata garantita dalla stessa imputata, la stessa sarebbe oggetto di confisca e successiva distruzione, del tutto a prescindere dalla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], non potendo essere consentita la vendita di un’opera contraffatta; che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G.; che le doglianze della ricorrente sono fondate; che, n ell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti (Sez. 6 - 3, n. 26863 del 22 dicembre 2016); che questo Collegio ritiene di dover dare continuità a quella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.

Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale." (Sez. 6-2, n.18202 d e l l'11 luglio 2018 ; Sez. 6 - 3, n. 18918 del 15 luglio 2019); che, nella specie, l’effetto giuridico dedotto (la risoluzione del contratto per inadempimento) non è normativamente collegata alla commissione del reato da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha avuto alcun rapporto diretto con l’odierno ricorrente; che, inoltre le parti dei due giudizi non sono coincidenti, giacché la Mizar, che ha promosso il processo civile, non è parte civile del procedimento penale; che in definitiva, dunque, l’ordinanza di sospensione ritualmente impugnata deve essere annullata ed il giudizio r.g.n. 1444/2021 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Bolzano de ve essere riassunto; che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7906/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLZANO n. 1444/2021 depositata il13/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la [OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 13 febbraio 20 22 dal Tribunale di Bolzano; che la stessa Mizar aveva convenutodinanzi al Tribunale di Bolzano la società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché il Consolati in proprio, assumendo di aver partecipato ad un’asta - organizzata dalla casa d’aste “[OSCURATO:PERSONA]” di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] - aggiudicandosi l’opera d’arte “Ishtar” dell’autore [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di € 21.900,00, comprensiva dellacommissione della Casa d’Aste; che, successivamente, l’opera era stata sequestrata, in esecuzione del decreto del 22.07.2019 emesso nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, e ritenuta falsa dal consulente del P.M., sicché la Mizar aveva chiestola risoluzione del contratto per inadempimento e, in via subordinata, il suo annullamento, nonché -in ogni caso – il risarcimento dei danni ; che, costituendosi, i convenuti avevano chiesto l’estensione del contraddittorio nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], in quanto la casa d’aste avrebbe agito in qualità di mandataria senza rappresentanza, nonchéla sospensione del giudizio ai sensi dell’art.295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento penale a carico della stessa Massaiol i, avente ad oggetto la “falsità” dell’opera oggetto di causa; che il giudice adito aveva autorizzato la chiamata in causa ed, in esito alla costituzione della terza chiamata, aveva disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. “sino alla decisione del Tribunale di Bolzano in sede penale”, giacché l’eventuale accertamento di falsità dell’opera sarebbe stato presupposto necessario ai fini della richiesta di parte attrice; Considerato: che il ricorso è affidato ad una serie articolata di censure; che la ricorrente afferma che l’art. 295 c.p.c. non sarebbe di regola applicabile ai rapporti tra giudizio civile e quello penale: l’unica eccezione sarebbe costituita dall’azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di condanna, laddove, nella specie, [OSCURATO:SOCIETA]. non si era costituita parte civile nel procedimento penale a carico della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale non ha neppure avanzato pretese nel giudizio civile; che, sotto diverso profilo, la sospensione necessaria oper erebbe solo nel caso di identità delle parti processuali e di oggetto, sicché, in mancanza di identità delle parti, non potrebbe neppure esser vi pregiudizialità in senso giuridico: nel giudizio penale, non si era costituita parte civile né [OSCURATO:SOCIETA]. né il Consolati in persona. Inoltre, mancando in atti la comparsa di costituzione di parte civile, neppure avrebbe potutoritenersi provata l’identità di oggetto tra le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] sede civile e in quella penale. Anzi, avrebbe potutoragionevolmente presumersi che esse fossero diverse, posto che nel giudizio civile [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto una domanda di manleva e non quella risarcitoria, tipica della parte civile; che, infine, la sospensione necessaria oper erebbe quando il fatto - reato venga ad investire direttamente uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto del giudizio civile, occorrendo che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato oggetto di imputazione nel giudizio penale: i convenuti e la terza chiamata non avrebbero allegato né tanto meno documentato quali sarebbero i reati oggetto di imputazione, né essi sono individuati nell’ordinanza di sospensione; che [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito, con memoria ex art. 47 c.p.c. ; che i resistenti hanno rilevato come, riguardo all’esistenza del procedimento penale, in mancanza di contestazioni avversarie, avrebbero a buon diritto ritenuto superfluo provare fatti che processualmente erano da considerarsi come dati per pacifici in quanto non contestati: la ricorrente, dunque, non avrebbe potuto lamentare mancanza di prova di fatti che la stessa avrebbe avuto l’onere di contestare, in modo da mettere le altre parti in condizioni di provare i fatti oggetto di contestazione; che l’esito del procedimento penale sarebbe stato in grado di determinare l’esito anche del procedimento civile: nell’ipotesi, infatti, in cui al termine del procedimento penale dovesse essere accertata la falsità dell’opera, la cui autenticità è stata garantita dalla stessa imputata, la stessa sarebbe oggetto di confisca e successiva distruzione, del tutto a prescindere dalla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], non potendo essere consentita la vendita di un’opera contraffatta; che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G.; che le doglianze della ricorrente sono fondate; che, n ell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti (Sez. 6 - 3, n. 26863 del 22 dicembre 2016); che questo Collegio ritiene di dover dare continuità a quella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale." (Sez. 6-2, n.18202 d e l l'11 luglio 2018 ; Sez. 6 - 3, n. 18918 del 15 luglio 2019); che, nella specie, l’effetto giuridico dedotto (la risoluzione del contratto per inadempimento) non è normativamente collegata alla commissione del reato da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha avuto alcun rapporto diretto con l’odierno ricorrente; che, inoltre le parti dei due giudizi non sono coincidenti, giacché la Mizar, che ha promosso il processo civile, non è parte civile del procedimento penale; che in definitiva, dunque, l’ordinanza di sospensione ritualmente impugnata deve essere annullata ed il giudizio r.g.n. 1444/2021 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Bolzano de ve essere riassunto; che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzio
Sentenza Cassazione n. 32256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris