CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I, 1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 16/2011, dichiarava, in parziale accoglimento della domanda attorea, l'invalidità del contratto di conto corrente n. 1371-54 già in essere fra [OSCURATO:PERSONA] - originario attore il cui decesso nel corso del giudizio aveva provocato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i suoi eredi - e la [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alle clausole di determinazione relativa alla capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi passivi, rigettava le altre domande attoree e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della banca della somma di C 38.621,21, oltre accessori. 2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 18 marzo 2017, rigettava l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso tale statuizione. 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di Arena NPL One s.r.I., società divenuta cessionaria del credito in questione. Considerato che: 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in data 18 ottobre 2022 atto di rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritto in virtù del mandato all'uopo conferito all'interno della procura speciale in calce al ricorso; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., tenuto conto dell'adesione alla rinuncia operata dalla controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma in data 25 novembre 2022. ,I1 Pr sident / Depositato in C-anc